Il mantenimento del figlio maggiorenne tra solidarietà familiare e autoresponsabilità: quando l’assegno cessa e quale valore assumono i contratti a termine
Il compimento dei diciotto anni non estingue automaticamente il diritto al mantenimento
Il raggiungimento della maggiore età non determina, da solo, la cessazione dell’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio. Il diciottesimo compleanno modifica la capacità giuridica e processuale del giovane, ma non dimostra che egli sia già in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Il fondamento dell’obbligo si rinviene nell’articolo 30 della Costituzione e nelle disposizioni del codice civile che impongono ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, rispettandone capacità, inclinazioni e aspirazioni. L’articolo 337-septies consente al giudice di disporre un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, stabilendo che, salvo diversa determinazione, il pagamento sia effettuato direttamente all’avente diritto. La disciplina vigente non prevede una scadenza anagrafica automatica dell’obbligo.
La Cassazione ha ribadito nel 2025 che la sola maggiore età non è sufficiente per revocare il contributo. Il giudice deve verificare concretamente il percorso formativo seguito, le capacità professionali acquisite, le opportunità di inserimento lavorativo e la condotta complessivamente tenuta dal figlio. L’obbligo termina quando l’autonomia è stata effettivamente raggiunta oppure quando, secondo una condotta normalmente diligente, avrebbe potuto ragionevolmente esserlo.
La regola protegge il giovane che, dopo i diciotto anni, stia seriamente completando gli studi o attraversando una fisiologica fase di ingresso nel mercato del lavoro. Nello stesso tempo impedisce che il mantenimento venga trasformato in un diritto perpetuo, sganciato da qualsiasi progetto di formazione o emancipazione.
L’autonomia economica non coincide con la ricchezza né con il lavoro ideale
Il concetto decisivo non è quello di semplice occupazione, ma quello di indipendenza economica.
Un figlio è economicamente autonomo quando dispone di una fonte di reddito adeguata a consentirgli, secondo le circostanze concrete, di provvedere stabilmente alle proprie ordinarie esigenze di vita senza dipendere in modo strutturale dai genitori.
Non è necessario che abbia raggiunto un elevato livello retributivo, che possieda un’abitazione o che possa mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza familiare. La legge non impone ai genitori di continuare a finanziare il figlio adulto sino a quando questi non abbia ottenuto il lavoro più prestigioso, meglio retribuito o perfettamente corrispondente alle proprie aspirazioni.
L’adeguatezza del reddito deve tuttavia essere reale. Una somma puramente simbolica, un rimborso spese occasionale o un’attività di pochissimi giorni non dimostrano necessariamente la capacità di mantenersi.
Il giudizio non può essere svolto attraverso una soglia numerica rigida. La stessa retribuzione può essere sufficiente per un giovane che vive in una zona con costi contenuti e insufficiente in una situazione caratterizzata da spese abitative inevitabili, particolari necessità sanitarie o altri oneri oggettivi.
Devono essere valutati la continuità dell’attività, la durata del rapporto, la retribuzione netta, le possibilità di rinnovo, l’esperienza acquisita, la capacità di reperire altre occupazioni e l’effettivo inserimento nel circuito produttivo.
Il contratto a tempo indeterminato non è l’unica prova dell’autosufficienza
Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che l’obbligo possa cessare soltanto quando il figlio ottenga un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto vivente non stabilisce una simile condizione.
Nel mercato del lavoro contemporaneo l’autonomia può essere raggiunta attraverso contratti a termine, occupazioni stagionali, rapporti part-time, successioni di incarichi, lavoro autonomo o altre forme lecite di attività retribuita. La natura temporanea del contratto rappresenta un elemento da esaminare, ma non impedisce di per sé il riconoscimento dell’indipendenza.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 40282 del 15 dicembre 2021, ha affermato che un’attività retribuita svolta in forza di un contratto a tempo determinato può dimostrare la capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito. La stessa pronuncia precisa, però, che non ogni rapporto a termine è sufficiente: l’autonomia può essere esclusa quando il contratto abbia durata troppo breve o la retribuzione sia troppo ridotta.
Il principio è quindi più rigoroso e meno automatico rispetto a quanto talvolta si legge. Non è vero che qualsiasi contratto a termine faccia cessare il mantenimento; è vero, invece, che il carattere temporaneo del rapporto non consente di presumere automaticamente la dipendenza economica.
La reale portata della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1117 del 2025
La sentenza n. 1117 del 17 dicembre 2025 della Corte d’Appello di Salerno costituisce una significativa applicazione di questi principi.
La decisione non riguardava un figlio che avesse svolto un unico impiego occasionale e di breve durata. Dalla documentazione risultava una successione di attività lavorative stagionali e a tempo determinato, accompagnate, nei periodi di disoccupazione, dalla percezione della NASpI. Il giovane aveva successivamente lavorato come guardia giurata con una retribuzione mensile di circa 1.400 euro e il rapporto, inizialmente a termine, era proseguito attraverso il rinnovo. La Corte ha valorizzato l’intero percorso lavorativo, non la mera etichetta formale dell’ultimo contratto.
La pronuncia ha quindi ritenuto dimostrata una concreta capacità lavorativa e reddituale, idonea ad affrancare il figlio dalla dipendenza familiare. La revoca ha riguardato sia l’assegno mensile sia l’ulteriore obbligo paterno di costituire annualmente un buono fruttifero.
La sentenza di Salerno è una decisione di merito e non crea una regola vincolante per tutti i tribunali. È tuttavia coerente con l’orientamento della Cassazione secondo cui l’autosufficienza deve essere accertata considerando complessivamente il percorso professionale, la misura dei redditi e la capacità ormai dimostrata di inserirsi nel mondo del lavoro.
Non si può dunque ricavare da essa il principio secondo cui “un contratto a termine cancella sempre il mantenimento”. Il principio corretto è che anche un contratto a termine può determinarne la cessazione quando, per durata, retribuzione, continuità e contesto, riveli una vera emancipazione economica.
Un lavoro di pochi giorni normalmente non è sufficiente
Si consideri il caso di uno studente universitario che lavori per due settimane durante una manifestazione fieristica, percependo alcune centinaia di euro.
L’attività dimostra intraprendenza e capacità di svolgere un lavoro, ma non necessariamente l’acquisizione di un’autonoma fonte di sostentamento. Il rapporto è troppo breve e il reddito non consente di provvedere alle esigenze continuative della vita.
Analoga prudenza deve essere adottata per i lavori occasionali, le collaborazioni sporadiche e le prestazioni prive di una ragionevole prospettiva di continuità.
L’esistenza di un pagamento non equivale automaticamente all’indipendenza. La Cassazione richiede che l’attività sia rappresentativa della capacità di procurarsi una fonte di reddito adeguata; la breve durata e l’esiguità della retribuzione possono escludere questo risultato.
Una successione di contratti può dimostrare l’ingresso stabile nel mercato
La valutazione cambia quando il figlio, pur senza un contratto a tempo indeterminato, lavori con regolarità attraverso una successione di rapporti stagionali o temporanei.
Un cuoco, un operatore turistico, un lavoratore dello spettacolo o un professionista possono svolgere attività per periodi determinati senza essere economicamente dipendenti dai genitori. La discontinuità contrattuale può costituire una caratteristica fisiologica del settore e non un indice di incapacità.
Il giudice deve osservare il percorso nel suo complesso. Può rilevare la ripetizione dei contratti, la regolarità contributiva, la durata complessiva dell’attività, la percezione di prestazioni di disoccupazione tra un rapporto e l’altro, la crescita professionale e la concreta idoneità a trovare nuove occasioni lavorative.
Proprio questa lettura complessiva ha sostenuto la decisione della Corte d’Appello di Salerno: non un contratto isolato, ma un’esperienza lavorativa prolungata, documentata da contratti, buste paga, dichiarazioni fiscali ed estratto contributivo.
Tirocinio, praticantato e rimborso spese richiedono una valutazione autonoma
Il tirocinio formativo non coincide necessariamente con un’autentica occupazione. Può costituire una fase del percorso educativo e professionale, caratterizzata da un rimborso spese troppo modesto per consentire un’autonomia effettiva.
Lo stesso vale per il praticantato necessario per accedere a una professione regolamentata. Il figlio che svolga con serietà un periodo formativo ragionevolmente collegato al titolo conseguito può conservare il diritto al sostegno, soprattutto quando l’attività non garantisca un reddito sufficiente e rappresenti un passaggio necessario verso l’abilitazione.
La soluzione cambia se il praticantato o il tirocinio vengono protratti indefinitamente, senza risultati, senza progressi e senza una reale strategia di inserimento. In quel caso il giudice può ritenere che il percorso non giustifichi più la permanenza dell’assegno.
Non conta, dunque, la denominazione attribuita al rapporto, ma la sua sostanza: funzione prevalentemente formativa, reddito percepito, durata, prospettive e condotta del figlio.
L’apprendistato non determina sempre l’immediata autonomia
Anche l’apprendistato presenta una natura mista, lavorativa e formativa.
La presenza di una retribuzione e di una regolare assunzione costituisce un indice rilevante, ma non basta da sola per una conclusione automatica. Devono essere considerate la misura dello stipendio, la durata del rapporto, il livello di autonomia raggiunto e l’effettiva possibilità del giovane di provvedere alle proprie esigenze.
Un apprendistato a tempo pieno, adeguatamente retribuito e destinato a una concreta qualificazione professionale può condurre alla revoca. Un rapporto di brevissima durata, con reddito molto modesto e ancora fortemente inserito nel percorso di formazione, può invece giustificare la prosecuzione o una riduzione graduale del contributo.
L’alternativa giudiziale non è necessariamente soltanto tra mantenimento integrale e revoca totale. Quando il figlio disponga di un reddito parziale ma non ancora sufficiente, il giudice può ridurre l’assegno, adeguandolo alla nuova situazione.
L’indipendenza può essere raggiunta anche con guadagni contenuti
L’autonomia non richiede che il figlio sia in grado di sostenere uno stile di vita elevato o di realizzare immediatamente tutte le proprie aspirazioni.
Il reddito deve essere dignitoso e adeguato, ma l’adeguatezza non può essere misurata pretendendo che il figlio conservi integralmente le condizioni economiche assicurategli dai genitori.
Una volta terminata la fase educativa, il giovane deve adattare le proprie spese alle risorse prodotte, come accade a qualsiasi adulto. Il mantenimento non serve a colmare indefinitamente la differenza tra il lavoro effettivamente disponibile e quello desiderato.
Al tempo stesso, non può essere definito autonomo chi percepisca somme talmente esigue da non poter fronteggiare neppure le esigenze ordinarie. Il giudice deve evitare sia un’eccessiva protezione sia una nozione meramente nominale di autosufficienza.
L’età assume un peso crescente, ma non esiste una soglia automatica
La legge italiana non stabilisce che il mantenimento cessi a venticinque, ventotto o trent’anni.
Non esiste una disposizione secondo cui, superata una determinata età, il figlio perda automaticamente il diritto. Le soglie anagrafiche talvolta richiamate nella prassi non hanno valore normativo.
L’età è, però, un elemento sempre più importante. La Cassazione descrive un rapporto di proporzionalità inversa: con il progressivo avanzare dell’età, e in concorso con gli altri elementi, diminuisce la giustificazione della persistente dipendenza economica. Devono essere considerati anche il livello di competenza professionale raggiunto e l’impegno concretamente dedicato alla ricerca di un’occupazione.
La situazione di un figlio diciannovenne che frequenta regolarmente il primo anno di università non può essere valutata come quella di un trentacinquenne che abbia completato da tempo la formazione e non documenti alcuna seria attività di ricerca.
L’età non produce da sola l’estinzione, ma rende progressivamente più rigorosa la prova richiesta al figlio.
La Cassazione del 2026 e la figura del “figlio adulto”
Con l’ordinanza n. 17783 del 4 giugno 2026, la Cassazione ha nuovamente precisato che la disoccupazione del figlio maggiorenne non può rimanere indefinitamente a carico del genitore.
La decisione riguardava una figlia ultratrentacinquenne. La Corte ha affermato che, dopo un’età normalmente compatibile con la conclusione di un percorso di studi, accompagnata da un ragionevole periodo per cercare lavoro, il figlio ormai adulto deve dimostrare non soltanto di non essere economicamente indipendente, ma anche di essersi seriamente impegnato nella ricerca di un’occupazione.
La Cassazione ha escluso che il genitore possa essere trasformato in uno strumento permanente di assistenza privata per fronteggiare la disoccupazione adulta. Le esigenze di una vita dignitosa, una volta superata la fase di ragionevole accompagnamento all’autonomia, devono essere affrontate attraverso gli strumenti sociali di sostegno al reddito, ferma restando l’eventuale obbligazione alimentare familiare quando ricorrano i più rigorosi presupposti dello stato di bisogno.
La pronuncia non introduce un’età legale oltre la quale il diritto scompare. Stabilisce, piuttosto, che con l’età si rafforza il principio di autoresponsabilità e diventa più onerosa la dimostrazione dell’incolpevole mancata autonomia.
L’onere della prova non si sposta con un meccanismo rigido
La distribuzione dell’onere probatorio costituisce uno degli aspetti più delicati.
Quando esiste già un provvedimento che impone il pagamento e il genitore chiede la revoca, egli deve allegare e dimostrare il mutamento delle circostanze sul quale fonda la domanda. Potrà provare che il figlio lavora, percepisce un reddito adeguato, ha completato la formazione, ha rifiutato opportunità oppure ha mantenuto un comportamento ingiustificatamente passivo.
La Cassazione ha affermato che i presupposti dell’esclusione devono essere accertati dal giudice e provati dal genitore che chiede di non essere più obbligato, valorizzando età, professionalità e impegno nella ricerca del lavoro.
Questo principio deve però essere coordinato con la regola di vicinanza della prova. Il figlio conosce meglio del genitore separato gli esami sostenuti, i curricula inviati, i colloqui effettuati, le iscrizioni ai centri per l’impiego e le ragioni di eventuali rifiuti.
Perciò, quando il figlio sia ormai adulto, non è sufficiente che egli neghi genericamente di avere un reddito. Deve fornire elementi concreti capaci di dimostrare che la mancata autonomia non dipenda da inerzia o da scelte irragionevoli. La Cassazione del 2026 richiede, in questi casi, una prova particolarmente rigorosa della ricerca del lavoro e dell’impegno formativo.
Non esiste quindi un semplice interruttore probatorio che, al compimento di una certa età, trasferisca integralmente l’onere da una parte all’altra. Il genitore deve provare i fatti estintivi o modificativi sui quali fonda la revoca; il figlio adulto deve collaborare lealmente e documentare le circostanze personali che soltanto lui può conoscere.
L’inerzia colpevole può far cessare il mantenimento
Il diritto permane quando la mancata autosufficienza non sia imputabile al figlio.
Può cessare, invece, quando la dipendenza derivi dalla sua inerzia, dalla mancata valorizzazione delle occasioni ricevute o dal rifiuto ingiustificato di opportunità compatibili.
Non è indispensabile che venga dimostrato un comportamento deliberatamente parassitario. Può essere sufficiente accertare che il figlio, pur disponendo di tempo, formazione e capacità, non abbia intrapreso alcuna attività seria per rendersi autonomo.
La valutazione deve tuttavia essere concreta e non moralistica. Il mercato del lavoro, la situazione territoriale, il tipo di professionalità acquisita e le condizioni personali possono rendere oggettivamente difficile trovare un’occupazione.
La Cassazione ha censurato nel 2025 una decisione che aveva revocato il mantenimento di una figlia appena maggiorenne basandosi sostanzialmente sull’età e sull’interruzione degli studi, senza esaminare adeguatamente le reali possibilità lavorative e il contesto occupazionale.
L’autoresponsabilità non autorizza quindi il giudice a presumere pigrizia dalla sola disoccupazione. Impone un accertamento individualizzato.
Il rifiuto di un’offerta di lavoro non è sempre ingiustificato
Il rifiuto di un impiego può rappresentare un elemento importante, ma deve essere interpretato alla luce delle caratteristiche dell’offerta.
Un lavoro regolare, dignitosamente retribuito, compatibile con le competenze e concretamente sostenibile non può essere respinto ripetutamente soltanto perché non corrisponde all’aspirazione ideale del figlio.
Diversamente, il rifiuto può essere giustificato quando l’offerta sia illegale, priva di retribuzione, incompatibile con gravi condizioni di salute, situata in un luogo irraggiungibile o tale da imporre costi superiori ai guadagni.
Anche la coerenza con il percorso formativo deve essere valutata con elasticità. Al termine degli studi è ragionevole concedere un periodo per cercare un’attività corrispondente alla preparazione acquisita; con il trascorrere del tempo, tuttavia, il figlio deve ampliare la ricerca e accettare anche soluzioni non perfettamente aderenti al proprio titolo.
Il diritto non protegge l’attesa indefinita del lavoro ideale.
Le dimissioni volontarie non fanno sempre rivivere il diritto
Un figlio che abbandoni volontariamente un’occupazione idonea non può normalmente trasferire sui genitori le conseguenze economiche di una scelta priva di giustificazione.
La soluzione può essere diversa quando le dimissioni siano determinate da condizioni lavorative illecite, mancato pagamento dello stipendio, molestie, rischi per la salute o altre ragioni oggettivamente serie.
Il giudice deve verificare se la decisione sia espressione di una scelta responsabile oppure di una volontaria rinuncia all’indipendenza.
Quando l’autosufficienza era stata realmente raggiunta e viene successivamente perduta per una scelta personale, il mantenimento non rinasce automaticamente.
La perdita successiva del lavoro non fa normalmente rinascere l’assegno
La giurisprudenza distingue la mancata acquisizione dell’indipendenza dalla perdita di un’autonomia già effettivamente raggiunta.
Se il figlio ha svolto un’attività tale da dimostrare un’adeguata capacità di mantenersi, la successiva cessazione del rapporto, il licenziamento o la crisi dell’attività autonoma non fanno rivivere automaticamente l’originario obbligo di mantenimento.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 25535 del 17 settembre 2025, ha ribadito che, una volta dimostrato il raggiungimento di un’adeguata capacità attraverso l’attività lavorativa, le successive circostanze che rendano il figlio temporaneamente privo di reddito non ricostituiscono il diritto al mantenimento. Può residuare, nei casi previsti dalla legge, l’obbligo alimentare.
Il principio non deve essere frainteso. Se il precedente impiego era troppo breve o scarsamente retribuito per integrare una vera autonomia, non si verifica alcuna “perdita” dell’indipendenza, perché questa non era mai stata raggiunta.
Un lavoro di una settimana non estingue necessariamente il diritto; un inserimento lavorativo adeguato e significativo può invece farlo, anche se il rapporto cessa successivamente.
Mantenimento e alimenti sono istituti profondamente diversi
Quando il mantenimento cessa, il figlio che si trovi successivamente in stato di bisogno può, in presenza dei presupposti legali, chiedere gli alimenti.
L’obbligazione alimentare prevista dagli articoli 433 e seguenti del codice civile ha una funzione più ristretta. Non serve a garantire il percorso formativo, il tenore di vita familiare o la piena realizzazione professionale. È diretta a soddisfare le esigenze essenziali di chi non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Occorre dimostrare un vero stato di bisogno e l’impossibilità di procurarsi quanto necessario alla vita. Devono inoltre essere considerate le capacità economiche dei soggetti obbligati e l’ordine stabilito dalla legge.
Il passaggio dal mantenimento agli alimenti non è automatico. Il figlio deve formulare una specifica domanda e provare i relativi presupposti.
Gli studi universitari giustificano il mantenimento soltanto se seriamente perseguiti
La prosecuzione degli studi rappresenta una delle principali ragioni che possono giustificare il mantenimento dopo i diciotto anni.
Il genitore deve consentire al figlio, nei limiti delle capacità e delle risorse familiari, di completare un percorso coerente con le sue inclinazioni e potenzialità. Ciò può comprendere l’università, una formazione tecnica, un corso professionalizzante o, quando ragionevole, una specializzazione.
Il diritto non dipende esclusivamente dal rispetto della durata legale del corso. Un ritardo contenuto può essere fisiologico; eventi familiari, patologie, difficoltà documentate o la necessità di lavorare durante gli studi possono giustificare un percorso più lungo.
La situazione cambia quando il figlio rimanga iscritto per anni senza sostenere esami, cambi ripetutamente facoltà senza una seria progettualità o utilizzi formalmente lo status di studente per rinviare l’ingresso nel lavoro.
Non esiste una regola secondo cui il primo anno fuori corso faccia cessare l’assegno. Il giudice deve valutare il rendimento, la continuità, le ragioni dei ritardi e la concreta possibilità di completare il percorso in tempi ragionevoli.
Il genitore non è sempre obbligato a finanziare una seconda laurea
Dopo il conseguimento di un titolo idoneo all’inserimento lavorativo, il figlio può decidere di proseguire gli studi.
La scelta di una seconda laurea, di un master costoso o di un nuovo percorso completamente diverso non obbliga automaticamente i genitori a mantenere il figlio per ulteriori anni.
Occorre valutare se la formazione aggiuntiva rappresenti il naturale completamento di un progetto già avviato, se aumenti concretamente le possibilità professionali, se sia compatibile con le risorse familiari e se il figlio possa conciliarla con un’attività lavorativa.
Una specializzazione necessaria per esercitare la professione prescelta può essere ragionevolmente sostenuta. Una successione indefinita di percorsi intrapresi per rinviare l’autonomia può invece condurre alla revoca.
Le aspirazioni del figlio devono confrontarsi con le possibilità della famiglia
Il diritto alla formazione non attribuisce al figlio la possibilità di imporre qualsiasi progetto ai genitori.
Le aspirazioni devono essere considerate insieme alle capacità del giovane, ai risultati conseguiti, alle condizioni economiche familiari e alla concreta utilità del percorso.
Un genitore con risorse modeste non può essere necessariamente obbligato a finanziare per anni studi particolarmente onerosi all’estero quando esistano alternative formative adeguate e sostenibili.
Allo stesso modo, la disponibilità economica del genitore non giustifica da sola la protrazione illimitata dell’obbligo. Una volta raggiunta l’autonomia, la ricchezza paterna o materna non mantiene in vita un diritto ormai estinto.
La Corte d’Appello di Salerno ha osservato che, accertata l’autosufficienza del figlio, non assumono più rilievo le condizioni economiche del padre ai fini della permanenza dell’obbligo.
Le condizioni di salute possono giustificare la persistente dipendenza
Una malattia fisica o psichica può rallentare il percorso formativo, ridurre la capacità lavorativa o rendere particolarmente difficile l’inserimento professionale.
La condizione sanitaria non determina però automaticamente né la permanenza né la cessazione del mantenimento. Occorre accertarne l’effettiva incidenza sulla capacità di studiare, lavorare e reperire un’occupazione.
La Cassazione n. 17783 del 2026 ha esaminato il caso di una figlia ultratrentacinquenne affetta da epilessia, alla quale non era stata riconosciuta un’invalidità previdenziale. La Corte ha censurato la decisione di merito perché non aveva chiarito adeguatamente quale incidenza avesse la patologia sulla capacità lavorativa, limitandosi a mantenere una contribuzione ridotta.
Il mancato riconoscimento dell’invalidità civile non esclude necessariamente ogni difficoltà lavorativa; allo stesso tempo, la mera allegazione di una patologia non è sufficiente. Sono necessarie documentazione medica, valutazioni funzionali e prova del collegamento tra la condizione di salute e la mancata autosufficienza.
Il figlio maggiorenne con disabilità grave riceve una tutela rafforzata
L’articolo 337-septies prevede una disciplina specifica per il figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, estendendo integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
La disposizione non significa che ogni persona con disabilità sia necessariamente priva di capacità lavorativa o abbia sempre diritto allo stesso importo. Impone però una tutela rafforzata e una valutazione particolarmente attenta dei bisogni assistenziali, della capacità residua, delle prestazioni pubbliche percepite e dell’effettivo livello di autonomia.
Non è corretto applicare meccanicamente al figlio gravemente disabile gli stessi criteri utilizzati per il giovane adulto pienamente capace che non si attivi nella ricerca del lavoro.
La convivenza con il genitore non prova da sola il diritto al mantenimento
Il fatto che il figlio maggiorenne continui a vivere nella casa del padre o della madre non dimostra automaticamente la sua mancanza di autonomia.
Un figlio può convivere per ragioni di convenienza, risparmio o organizzazione familiare pur percependo un reddito adeguato. In questo caso la coabitazione rappresenta una scelta, non necessariamente uno stato di dipendenza giuridicamente tutelato.
All’opposto, la residenza anagrafica altrove non dimostra automaticamente l’indipendenza. Uno studente fuori sede può vivere temporaneamente in un’altra città continuando a dipendere economicamente dai genitori.
Il giudice deve accertare chi sostenga effettivamente le spese, quali redditi percepisca il figlio, quale sia il suo percorso e se la convivenza mantenga una reale funzione familiare.
Il pagamento può essere effettuato direttamente al figlio maggiorenne
L’articolo 337-septies stabilisce che l’assegno destinato al figlio maggiorenne sia, salvo diversa determinazione giudiziale, versato direttamente all’avente diritto.
Il passaggio alla maggiore età non modifica automaticamente il destinatario quando esiste un precedente provvedimento che dispone il pagamento al genitore convivente. È opportuno chiedere una modifica formale delle modalità.
Il giudice può mantenere il versamento al genitore quando questi continui a sostenere direttamente la maggior parte delle spese di vitto, alloggio, studio e assistenza. Può invece disporre il pagamento diretto quando il figlio gestisca autonomamente le proprie necessità o ne faccia richiesta.
Il diritto sostanziale appartiene al figlio, ma il genitore convivente può avere una posizione autonoma in relazione alle spese che continua concretamente a sostenere.
Il genitore non può sospendere unilateralmente il pagamento
Anche quando il figlio abbia trovato lavoro, il genitore obbligato da una sentenza, da un decreto o da un accordo omologato non dovrebbe interrompere di propria iniziativa i versamenti.
Il provvedimento esistente costituisce un titolo esecutivo e continua a produrre effetti sino a quando non venga modificato, revocato o sostituito.
L’articolo 337-quinquies riconosce ai genitori il diritto di chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. La strada corretta è quindi presentare al tribunale competente una domanda di modifica, allegando le circostanze sopravvenute.
La sospensione unilaterale espone al rischio di azioni esecutive per gli arretrati e di ulteriori conseguenze. Il genitore non può farsi giustizia da sé neppure quando ritenga evidente l’autonomia del figlio.
È opportuno agire rapidamente, perché il giudice dovrà stabilire anche la decorrenza della revoca o della riduzione sulla base della domanda e dei fatti accertati.
La domanda di revoca deve essere sostenuta da elementi concreti
Il ricorso non può limitarsi ad affermare che il figlio è ormai grande o che “si dice” abbia trovato lavoro.
Sono particolarmente rilevanti i contratti, le buste paga, le certificazioni fiscali, l’estratto contributivo, le comunicazioni di assunzione, la percezione della NASpI, l’apertura di una partita IVA, l’esistenza di incarichi professionali e i movimenti economici documentabili nei limiti consentiti.
Possono assumere valore anche elementi presuntivi, come lo svolgimento stabile di un’attività, il tenore di vita incompatibile con l’asserita totale dipendenza o dichiarazioni dello stesso figlio.
Quando il genitore non disponga direttamente dei documenti, può chiedere al giudice di acquisire le informazioni necessarie attraverso gli strumenti istruttori consentiti.
La prova deve riguardare l’effettiva indipendenza oppure la condotta colpevolmente passiva; non basta la mera idoneità astratta a lavorare.
Il figlio deve provare la ricerca seria e non una successione formale di candidature
La prova dell’impegno non può ridursi alla stampa, prodotta alla vigilia dell’udienza, di alcune candidature inviate senza alcuna strategia.
Il giudice può verificare la continuità della ricerca, la coerenza delle domande con la formazione, la partecipazione a selezioni, l’iscrizione ai servizi per l’impiego, la frequenza di corsi utili e la disponibilità ad ampliare il campo professionale.
Non è necessario dimostrare centinaia di candidature. Occorre offrire un quadro credibile, continuativo e coerente.
Assume rilievo anche il comportamento tenuto durante i colloqui e rispetto alle offerte ricevute. Un figlio non può sostenere di cercare lavoro e, contemporaneamente, rifiutare sistematicamente occupazioni ragionevoli senza una motivazione verificabile.
La Cassazione del 2026 ha espressamente richiesto al figlio ormai adulto di provare di avere curato la ricerca “con ogni possibile impegno”, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
La disoccupazione generale non basta a giustificare la dipendenza per sempre
Le difficoltà del mercato del lavoro devono essere considerate, soprattutto nei territori caratterizzati da elevata disoccupazione giovanile.
Non possono però trasformarsi in una giustificazione permanente.
Il figlio deve adattare progressivamente la ricerca alle concrete condizioni economiche, valutando occupazioni diverse da quella inizialmente desiderata, percorsi di riqualificazione e opportunità territorialmente più ampie, quando ragionevolmente praticabili.
Il giudice deve evitare due opposte presunzioni: non può concludere che ogni disoccupato sia negligente, ma neppure che qualsiasi difficoltà occupazionale debba essere sostenuta indefinitamente dai genitori.
La solidarietà familiare accompagna il percorso verso l’autonomia; non sostituisce permanentemente le politiche sociali e del lavoro.
L’obbligo grava su entrambi i genitori
Il mantenimento non è un onere del solo genitore che versa materialmente l’assegno.
Entrambi devono contribuire in proporzione alle rispettive risorse e secondo la capacità di lavoro professionale o domestico. Il genitore convivente adempie spesso anche attraverso il mantenimento diretto, l’alloggio e l’organizzazione quotidiana.
Quando il figlio dispone di un reddito parziale, il giudice può ridistribuire il contributo tenendo conto delle capacità economiche di entrambi e della quota che il giovane può ormai sostenere da sé.
L’aumento o la diminuzione dei redditi dei genitori può incidere sulla misura dell’assegno finché il diritto permane. Quando viene accertata la piena autosufficienza, invece, la maggiore ricchezza di uno dei genitori non giustifica la conservazione del mantenimento.
La nascita di altri figli non determina automaticamente la revoca
Il genitore obbligato può avere formato una nuova famiglia e assunto ulteriori doveri di mantenimento.
La nascita di altri figli rappresenta una circostanza da considerare nella valutazione delle risorse disponibili, ma non estingue automaticamente il diritto del figlio maggiorenne ancora non autosufficiente.
Il giudice deve bilanciare gli obblighi verso tutti i figli senza creare una gerarchia ingiustificata tra quelli nati dalle diverse relazioni.
Quando il primo figlio ha già raggiunto l’autonomia, la questione delle nuove responsabilità familiari diventa normalmente irrilevante ai fini della revoca, perché il diritto è già cessato per una ragione autonoma. Anche questo principio emerge dalla sentenza salernitana del 2025.
La cessazione può incidere sull’assegnazione della casa familiare
L’assegnazione della casa familiare è collegata prioritariamente alla tutela dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che convivano stabilmente con il genitore assegnatario.
Quando l’ultimo figlio raggiunge l’indipendenza, viene meno uno dei presupposti che possono giustificare l’assegnazione.
La revoca non è però automatica né può essere attuata unilateralmente dal proprietario. Occorre chiedere un provvedimento giudiziale e dimostrare il mutamento delle circostanze.
Inoltre, la perdita dell’assegno e la cessazione dell’assegnazione della casa non sempre coincidono temporalmente senza ulteriori accertamenti. Devono essere esaminate l’effettiva convivenza, la natura del titolo e le domande formulate dalle parti.
Tre casi esemplificativi
Un figlio di ventidue anni frequenta regolarmente l’università, sostiene gli esami con risultati adeguati e durante l’estate svolge un lavoro di tre settimane. In una situazione del genere il breve impiego, da solo, difficilmente dimostra un’autonomia effettiva. Il mantenimento può ragionevolmente proseguire.
Un figlio di ventisette anni ha terminato gli studi, svolge da tre anni lavori stagionali regolarmente retribuiti, percepisce la NASpI nei periodi intermedi e ha acquisito competenze che gli consentono di reperire nuovi impieghi. L’assenza del contratto a tempo indeterminato non impedisce al giudice di riconoscere l’indipendenza, come dimostrato dall’impostazione della Corte d’Appello di Salerno e della Cassazione.
Un figlio di trentacinque anni ha completato da tempo la formazione, non documenta candidature, non partecipa a selezioni e rifiuta lavori perché non corrispondono alle proprie aspettative. In assenza di condizioni sanitarie o altre ragioni oggettive, la protrazione dell’assegno contrasterebbe con il principio di autoresponsabilità affermato dalla Cassazione.
Gli errori da evitare
Il primo errore consiste nel ritenere che il compimento dei diciotto anni autorizzi il genitore a interrompere immediatamente i versamenti.
Il secondo consiste nell’attribuire efficacia decisiva alla forma del contratto. Un tempo indeterminato non garantisce necessariamente l’autonomia se il reddito è irrisorio; un tempo determinato può essere sufficiente quando dimostra un effettivo inserimento lavorativo.
Il terzo errore consiste nel valutare soltanto l’esistenza attuale di uno stipendio, senza ricostruire l’intero percorso. La continuità tra diversi rapporti, l’esperienza acquisita e la capacità di reperire nuove occasioni possono essere più significative della durata formale dell’ultimo contratto.
Il quarto è confondere il mantenimento con gli alimenti. La perdita del lavoro dopo una vera emancipazione non fa normalmente rinascere l’assegno originario, pur potendo sorgere, in presenza di stato di bisogno, una diversa e più limitata obbligazione alimentare.
Il quinto consiste nel presumere l’inerzia dalla sola età. L’età accresce il rigore dell’accertamento, ma il giudice deve comunque esaminare formazione, salute, mercato del lavoro e condotta individuale.
Conclusioni: il mantenimento accompagna verso l’autonomia, ma non sostituisce l’autonomia
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa al compimento dei diciotto anni, ma neppure può protrarsi senza limiti.
La funzione dell’istituto è consentire al figlio di completare con serietà il proprio percorso educativo e di affrontare, entro un tempo ragionevole, il passaggio alla vita lavorativa. Il sostegno è dovuto finché la mancata indipendenza sia giustificata dalla formazione, dalle difficoltà oggettive di inserimento o da condizioni personali non imputabili al giovane.
Il diritto viene meno quando il figlio raggiunge un’autonomia economica effettiva oppure quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di conseguirla, non vi riesca per inerzia, rifiuti ingiustificati o scelte irragionevoli.
Il contratto a tempo determinato non produce un effetto automatico. Può essere sufficiente quando la durata, la retribuzione, i rinnovi e il complessivo percorso dimostrino una capacità stabile di mantenersi; non lo è quando si tratta di un’esperienza breve, occasionale o economicamente irrilevante.
Con il progredire dell’età acquista maggiore forza il principio di autoresponsabilità. Il figlio adulto deve dimostrare non soltanto di essere privo di un reddito adeguato, ma anche di avere utilizzato seriamente la formazione ricevuta e di essersi attivato per trovare lavoro. La disoccupazione non può essere trasferita indefinitamente sulla famiglia attraverso una perpetuazione dell’assegno.
Una volta raggiunta un’autonomia reale, la successiva perdita dell’occupazione non fa normalmente rivivere il mantenimento. Potranno operare gli strumenti previdenziali, assistenziali e, nei casi di effettivo stato di bisogno, l’obbligazione alimentare familiare.
Il genitore già obbligato da un provvedimento giudiziale non può però sospendere unilateralmente il pagamento. Deve chiedere al tribunale la revisione delle condizioni, provando il mutamento sopravvenuto.
La regola conclusiva è dunque questa: il mantenimento non dipende dall’età anagrafica né dal nome formale del contratto di lavoro, ma dal grado effettivo di emancipazione raggiunto dal figlio, valutato alla luce del reddito, della continuità professionale, della formazione, della salute, delle opportunità concrete e dell’impegno personale dimostrato nel costruire la propria indipendenza.
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