Interruzione del servizio internet, reclamo dell’utente e tutela davanti al Corecom: decorrenza dell’indennizzo, storno delle fatture e limiti della domanda risarcitoria
1. La controversia e l’oggetto della decisione
La delibera del Corecom Emilia-Romagna n. 5 del 2026 interviene in una controversia tra un utente e un operatore di comunicazioni elettroniche avente a oggetto la completa interruzione del servizio dati, la conseguente fatturazione dei corrispettivi e la richiesta di riconoscimento degli indennizzi previsti dalla regolamentazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’utente aveva dedotto che l’utenza non aveva più funzionato a partire dal 6 dicembre 2024 e che il disservizio si era protratto sino alla richiesta di cessazione del rapporto, trasmessa il 12 maggio 2025. A seguito dell’esito negativo di una procedura di conciliazione paritetica, aveva quindi domandato il rimborso delle somme corrisposte in assenza del servizio, lo storno integrale degli insoluti, il ritiro della pratica di recupero del credito, la liquidazione dell’indennizzo per la mancata fruizione della connessione, il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto di un router alternativo e il risarcimento dei danni subiti.
L’operatore non negava integralmente l’esistenza del disservizio, ma ne contestava la rilevanza per il periodo precedente alla ricezione del reclamo. Sosteneva, infatti, che il meccanismo regolamentare di indennizzo presupponesse la conoscenza del guasto da parte del gestore e che, pertanto, il relativo calcolo dovesse iniziare dalla data della segnalazione formalmente ricevuta.
La decisione accoglie parzialmente l’istanza, riconoscendo un indennizzo di euro 414, calcolato su sessantanove giorni, nonché il diritto al rimborso e allo storno delle somme riferite al solo servizio dati nel periodo individuato. Vengono invece respinte le domande di rimborso del router e di risarcimento dei danni, ritenute estranee ai poteri decisori del Corecom.
Il provvedimento offre l’occasione per approfondire alcuni principi centrali nella tutela degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica: la funzione del reclamo, la distinzione tra periodo di effettivo disservizio e periodo indennizzabile, il rapporto tra indennizzo e restituzione dei corrispettivi, il riparto dell’onere probatorio e i limiti della competenza amministrativa rispetto alle domande risarcitorie.
2. La natura del procedimento di definizione davanti al Corecom
La procedura di definizione delle controversie davanti al Corecom costituisce uno strumento di tutela amministrativa caratterizzato da una forte connotazione decisoria.
Il Comitato regionale opera nell’esercizio delle funzioni delegate da AGCOM e applica la disciplina contenuta nel Codice delle comunicazioni elettroniche, nel regolamento sulle controversie tra utenti e operatori e nel regolamento sugli indennizzi.
Il provvedimento conclusivo non rappresenta una mera proposta conciliativa. Esso contiene un accertamento delle responsabilità dell’operatore e può imporre il pagamento di somme, il rimborso o lo storno di importi non dovuti e il compimento di specifiche attività.
La delibera costituisce un ordine dell’Autorità e deve essere eseguita dall’operatore entro il termine previsto. Rimane ferma la possibilità di impugnazione davanti al giudice amministrativo, nonché quella dell’utente di rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno ulteriore.
Si configura così un sistema articolato di tutela.
Il Corecom può assicurare rapidamente l’applicazione degli indennizzi predeterminati dalla regolazione e la correzione delle conseguenze economiche direttamente riferibili al rapporto contrattuale. Il giudice ordinario conserva, invece, la cognizione sulle pretese risarcitorie che richiedano l’accertamento di un danno effettivo, del nesso causale e dei relativi criteri di quantificazione.
3. L’obbligo dell’operatore di garantire la continuità del servizio
Il contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica obbliga l’operatore ad assicurare la disponibilità del servizio secondo le condizioni pattuite e gli standard qualitativi previsti dalla normativa e dalla carta dei servizi.
La completa interruzione della connessione dati integra un inadempimento particolarmente grave, poiché priva integralmente l’utente della prestazione principale dedotta in contratto.
La responsabilità dell’operatore non deriva, tuttavia, dalla mera esistenza di qualsiasi problema tecnico. Occorre che il malfunzionamento sia imputabile al gestore e non dipenda da cause esterne, da fatti dell’utente, da apparati di sua proprietà o da eventi non controllabili mediante l’ordinaria diligenza professionale.
Nella procedura in esame l’operatore non ha sviluppato una specifica prova liberatoria. Al contrario, ha espressamente riconosciuto che l’utente aveva subito un disservizio e ha dichiarato la propria disponibilità a riconoscere una somma a titolo conciliativo.
Tale posizione difensiva assume rilevanza probatoria.
Pur non equivalendo necessariamente a una confessione in senso tecnico, il riconoscimento dell’esistenza del disservizio riduce il perimetro delle circostanze controverse e concentra la decisione sulla durata del periodo indennizzabile e sulla quantificazione delle conseguenze economiche.
4. La funzione del reclamo nella disciplina degli indennizzi
Il reclamo svolge una funzione centrale nel sistema regolamentare.
La disciplina degli indennizzi stabilisce che, nelle ipotesi di malfunzionamento, interruzione o discontinuità del servizio, il calcolo della somma spettante all’utente tenga conto della data di presentazione della segnalazione.
La regola risponde a un’esigenza di razionalità.
L’operatore deve essere posto nella condizione di conoscere il problema, svolgere le necessarie verifiche tecniche e adottare gli interventi idonei a ripristinare il servizio.
Non sarebbe coerente imputargli, ai fini dell’indennizzo automatico, un periodo nel quale non risulti che il guasto sia stato portato a sua conoscenza e nel quale, pertanto, non abbia avuto la possibilità concreta di intervenire.
Il reclamo non costituisce soltanto un atto di contestazione. È anche lo strumento mediante il quale l’utente attiva formalmente il dovere di intervento dell’operatore e rende opponibile il protrarsi del disservizio.
La funzione del reclamo è quindi duplice: consente al gestore di attivarsi e individua, sul piano probatorio, un momento certo dal quale calcolare l’eventuale indennizzo.
5. Periodo effettivo del disservizio e periodo indennizzabile
Uno degli aspetti più significativi della decisione è la distinzione tra la durata materiale del disservizio e il periodo rilevante ai fini dell’indennizzo.
Il Corecom ritiene provato che la connessione dati fosse inutilizzabile dal 6 dicembre 2024 sino alla richiesta di cessazione del 12 maggio 2025. Ciò nonostante, liquida l’indennizzo soltanto a partire dal 5 marzo 2025, data del reclamo.
La conclusione deriva dal combinato disposto degli artt. 6 e 13 del regolamento sugli indennizzi.
Il primo disciplina la misura giornaliera dovuta in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici imputabili all’operatore. Il secondo stabilisce che il calcolo debba tenere conto della data di presentazione del reclamo.
Ne consegue che un disservizio può essere storicamente iniziato prima del reclamo senza che l’intero periodo sia automaticamente indennizzabile.
L’utente conserva la possibilità di dimostrare una precedente segnalazione, anche effettuata attraverso canali diversi purché idonei a provarne la ricezione. In assenza di tale prova, la decorrenza viene ancorata al primo atto documentato che abbia portato il guasto a conoscenza dell’operatore.
6. La prova della segnalazione
La decisione evidenzia indirettamente l’importanza della conservazione della documentazione relativa ai reclami.
L’utente che intenda ottenere un indennizzo per l’intero periodo di disservizio deve dimostrare non soltanto quando il problema sia iniziato, ma anche quando sia stato tempestivamente comunicato all’operatore.
Possono assumere rilevanza la posta elettronica certificata, la ricevuta di una raccomandata, il numero identificativo del ticket aperto presso il servizio clienti, la registrazione di una segnalazione nell’area riservata, gli scambi di messaggi con l’assistenza tecnica o altra documentazione idonea.
La semplice affermazione di avere contattato telefonicamente il gestore può risultare insufficiente, soprattutto quando non sia accompagnata da un codice pratica o da ulteriori elementi verificabili.
Nel caso esaminato, il reclamo formalmente documentato risaliva al 5 marzo 2025. L’utente aveva dichiarato che il servizio era interrotto da dicembre, ma non risultava una precedente segnalazione opponibile all’operatore.
Il Corecom applica quindi correttamente la regola che collega l’indennizzabilità alla data del reclamo provato.
7. La misura dell’indennizzo per la completa interruzione
L’art. 6, comma 1, del regolamento sugli indennizzi prevede, in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici imputabili all’operatore, una somma giornaliera di euro 6 per ciascun servizio non accessorio.
Nella fattispecie il servizio interessato era esclusivamente quello dati.
Il periodo decorre dal 5 marzo al 12 maggio 2025, per complessivi sessantanove giorni. L’importo viene quindi determinato mediante una semplice operazione aritmetica: sessantanove giorni moltiplicati per euro 6, per un totale di euro 414.
La predeterminazione regolamentare assolve a una funzione di semplificazione.
L’utente non è tenuto a dimostrare l’ammontare di un concreto pregiudizio economico per ottenere l’indennizzo. È sufficiente provare la fattispecie tipizzata, la sua imputabilità all’operatore e la relativa durata.
L’indennizzo non coincide con il risarcimento.
Esso rappresenta una misura forfettaria stabilita dall’Autorità per compensare il disagio derivante da specifici disservizi e per incentivare gli operatori al rispetto degli standard qualitativi.
8. La natura non risarcitoria dell’indennizzo regolamentare
La qualificazione dell’indennizzo come misura distinta dal risarcimento assume particolare rilievo.
Il risarcimento del danno presuppone l’accertamento dell’inadempimento, del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, del nesso causale e dell’ammontare della perdita subita o del mancato guadagno.
L’indennizzo regolamentare, invece, sorge al verificarsi di una fattispecie tipica e viene quantificato sulla base di parametri predeterminati.
La sua funzione è compensativa, ma non richiede la prova analitica del danno.
Per questa ragione, la liquidazione dell’indennizzo non impedisce all’utente di agire davanti al giudice ordinario per ottenere il ristoro dell’eventuale maggior danno.
Sarà tuttavia necessario evitare una duplicazione delle poste economiche, dovendo il giudice tenere conto delle somme già riconosciute in sede amministrativa quando esse abbiano compensato, almeno parzialmente, il medesimo pregiudizio.
9. L’irrilevanza della proposta transattiva ai fini della quantificazione
L’operatore aveva dichiarato di essersi reso disponibile, in sede conciliativa, al pagamento di euro 500 e sosteneva che non vi fossero ragioni per riconoscere un importo superiore.
La proposta non vincola il Corecom.
Le offerte formulate nell’ambito della conciliazione rispondono a logiche transattive e possono considerare elementi ulteriori rispetto alla stretta applicazione dei parametri regolamentari.
La mancata accettazione non attribuisce all’utente il diritto a una somma maggiore, né consente all’operatore di imporre come limite massimo l’importo offerto.
Il Corecom deve decidere secondo la disciplina applicabile e sulla base delle risultanze istruttorie.
Nel caso concreto, la somma riconosciuta risulta persino inferiore alla proposta conciliativa, perché deriva dall’applicazione matematica dell’importo giornaliero previsto dal regolamento.
La vicenda dimostra che il rifiuto di una proposta conciliativa può comportare per l’utente il rischio di ottenere, all’esito della definizione, una somma inferiore a quella precedentemente offerta, pur accompagnata da ulteriori misure quali lo storno e il rimborso.
10. Il riconoscimento del disservizio e la mancata contestazione del periodo
Il Corecom attribuisce rilievo al fatto che Fastweb, pur sostenendo la decorrenza dell’indennizzo dalla data del reclamo, non abbia specificamente contestato il periodo materiale di interruzione indicato dall’utente.
L’operatore aveva riconosciuto l’esistenza di un disservizio, limitandosi a sostenere che il ristoro dovesse essere ridimensionato.
Il provvedimento considera quindi confermato il periodo storico dal 6 dicembre 2024 al 12 maggio 2025, pur circoscrivendo l’indennizzo alla fase successiva al reclamo.
La soluzione richiama il principio generale secondo cui la parte che disponga delle informazioni tecniche relative al funzionamento del servizio deve fornire una ricostruzione puntuale degli eventi.
L’operatore, quale soggetto professionalmente organizzato e titolare dei sistemi di monitoraggio, è normalmente in grado di produrre log, ticket tecnici, report di linea e risultanze degli interventi.
Una contestazione generica può risultare insufficiente quando l’utente abbia allegato una precisa durata del disservizio e il gestore non offra una ricostruzione alternativa.
11. Il rimborso dei corrispettivi versati in assenza del servizio
Accanto all’indennizzo, il Corecom riconosce il diritto al rimborso delle somme eventualmente corrisposte per il servizio dati non fruito.
La misura ha natura diversa dall’indennizzo.
Il rimborso mira a restituire quanto pagato senza una corrispondente prestazione contrattuale. Esso trova fondamento nel principio di corrispettività e nell’impossibilità per l’operatore di trattenere il prezzo relativo a un servizio non erogato.
L’utente può dunque cumulare l’indennizzo per il disservizio con la restituzione dei canoni non dovuti.
Non si verifica una duplicazione, perché le due attribuzioni rispondono a funzioni differenti: l’indennizzo compensa forfettariamente il disagio, mentre il rimborso elimina l’indebito arricchimento derivante dalla percezione del corrispettivo senza prestazione.
12. La mancata prova dei pagamenti e la portata dell’ordine di rimborso
La motivazione rileva che agli atti non risultavano prove dei pagamenti effettuati dall’utente.
Ciononostante, il dispositivo ordina all’operatore di rimborsare quanto eventualmente corrisposto in assenza del servizio.
La statuizione deve essere interpretata come condizionata alla verifica contabile dell’effettivo pagamento.
Il Corecom non liquida una somma determinata, proprio perché manca la prova documentale dell’esborso. Impone invece all’operatore di ricostruire la posizione contabile e di restituire gli importi che risultino effettivamente incassati per il servizio dati nel periodo rilevante.
La soluzione è ragionevole sul piano sostanziale, poiché i dati relativi agli incassi sono nella disponibilità dell’operatore. Presenta, tuttavia, un margine di indeterminatezza nella fase esecutiva.
Sarebbe preferibile che l’utente producesse le fatture e gli estratti conto, consentendo al Corecom di quantificare con precisione la somma dovuta e riducendo il rischio di successive contestazioni sull’ottemperanza.
13. Lo storno degli insoluti
Per gli importi fatturati ma non pagati, il provvedimento dispone lo storno.
Anche tale misura deriva dall’assenza della controprestazione.
L’operatore non può pretendere il pagamento del canone riferibile a un servizio completamente interrotto per causa a esso imputabile.
Lo storno deve riguardare soltanto la componente economica riferibile al servizio dati e al periodo riconosciuto.
Eventuali altri servizi regolarmente erogati, costi per apparati, rate di acquisto, spese una tantum o addebiti autonomamente giustificati non sono automaticamente travolti dalla pronuncia.
L’esatta delimitazione richiede quindi la lettura analitica delle fatture.
La decisione circoscrive espressamente l’ordine al solo servizio dati, evitando che il riconoscimento del disservizio comporti l’annullamento indiscriminato dell’intera posizione contabile.
14. Il ritiro della pratica di recupero del credito
Lo storno degli insoluti è accompagnato dall’obbligo di ritirare, a cura e spese dell’operatore, l’eventuale pratica di recupero del credito.
La previsione assume particolare importanza per la tutela effettiva dell’utente.
L’annullamento contabile sarebbe infatti insufficiente se il credito continuasse a essere richiesto da società incaricate del recupero o risultasse registrato nei sistemi interni come posizione insoluta.
L’operatore deve quindi intervenire sull’intera catena gestionale, comunicando al soggetto incaricato l’inesistenza della pretesa e sostenendo i costi necessari per la chiusura della pratica.
L’obbligo dovrebbe estendersi, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, anche alla rettifica di eventuali segnalazioni negative effettuate sulla base del credito oggetto di storno, qualora ve ne siano state.
15. La decorrenza temporale del rimborso e dello storno
La delibera collega il rimborso e lo storno al periodo decorrente dal 5 marzo 2025 sino alla definitiva cessazione del contratto conseguente alla disdetta del 12 maggio 2025.
La formulazione presenta un profilo peculiare.
Per l’indennizzo viene utilizzata come data finale il 12 maggio, mentre per le conseguenze contabili si fa riferimento alla definitiva cessazione del contratto, che potrebbe essere avvenuta successivamente.
La differenza può essere spiegata considerando che l’indennizzo è stato calcolato sino alla manifestazione di volontà dell’utente di cessare il rapporto, mentre la fatturazione potrebbe essere proseguita sino all’effettiva chiusura amministrativa.
L’operatore è quindi tenuto a eliminare anche gli eventuali addebiti successivi alla disdetta e anteriori alla cessazione definitiva, ove riferiti al servizio dati non fruito.
La decisione avrebbe potuto precisare con maggiore chiarezza la data effettiva di chiusura, ma rileva espressamente che tale elemento non risultava documentato nel fascicolo.
16. Il solo servizio dati come oggetto dell’accoglimento
Il Corecom limita l’accoglimento al servizio dati.
La delimitazione deriva dal contenuto del reclamo e dalle allegazioni disponibili, dalle quali risultava contestata la mancata connessione internet, senza prova di un’analoga interruzione di altri eventuali servizi compresi nell’offerta.
Ne consegue che l’indennizzo, il rimborso e lo storno devono essere calcolati esclusivamente sulla componente dati.
Il principio è coerente con la necessità di correlare la tutela alla specifica prestazione inadempiuta.
La presenza di un contratto comprendente più servizi non consente di presumere che l’intero pacchetto sia stato inutilizzabile. L’utente deve indicare quali prestazioni siano state compromesse e l’operatore deve fornire i relativi dati tecnici.
17. Il rimborso del router quale domanda risarcitoria
L’utente aveva domandato il rimborso della spesa sostenuta per acquistare un router allo scopo di sopperire alla mancanza del servizio.
Il Corecom qualifica la richiesta come risarcitoria e la respinge.
La spesa per l’acquisto di un apparato alternativo non rappresenta, infatti, un corrispettivo indebitamente percepito dall’operatore né un indennizzo tipizzato dalla regolamentazione.
Essa costituisce un danno emergente che l’utente assume di avere sostenuto quale conseguenza causale dell’inadempimento.
Per ottenerne il ristoro sarebbe necessario accertare l’effettività dell’esborso, la necessità e congruità dell’acquisto, il collegamento causale con il disservizio, l’eventuale utilità residua del bene e l’assenza di alternative meno onerose.
Si tratta di valutazioni proprie del giudizio risarcitorio e non della procedura amministrativa di definizione.
18. I limiti del potere del Corecom in materia di danni
Il provvedimento ribadisce l’orientamento secondo cui AGCOM e Corecom non possono liquidare il risarcimento dei danni.
La loro competenza è circoscritta agli indennizzi regolamentari, ai rimborsi, agli storni e agli altri provvedimenti direttamente inerenti al rapporto di comunicazione elettronica.
La liquidazione del danno presuppone poteri istruttori e valutativi propri della giurisdizione ordinaria.
Occorre distinguere tra pregiudizio patrimoniale, danno non patrimoniale, perdita di chance, danno all’attività professionale ed eventuali ulteriori conseguenze dell’interruzione.
La predeterminazione regolamentare non consente di sostituire tale accertamento.
Il provvedimento fa quindi salva espressamente la possibilità dell’utente di agire davanti al giudice per ottenere l’eventuale maggior danno.
19. La riqualificazione della domanda esclusivamente risarcitoria
La delibera richiama un principio interpretativo elaborato nella prassi dell’Autorità.
Quando l’utente formuli esclusivamente una generica richiesta di risarcimento, il Corecom può interpretarla, secondo criteri di efficienza e ragionevolezza, come domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’operatore e di liquidazione dei corrispondenti indennizzi regolamentari.
La riqualificazione evita che un utente privo di assistenza tecnica perda ogni tutela per avere utilizzato un’espressione giuridicamente impropria.
Il criterio valorizza la sostanza della pretesa rispetto al nomen iuris.
L’operazione incontra però un limite quando la parte abbia già formulato specifiche domande di indennizzo e, separatamente, una domanda risarcitoria.
In tal caso, la volontà di ottenere due forme di tutela distinte risulta chiara. Riqualificare anche la seconda significherebbe duplicare l’indennizzo o modificare arbitrariamente l’oggetto della domanda.
20. Il rapporto tra tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
La decisione evidenzia la complementarità tra procedimento Corecom e giudizio civile.
L’utente può ottenere in sede amministrativa una tutela rapida e standardizzata per il disservizio, senza dover dimostrare analiticamente il danno.
Può successivamente rivolgersi al giudice ordinario quando ritenga che le conseguenze subite eccedano l’importo degli indennizzi.
In sede giudiziaria dovrà però fornire una prova rigorosa.
Non è sufficiente richiamare l’interruzione del servizio. Occorre dimostrare quali specifiche conseguenze ne siano derivate, quantificarle e provarne il nesso causale.
Per un’attività professionale o imprenditoriale, ad esempio, potranno assumere rilievo la perdita documentata di commesse, i costi sostenuti per servizi sostitutivi, le penali corrisposte a terzi o altre conseguenze economicamente apprezzabili.
21. Gli interessi legali
La delibera dispone che l’importo di euro 414 sia maggiorato degli interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza di definizione.
La previsione riconosce il pregiudizio derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
Anche le somme oggetto di rimborso devono essere restituite con gli interessi, una volta individuato il relativo ammontare.
La decorrenza dalla domanda amministrativa risponde al principio secondo cui, almeno da quel momento, l’operatore è formalmente costituito nella posizione di dover adempiere alle pretese riconosciute dal provvedimento.
22. Il termine per l’ottemperanza
L’operatore deve eseguire la delibera e comunicare l’avvenuto adempimento entro trenta giorni.
L’obbligo non riguarda soltanto il versamento dell’indennizzo, ma anche la sistemazione contabile, il rimborso delle somme eventualmente incassate, lo storno degli insoluti e il ritiro della pratica di recupero.
L’ottemperanza deve essere completa e documentata.
Una mera dichiarazione generica non è sufficiente quando il dispositivo imponga una pluralità di attività.
L’operatore dovrebbe trasmettere la prova del pagamento, le note di credito o le fatture rettificate, l’estratto contabile aggiornato e la conferma della chiusura dell’eventuale pratica affidata al recupero.
23. Profili critici della motivazione
La decisione appare condivisibile nell’applicazione della decorrenza dal reclamo e nella distinzione tra indennizzo e risarcimento.
Alcuni passaggi avrebbero tuttavia potuto essere sviluppati con maggiore precisione.
Il primo riguarda la prova della durata materiale del disservizio. Il Corecom la considera confermata in ragione della sostanziale ammissione dell’operatore, ma non indica quali elementi tecnici o documentali siano stati acquisiti.
Il secondo concerne il rimborso di somme delle quali non risultava provato il pagamento. La statuizione è comprensibile perché l’operatore dispone dei dati contabili, ma resta condizionata a una verifica successiva che avrebbe potuto essere anticipata in sede istruttoria.
Il terzo attiene alla data finale. L’indennizzo viene arrestato al giorno della disdetta, mentre il rimborso e lo storno sono estesi sino alla cessazione definitiva, non documentata. Una più chiara distinzione tra cessazione giuridica, disattivazione tecnica e termine della fatturazione avrebbe reso il dispositivo maggiormente determinato.
24. La rilevanza della buona fede contrattuale
La fattispecie può essere letta anche alla luce dei principi civilistici di correttezza e buona fede.
L’operatore, una volta ricevuta la segnalazione, è tenuto ad attivarsi tempestivamente, informare l’utente sullo stato della lavorazione e adottare misure ragionevoli per eliminare il guasto.
Il protrarsi dell’interruzione sino alla disdetta evidenzia non soltanto il mancato ripristino, ma anche l’inefficacia della gestione successiva al reclamo.
La buona fede impone inoltre di sospendere o rettificare la fatturazione quando il gestore sia consapevole della completa indisponibilità del servizio.
La prosecuzione degli addebiti e l’eventuale avvio del recupero del credito aggravano le conseguenze dell’inadempimento e giustificano l’ordine di storno e ritiro della pratica.
25. Il valore pratico della pronuncia
La delibera offre indicazioni rilevanti tanto per gli utenti quanto per gli operatori.
Per l’utente, emerge la necessità di segnalare immediatamente il disservizio mediante un canale tracciabile, descrivendo con precisione il problema e conservando tutta la documentazione.
Per l’operatore, viene confermato l’onere di fornire una ricostruzione tecnica puntuale e di dimostrare le cause non imputabili del guasto o gli interventi eseguiti.
La mera disponibilità a riconoscere una somma transattiva non sostituisce la prova dell’adempimento e non limita il potere decisorio del Corecom.
La controversia dimostra inoltre che la richiesta economica dell’utente deve essere articolata distinguendo con chiarezza gli indennizzi regolamentari, le somme da rimborsare o stornare e gli eventuali danni ulteriori da far valere in sede giudiziaria.
26. Conclusioni
La delibera n. 5 del 2026 del Corecom Emilia-Romagna conferma che, in caso di completa interruzione del servizio dati, il diritto all’indennizzo regolamentare decorre dalla data in cui l’utente abbia formalmente segnalato il guasto, salvo prova di una precedente comunicazione.
La materiale anteriorità del disservizio non è sufficiente a estendere automaticamente il periodo indennizzabile, poiché il gestore deve essere posto nella condizione di conoscere il problema e intervenire.
L’indennizzo giornaliero può cumularsi con il rimborso dei canoni pagati e con lo storno degli importi fatturati per il servizio non erogato. L’operatore deve inoltre rimuovere tutte le conseguenze dell’erronea contabilizzazione, compreso il ritiro dell’eventuale pratica di recupero.
Restano estranee alla competenza del Corecom le domande dirette a ottenere il ristoro di danni ulteriori, come il costo sostenuto per l’acquisto di apparecchiature sostitutive, che richiedono un accertamento giudiziale della perdita, del nesso causale e della congruità della spesa.
Il principio conclusivo può essere formulato nei seguenti termini: il reclamo rappresenta il punto di raccordo tra conoscenza del disservizio, obbligo di intervento dell’operatore e decorrenza dell’indennizzo; l’utente che ometta una tempestiva segnalazione può ottenere il ristoro soltanto dal momento in cui il guasto sia stato reso conoscibile, mentre l’operatore che, ricevuto il reclamo, non ripristini il servizio è tenuto a corrispondere l’indennizzo e a eliminare ogni addebito economico privo di corrispondente prestazione.
La pronuncia ribadisce, in definitiva, una chiara separazione tra le forme di tutela: il Corecom ripristina l’equilibrio contrattuale mediante indennizzi, rimborsi e storni; il giudice ordinario resta competente a reintegrare integralmente il patrimonio dell’utente quando il disservizio abbia prodotto danni ulteriori specificamente allegati e provati.
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