Disservizi telefonici non documentati e onere della prova nel procedimento Corecom: il favor utentis non sostituisce l’allegazione dei fatti costitutivi
1. Il caso: disservizi risalenti, migrazione contestata e fatture rimaste insolute
La delibera del Corecom Emilia-Romagna n. 16 del 2026 affronta una controversia caratterizzata da una marcata contrapposizione tra le ricostruzioni delle parti e dalla pressoché totale assenza di documentazione idonea a confermare la versione dell’utente.
L’istante sosteneva che, a partire dal 20 novembre 2020, la propria linea Fastweb fosse stata interessata da gravi e ripetuti malfunzionamenti della connessione internet, con conseguenze anche sul servizio voce. Le anomalie si sarebbero manifestate attraverso frequenti interruzioni della connettività, impossibilità di effettuare o ricevere chiamate e necessità di riavviare continuamente il router.
Secondo la prospettazione dell’utente, il disservizio avrebbe compromesso lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, le comunicazioni con familiari anziani e il funzionamento di un impianto di allarme collegato alla rete. Un operatore del servizio clienti avrebbe inoltre riconosciuto, alla fine di dicembre 2020, l’esistenza di un guasto del router e preannunciato la sua sostituzione, mai concretamente avvenuta.
A fronte del protrarsi delle criticità, l’istante affermava di avere migrato la numerazione verso TIM nel gennaio 2021. Fastweb avrebbe tuttavia continuato a emettere fatture, sino a maturare una posizione debitoria di euro 454,33 e a minacciare iniziative di recupero.
Le domande erano dirette a ottenere la definitiva chiusura del contratto e l’azzeramento della posizione debitoria, un indennizzo di euro 400 per i disservizi e un’ulteriore somma di euro 300 per la mancata risposta ai reclami e la mancata sostituzione dell’apparato.
L’operatore negava integralmente i fatti, sostenendo che dai propri sistemi non risultassero malfunzionamenti, segnalazioni, reclami o richieste di recesso. Contestava inoltre l’idoneità del documento prodotto per dimostrare la migrazione e affermava che il rapporto fosse stato cessato per morosità, previo invio di regolare preavviso.
Il Corecom rigetta integralmente l’istanza, ravvisando la mancanza di prova tanto dei disservizi e delle segnalazioni quanto dell’effettivo trasferimento dell’utenza a un altro operatore.
2. Ammissibilità della domanda e fondatezza nel merito
La pronuncia consente anzitutto di distinguere il piano dell’ammissibilità procedurale da quello della prova dei fatti costitutivi.
Una domanda può essere sufficientemente determinata per consentire l’avvio del procedimento e risultare, nondimeno, infondata perché priva degli elementi necessari a dimostrare le circostanze dedotte.
L’utente aveva indicato la tipologia dei problemi, una data iniziale, la presunta migrazione e le conseguenze economiche contestate. La controversia risultava quindi astrattamente identificabile.
La carenza decisiva emerge, tuttavia, nel merito: nessuna delle principali circostanze poste a fondamento delle richieste era accompagnata da documenti dotati di un adeguato grado di riferibilità, attendibilità e precisione.
Il rigetto non è pertanto fondato su un formalismo processuale, ma sull’assenza della prova minima necessaria per collegare i fatti narrati all’utenza oggetto del procedimento e alla responsabilità dell’operatore.
La distinzione è importante perché evita di trasformare ogni incompletezza documentale in una causa di inammissibilità, ma al tempo stesso impedisce che la procedura semplificata divenga una sede nella quale siano accolte pretese basate esclusivamente su dichiarazioni unilaterali.
3. Il riparto dell’onere probatorio nelle controversie di comunicazioni elettroniche
Nelle controversie relative all’inadempimento contrattuale opera la distinzione tra la prova del fatto costitutivo e quella dell’esatto adempimento.
L’utente deve allegare l’esistenza del contratto, descrivere l’obbligazione rimasta inadempiuta e indicare il disservizio concretamente subito. L’operatore deve dimostrare di avere correttamente erogato la prestazione oppure che il malfunzionamento sia dipeso da una causa a esso non imputabile.
Questo schema viene adattato alla particolare asimmetria informativa esistente nel settore delle telecomunicazioni.
L’utente non dispone dei tracciati di rete, dei sistemi di diagnostica, dei dati relativi alla portante, delle registrazioni degli interventi e delle informazioni interne necessarie a individuare la causa tecnica del guasto. Non può quindi essere gravato della prova di elementi esclusivamente conoscibili dal gestore.
Tale agevolazione non elimina, però, l’onere di produrre quanto si trova nella sua diretta disponibilità. Il cliente può normalmente conservare copia delle comunicazioni scritte, delle ricevute di consegna, dei codici dei ticket, delle fatture, dei messaggi del servizio clienti e dei documenti relativi alla migrazione.
È questa la soglia minima che la delibera considera non raggiunta.
4. Il favor utentis come agevolazione probatoria e non come presunzione assoluta
Il procedimento Corecom è orientato a garantire una tutela effettiva all’utente, parte normalmente più debole sotto il profilo tecnico e informativo.
Da tale impostazione discende il cosiddetto favor utentis, in forza del quale non si può pretendere che il cliente dimostri la causa interna del guasto o produca documenti custoditi esclusivamente dall’operatore.
Il principio non determina, tuttavia, un’inversione indiscriminata dell’onere della prova.
Non è sufficiente affermare che una linea non funzionasse per ottenere automaticamente l’indennizzo, soprattutto quando il disservizio viene riferito a un periodo risalente di diversi anni e l’operatore neghi l’esistenza di qualunque segnalazione.
Il favor utentis presuppone almeno un’allegazione circostanziata e la produzione degli elementi ragionevolmente esigibili.
Diversamente, l’operatore sarebbe chiamato a dimostrare il regolare funzionamento di un servizio in un periodo remoto, senza che sia individuato un ticket, un reclamo, una fattura contestata o un evento tecnico specifico.
La tutela della parte debole non può comportare la sostanziale impossibilità per l’altra parte di esercitare il diritto di difesa.
5. La prova del malfunzionamento della connessione internet
L’utente aveva descritto frequenti interruzioni, assenza di connessione e necessità di riavviare il router.
Non risultava però prodotto alcun elemento tecnico o documentale a conferma della qualità insufficiente del servizio.
Il Corecom richiama, a titolo esemplificativo, la possibilità di avvalersi di una misurazione certificata attraverso il sistema Ne.Me.Sys. Il riferimento non deve essere inteso nel senso che tale certificazione costituisca l’unico mezzo di prova ammissibile.
Un disservizio può essere dimostrato anche mediante ticket tecnici, messaggi dell’operatore, interventi dei tecnici, registrazioni dei reclami, riconoscimenti contenuti nelle risposte del gestore o ulteriori elementi convergenti.
Nel caso concreto mancava, però, qualunque riscontro.
La decisione non esclude quindi la tutela perché l’utente non aveva prodotto una specifica certificazione tecnica, ma perché non aveva depositato alcun documento capace di rendere verificabile il malfunzionamento narrato.
6. La presunta ammissione del guasto del router
Un punto centrale della ricostruzione dell’utente riguardava la conversazione nella quale un operatore avrebbe riconosciuto il guasto del router e promesso la sostituzione.
La circostanza, se dimostrata, avrebbe assunto notevole rilievo.
Il riconoscimento dell’anomalia da parte del servizio tecnico avrebbe costituito un elemento idoneo a confermare tanto la segnalazione quanto l’esistenza di un problema riconducibile all’apparato fornito dall’operatore.
Non risultava però prodotto alcun codice pratica, messaggio di conferma, comunicazione successiva o registrazione dalla quale desumere l’apertura della procedura di sostituzione.
La mera affermazione dell’utente non poteva quindi essere posta a fondamento dell’accoglimento.
Né può condividersi l’assunto contenuto nella replica secondo cui Fastweb avrebbe implicitamente confermato il guasto. L’operatore aveva riferito la circostanza soltanto per contestarla e non aveva formulato alcuna ammissione, neppure indiretta.
7. L’assenza dei reclami e dei codici identificativi
La carenza probatoria più significativa riguarda le segnalazioni che l’utente affermava di avere effettuato a partire dal novembre 2020.
Non risultava depositata copia di alcun reclamo scritto. Mancavano inoltre i codici identificativi delle presunte chiamate al servizio clienti.
La tracciabilità delle segnalazioni assume una duplice funzione.
Sul piano sostanziale, consente all’operatore di conoscere il problema e attivarsi per risolverlo. Sul piano probatorio, permette di individuare la data dalla quale il gestore è divenuto consapevole del disservizio e dalla quale può essere calcolato l’indennizzo.
L’utente non è necessariamente tenuto a formulare il reclamo in forma solenne. Anche una segnalazione telefonica può essere rilevante, purché sia possibile identificarla attraverso un numero di pratica, una registrazione, un messaggio di conferma o altri elementi.
Nel caso esaminato non risultava alcuna traccia verificabile.
La distanza temporale tra i fatti, risalenti al 2020-2021, e la domanda di definizione presentata nel 2025 rendeva ancora più necessaria la presenza di documentazione.
8. La segnalazione entro tre mesi come condizione dell’indennizzo
Il Corecom richiama l’art. 14, comma 4, del Regolamento sugli indennizzi, secondo cui le misure compensative sono escluse quando l’utente non abbia segnalato il disservizio entro tre mesi dal momento in cui ne abbia avuto o avrebbe potuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
La disposizione impedisce che vengano avanzate pretese indennitarie per fatti mai portati tempestivamente a conoscenza dell’operatore.
La regola risponde a una duplice esigenza.
Da un lato, il gestore deve essere posto in condizione di intervenire e limitare le conseguenze del guasto. Dall’altro, la vicinanza temporale tra segnalazione ed evento garantisce una maggiore attendibilità della ricostruzione e consente di acquisire i dati tecnici prima che vengano meno o risultino difficilmente reperibili.
Nel caso concreto, il problema non consisteva soltanto nella tardività della segnalazione, ma nella mancata dimostrazione della sua stessa esistenza.
Non essendovi prova di un reclamo inoltrato entro tre mesi, mancava una condizione regolamentare per il riconoscimento dell’indennizzo.
9. La domanda di indennizzo per mancata risposta al reclamo
L’utente chiedeva euro 300 per la mancata risposta ai reclami e per la mancata sostituzione dell’apparato.
La domanda relativa al mancato riscontro presuppone logicamente la prova di un reclamo effettivamente presentato.
Non può configurarsi l’inadempimento dell’obbligo di risposta quando non sia dimostrato che l’operatore abbia ricevuto una contestazione o una richiesta alla quale fosse tenuto a dare riscontro.
La semplice indicazione, nel formulario, di un reclamo datato 20 novembre 2020 non sostituisce la produzione del relativo documento o di elementi che ne dimostrino l’inoltro.
Il Corecom esclude pertanto correttamente il relativo indennizzo.
La mancata sostituzione del router avrebbe potuto integrare un diverso inadempimento, ma anche tale domanda dipendeva dalla prova che la sostituzione fosse stata effettivamente richiesta, ritenuta necessaria e promessa dall’operatore.
10. La prova della migrazione verso altro operatore
L’utente sosteneva di avere migrato la linea verso TIM nel gennaio 2021.
A dimostrazione produceva uno screenshot recante l’intestazione relativa a una fattura TIM per linea fissa, riferita al dicembre 2020 e con scadenza nel gennaio successivo.
Il documento non conteneva il nome dell’intestatario, il numero telefonico, il codice cliente o altri elementi che consentissero di collegarlo alla persona e alla numerazione oggetto della controversia.
La sua inidoneità probatoria deriva quindi dalla mancanza di riferibilità soggettiva e oggettiva.
Non è sufficiente dimostrare che TIM abbia emesso una fattura. Occorre dimostrare che quella fattura riguardasse la medesima utenza e che il passaggio avesse determinato la cessazione del rapporto con Fastweb.
La prova avrebbe potuto essere fornita attraverso la fattura integrale, una comunicazione di portabilità, il codice di migrazione, il contratto con il nuovo operatore o un documento recante la numerazione trasferita.
11. Screenshot e documenti informatici privi di elementi identificativi
La decisione offre un principio applicabile più in generale alla produzione di schermate e documenti digitali.
Uno screenshot non è inutilizzabile per il solo fatto di non costituire un documento cartaceo o formalmente autenticato.
Può assumere valore probatorio quando il contenuto sia intellegibile, ne risulti la provenienza e siano presenti dati idonei a collegarlo alla fattispecie controversa.
Nel caso in esame mancavano proprio tali elementi.
La schermata era anonima rispetto all’utente e all’utenza. Non consentiva quindi di verificare se si riferisse alla linea contestata, a un differente contratto o persino a un soggetto diverso.
La forma digitale non rappresentava il problema. L’inidoneità derivava dall’assenza dei dati identificativi essenziali.
12. Migrazione, recesso e cessazione contrattuale
Nelle difese dell’operatore compare una distinzione formalmente corretta ma non pienamente decisiva tra risoluzione, recesso e migrazione.
La migrazione di una numerazione può determinare la cessazione del precedente rapporto secondo le regole del settore, senza che sia necessaria una pronuncia giudiziale di risoluzione.
Il trasferimento verso altro operatore rappresenta normalmente l’esercizio di una facoltà unilaterale riconosciuta all’utente e non presuppone il mutuo consenso del gestore uscente.
Il punto controverso non era quindi la possibilità astratta che la migrazione producesse la cessazione del rapporto, bensì la prova che essa fosse realmente avvenuta e riguardasse quella specifica linea.
Il Corecom non accoglie la tesi dell’operatore in ragione di un’impossibilità giuridica del recesso unilaterale. Rigetta la domanda perché l’utente non aveva dimostrato il fatto storico della migrazione.
13. La cessazione per morosità prospettata dall’operatore
Fastweb sosteneva che la linea fosse stata cessata per morosità, dopo l’invio di un preavviso rimasto privo di riscontro.
L’operatore riconosceva quindi che il contratto fosse ormai chiuso, ma individuava una causa e una data diverse da quelle prospettate dall’utente.
La controversia non riguardava più l’esistenza attuale del rapporto, quanto la legittimità del credito maturato prima della cessazione.
Per ottenere l’azzeramento della posizione debitoria, l’utente avrebbe dovuto dimostrare che le fatture si riferissero a un periodo successivo alla migrazione oppure a mesi nei quali il servizio fosse stato inutilizzabile per causa imputabile all’operatore.
Non risultando provata né la migrazione né il malfunzionamento, mancavano i presupposti per eliminare gli addebiti.
14. La debenza delle fatture sino alla cessazione effettiva
Il Corecom conferma la debenza delle fatture emesse sino alla cessazione del contratto.
Il principio deriva dal carattere sinallagmatico del rapporto: il canone rimane dovuto finché il contratto è efficace e il servizio risulta erogato, salvo che l’utente dimostri un inadempimento idoneo a giustificare lo storno o la restituzione.
La semplice affermazione di avere cessato di utilizzare il servizio non elimina l’obbligazione.
Occorre dimostrare che il rapporto sia stato validamente chiuso o che l’operatore non abbia reso la prestazione.
Nel caso concreto, nessuno dei due fatti risultava provato nella data indicata dall’istante.
La decisione non attribuisce alle fatture un’efficacia probatoria assoluta. Rileva piuttosto che, in assenza di elementi contrari, la pretesa contrattuale documentata dall’operatore non poteva essere neutralizzata.
15. Lo storno come misura ripristinatoria
Lo storno non costituisce un indennizzo, ma una misura diretta a eliminare contabilmente somme non dovute.
Può essere disposto quando la fatturazione riguardi servizi mai richiesti, periodi successivi alla cessazione, prestazioni non erogate o addebiti privi di titolo contrattuale.
La domanda richiede, tuttavia, l’individuazione delle fatture e delle ragioni specifiche per le quali ciascuna voce sarebbe indebita.
L’utente chiedeva genericamente la chiusura dell’intera posizione debitoria sino alla fine del ciclo di fatturazione.
La mancata produzione delle fatture contestate impediva anche un esame analitico delle singole voci.
Il Corecom non poteva verificare quali periodi fossero stati fatturati, quali costi di chiusura fossero applicati e se alcuni importi fossero successivi alla cessazione per morosità.
16. Il valore delle schermate gestionali prodotte dall’operatore
Fastweb richiamava le schermate del proprio sistema Eureka per sostenere che non risultassero reclami, contatti o segnalazioni.
Le registrazioni interne dell’operatore non godono di un’efficacia probatoria privilegiata. Sono documenti formati unilateralmente e devono essere valutati insieme alle altre risultanze.
Nel caso concreto, tuttavia, esse non costituiscono l’unica base del rigetto.
La decisione si fonda soprattutto sull’assenza di documentazione da parte dell’utente. Le schermate dell’operatore assumono un valore confermativo rispetto a tale carenza.
Qualora l’istante avesse prodotto codici di segnalazione, messaggi, PEC o registrazioni riferibili ai contatti, una semplice schermata negativa del gestore non sarebbe stata necessariamente sufficiente a superarne il valore.
La pronuncia non riconosce dunque fede assoluta ai sistemi aziendali, ma constata la totale mancanza di elementi contrari.
17. La vicinanza della prova e i limiti della prova negativa
Pretendere dall’operatore la dimostrazione assoluta che nessun disservizio si sia mai verificato può risultare problematico.
La prova di un fatto negativo, soprattutto a distanza di anni e in assenza di una segnalazione temporalmente determinata, è particolarmente gravosa.
Il principio di vicinanza della prova impone al gestore di produrre i dati tecnici quando il guasto sia stato individuato e denunciato. Non può essere invocato per costringerlo a ricostruire indefinitamente l’intera storia della linea sulla base di allegazioni prive di riscontro.
La decisione stabilisce quindi un punto di equilibrio: l’utente deve rendere identificabile l’evento, mentre l’operatore deve fornire i dati necessari a dimostrare l’adempimento rispetto all’evento così circoscritto.
Nel caso esaminato mancava il primo presupposto.
18. I danni alla vita familiare, allo smart working e alla sicurezza domestica
L’utente descriveva conseguenze significative del malfunzionamento, riferite al lavoro da remoto, alle comunicazioni familiari e al sistema di allarme.
Tali circostanze avrebbero potuto rilevare nell’ambito di una domanda risarcitoria, purché specificamente provate.
Il procedimento Corecom è però destinato principalmente alla liquidazione degli indennizzi regolamentari, al rimborso e allo storno delle somme.
Il risarcimento del danno ulteriore rimane riservato all’autorità giudiziaria ordinaria.
In ogni caso, la prova delle conseguenze presuppone quella dell’inadempimento. Non può essere risarcito o indennizzato un pregiudizio quando non risulti dimostrato il disservizio dal quale esso sarebbe derivato.
La delibera fa quindi salva la tutela giurisdizionale, senza compiere alcun accertamento positivo sull’esistenza dei danni narrati.
19. L’offerta transattiva dell’operatore
Fastweb si dichiarava disponibile, per finalità deflattive, a ridurre parzialmente l’esposizione, accettando il pagamento di euro 400 invece di euro 454,33.
La proposta non costituisce un’ammissione della fondatezza delle contestazioni.
Le offerte conciliative possono essere formulate per ragioni di convenienza economica, contenimento dei costi e chiusura del contenzioso, senza implicare il riconoscimento della responsabilità.
Allo stesso modo, il rifiuto dell’utente non incide sulla fondatezza giuridica delle domande, che deve essere valutata sulla base degli atti.
Il Corecom non utilizza la disponibilità allo storno parziale quale prova contro l’operatore né quale ragione per riconoscere almeno una parte della pretesa dell’istante.
20. La distanza temporale tra i fatti e l’avvio della procedura
I disservizi sarebbero iniziati nel novembre 2020 e la migrazione sarebbe avvenuta nei primi mesi del 2021. L’istanza di definizione è stata proposta nel novembre 2025.
La distanza temporale non è utilizzata espressamente come causa autonoma di inammissibilità, ma influisce inevitabilmente sulla valutazione della prova.
Quanto più remoto è il fatto, tanto più diviene necessario disporre di documenti contemporanei all’evento.
La mancanza di reclami, ticket, fatture e comunicazioni rende difficilmente verificabile una ricostruzione proposta quasi cinque anni dopo.
La regola dei tre mesi prevista per la segnalazione del disservizio assume, in questa prospettiva, anche una funzione di certezza e stabilità nei rapporti tra utente e operatore.
21. La distinzione tra assenza della prova e prova dell’assenza
La delibera non afferma che i malfunzionamenti non si siano storicamente verificati.
Afferma che l’utente non ne ha fornito prova sufficiente nell’ambito del procedimento.
La distinzione è essenziale.
Il rigetto per mancato assolvimento dell’onere probatorio non equivale a un accertamento positivo della perfetta funzionalità della linea.
La decisione processuale viene assunta sulla base delle risultanze disponibili e della ripartizione degli oneri tra le parti.
Ciò spiega anche perché venga fatta salva la possibilità di agire in sede giurisdizionale per l’eventuale danno ulteriore, ferma restando la necessità di produrre in quella sede una prova adeguata.
22. Osservazioni critiche sulla motivazione
La soluzione appare nel complesso condivisibile.
La totale assenza di reclami, codici identificativi, fatture complete e documenti riferibili alla migrazione impediva di riconoscere somme sulla sola base della narrazione dell’utente.
Alcuni passaggi avrebbero tuttavia potuto essere formulati con maggiore precisione.
Il riferimento al test Ne.Me.Sys dovrebbe essere considerato esemplificativo e non trasformato in un requisito esclusivo per dimostrare qualsiasi malfunzionamento.
Parimenti, la produzione delle fatture contestate avrebbe dovuto essere espressamente valorizzata non soltanto come prova dell’addebito, ma anche come elemento necessario per separare eventuali canoni, costi di chiusura e somme maturate dopo la cessazione.
La motivazione avrebbe inoltre potuto approfondire la distinzione tra cessazione per migrazione e cessazione per morosità, chiarendo la data effettivamente risultante dai sistemi dell’operatore e il periodo preciso cui si riferiva l’insoluto.
Tali lacune non modificano tuttavia l’esito, poiché l’istante non aveva fornito i documenti indispensabili per sostenere la diversa ricostruzione.
23. L’insegnamento per gli utenti
La decisione evidenzia l’importanza di documentare immediatamente ogni malfunzionamento.
L’utente dovrebbe conservare i numeri delle pratiche, i messaggi del gestore, le ricevute delle comunicazioni scritte, le misurazioni della qualità del servizio e le fatture contestate.
In caso di migrazione, è necessario custodire il contratto con il nuovo operatore, le comunicazioni relative alla portabilità e i documenti dai quali risultino chiaramente la numerazione e la data del trasferimento.
Non è sufficiente ricordare di avere contattato il servizio clienti quando, a distanza di anni, non sia possibile identificare la chiamata.
La tutela regolamentare è accessibile e semplificata, ma richiede comunque una base documentale minima.
24. L’insegnamento per gli operatori
Anche l’operatore deve assicurare la tracciabilità delle interazioni con la clientela.
I sistemi gestionali dovrebbero consentire di ricostruire segnalazioni, esiti tecnici, comunicazioni e procedure di cessazione.
Le schermate interne devono essere complete, intellegibili e riferibili alla specifica utenza, soprattutto quando vengano utilizzate per negare l’esistenza di contatti o reclami.
La posizione di forza informativa del gestore comporta un particolare dovere di trasparenza nella gestione del rapporto e nella produzione dei dati durante il procedimento.
Il rigetto della domanda per carenza probatoria dell’utente non esonera l’operatore dall’obbligo di fornire, quando richiesto, una ricostruzione chiara delle fatture, della cessazione e della posizione debitoria.
25. Conclusioni
La delibera n. 16 del 2026 riafferma che la tutela dell’utente nel settore delle comunicazioni elettroniche non opera in modo automatico.
L’asimmetria informativa giustifica un alleggerimento della prova tecnica, ma non consente di prescindere dalla dimostrazione dei fatti che si trovano nella disponibilità del cliente.
L’utente che lamenti un disservizio deve almeno provare di averlo tempestivamente segnalato, indicare i relativi codici o produrre le comunicazioni, documentare le fatture contestate e rendere verificabile l’eventuale migrazione.
Un documento anonimo, privo del numero telefonico e dell’intestatario, non dimostra il trasferimento della linea. La mera indicazione di un reclamo nel formulario non ne prova l’effettivo inoltro. L’affermazione di un guasto risalente non consente di riconoscere un indennizzo quando non risulti una segnalazione effettuata entro il termine regolamentare di tre mesi.
Il principio conclusivo può essere formulato nei seguenti termini: il favor utentis opera sul contenuto e sulla distribuzione dell’onere probatorio, ma non elimina la necessità di una prova minima, specifica e riferibile alla controversia; la tutela della parte tecnicamente debole non può trasformarsi nell’accoglimento di pretese fondate su fatti non documentati e non verificabili.
La pronuncia conferma, in definitiva, che l’operatore deve provare l’adempimento quando il disservizio sia stato puntualmente allegato e segnalato; quando manchino persino la prova del reclamo, della migrazione e delle fatture contestate, non si apre lo spazio per l’inversione dell’onere probatorio e la domanda deve essere rigettata nel merito.
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