Promesse commerciali, nuova linea e modem in vendita rateizzata: onere della prova e preclusioni documentali nel procedimento Corecom
1. La vicenda negoziale e il nucleo della controversia
La delibera del Corecom Emilia-Romagna n. 18 del 2026 affronta una controversia originata da una vendita telefonica che, secondo la ricostruzione dell’utente, sarebbe stata caratterizzata da informazioni ambigue e difformi rispetto al contratto successivamente attivato.
L’istante sosteneva di essere stato contattato nel febbraio 2025 da un’operatrice che gli avrebbe prospettato la possibilità di beneficiare di un’offerta TIM a prezzo particolarmente favorevole per cinque anni. Per accedere alla promozione sarebbe stato necessario cessare temporaneamente il precedente abbonamento, passare per alcuni mesi a Wind e successivamente rientrare in TIM come nuovo cliente. I canoni pagati nel periodo intermedio sarebbero stati rimborsati.
Dopo l’installazione del nuovo modem, l’utente riteneva che l’operazione di migrazione fosse stata correttamente eseguita. Soltanto diversi mesi più tardi avrebbe appreso che il precedente contratto con TIM non era stato cessato, che risultavano contemporaneamente attivi due rapporti e che l’apparato fornito da Wind non era concesso in comodato, ma venduto mediante pagamento rateale.
L’utente chiedeva quindi la restituzione integrale delle somme versate a Wind e la possibilità di restituire gratuitamente il modem, senza corrispondere l’importo residuo di euro 239,60.
L’operatore sosteneva, al contrario, di avere attivato il contratto espressamente richiesto e sottoscritto dall’utente, avente a oggetto una nuova linea in tecnologia FTTC, un canone mensile di euro 28,99 comprensivo della rata del modem, un contributo di attivazione e un servizio accessorio denominato “Più Sicuri Casa & Ufficio”.
Il Corecom rigetta integralmente l’istanza, ritenendo che la documentazione contrattuale dimostrasse la corretta informazione dell’utente e la conformità della fatturazione, mentre le differenti promesse asseritamente formulate in sede commerciale non risultavano tempestivamente documentate.
2. Il carattere decisivo della ricostruzione documentale
La decisione evidenzia la centralità della documentazione nella ricostruzione del procedimento di formazione del contratto.
Nel settore delle comunicazioni elettroniche, la fase commerciale può svolgersi attraverso telefonate, chat, collegamenti inviati tramite posta elettronica e successive conferme digitali. La conclusione del contratto è spesso il risultato di una sequenza di interazioni e non di un unico documento cartaceo.
Proprio tale frammentazione rende necessario conservare le registrazioni, i messaggi, le offerte ricevute, la proposta sottoscritta e la sintesi contrattuale.
L’utente aveva prospettato una grave divergenza tra la promessa commerciale e il contratto effettivamente attivato. Affermava di avere aderito a un’operazione temporanea finalizzata al successivo rientro in TIM, mentre Wind documentava la richiesta di attivazione di una nuova linea e la vendita rateizzata dell’apparato.
La soluzione della controversia dipendeva, pertanto, dalla possibilità di dimostrare quale fosse stato l’effettivo contenuto delle informazioni fornite prima della sottoscrizione e quale volontà negoziale si fosse formata in capo all’utente.
3. Attivazione di una nuova linea e migrazione dell’utenza
Uno degli aspetti più rilevanti è costituito dalla distinzione tra migrazione e attivazione di una nuova linea.
La migrazione determina il trasferimento di un’utenza esistente da un operatore a un altro, normalmente con conservazione della numerazione e con l’intervento coordinato dei gestori interessati.
L’attivazione di una nuova linea costituisce, invece, la nascita di un autonomo rapporto, che non comporta necessariamente la cessazione del precedente contratto.
Dalla ricostruzione dell’operatore risultava richiesta una nuova linea telefonica. Se tale qualificazione corrispondeva alla proposta sottoscritta, Wind non era automaticamente tenuta a cessare il rapporto già esistente con TIM.
La contemporanea fatturazione dei due contratti non rappresentava, di per sé, la prova di un inadempimento dell’operatore subentrante. L’utente avrebbe dovuto dimostrare che Wind, direttamente o attraverso un soggetto agente per suo conto, si fosse impegnata a realizzare una migrazione o a curare la cessazione della precedente utenza.
La distinzione possiede rilevanti conseguenze giuridiche. Nel caso di migrazione, l’operatore assume obblighi procedurali connessi al trasferimento. Nell’attivazione di una nuova linea, la chiusura del precedente rapporto rimane normalmente affidata a una distinta iniziativa del cliente, salvo specifico impegno contrattuale.
4. La prospettata divergenza tra volontà e dichiarazione
La narrazione dell’utente poneva implicitamente un problema di divergenza tra la volontà concretamente formatasi e la dichiarazione contrattuale sottoscritta.
L’istante sosteneva, in sostanza, di avere aderito al contratto confidando in un’operazione diversa da quella risultante dai documenti: non una stabile attivazione Wind, ma un passaggio temporaneo funzionale all’ottenimento di una successiva offerta TIM.
Una simile fattispecie potrebbe astrattamente coinvolgere la disciplina dell’errore, del dolo contrattuale o della responsabilità precontrattuale.
L’errore rileva quando cada su elementi essenziali dell’operazione e sia riconoscibile dall’altro contraente. Il dolo ricorre quando il consenso venga determinato da artifici, raggiri o dichiarazioni consapevolmente false. La responsabilità precontrattuale può configurarsi quando le informazioni fornite durante le trattative violino i doveri di correttezza e lealtà.
Nessuna di tali conseguenze può però derivare dalla sola affermazione dell’interessato.
Occorre dimostrare il contenuto della rappresentazione commerciale, la provenienza della comunicazione, il collegamento tra l’operatrice e il gestore, la decisività dell’informazione e la tempestiva contestazione della divergenza una volta conosciuta.
5. L’imputabilità delle dichiarazioni dell’agente commerciale
La controversia solleva anche il problema dell’imputazione all’operatore delle dichiarazioni rese dal soggetto che abbia curato il contatto commerciale.
Nel mercato delle telecomunicazioni, le attività promozionali possono essere affidate a call center, agenzie e partner esterni. La circostanza che la comunicazione provenga da un soggetto diverso dalla struttura interna dell’operatore non esclude automaticamente la responsabilità del gestore.
È però necessario dimostrare che il soggetto agisse nell’ambito della rete commerciale autorizzata o che l’operatore abbia successivamente utilizzato l’attività negoziale compiuta.
Il codice identificativo dell’operatrice, i messaggi ricevuti, l’indirizzo dal quale sia stato inviato il collegamento per la sottoscrizione e la sequenza temporale tra contatto e attivazione avrebbero potuto assumere rilievo.
La prova deve consentire di distinguere l’attività di un intermediario legittimamente incaricato da iniziative estranee o fraudolente di soggetti che utilizzino impropriamente i marchi degli operatori.
Nel caso esaminato, il Corecom non accerta positivamente la veridicità o falsità delle promesse riferite. Rigetta la domanda perché tali circostanze non erano state introdotte mediante documentazione tempestivamente valutabile.
6. La concentrazione delle allegazioni nell’istanza introduttiva
Un punto centrale della decisione riguarda il momento entro il quale l’utente deve produrre la documentazione posta a fondamento della domanda.
Il Corecom afferma che, per l’istante, assume valenza probatoria la documentazione depositata al momento della presentazione dell’istanza di definizione. La fase successiva non può essere utilizzata per costruire progressivamente la pretesa mediante nuovi depositi.
L’impostazione risponde all’esigenza di concentrazione procedimentale.
L’operatore deve conoscere sin dall’avvio quali fatti siano contestati e quali documenti li sostengano, in modo da predisporre una difesa completa entro il termine assegnato.
Se l’utente potesse produrre liberamente nuovi elementi dopo la memoria dell’operatore, quest’ultimo sarebbe costretto a confrontarsi con un quadro istruttorio diverso da quello originario e disporrebbe di minori possibilità di replica.
La semplificazione della procedura non elimina il principio di parità delle armi. L’accessibilità del sistema deve essere conciliata con un ordinato sviluppo del contraddittorio.
7. La produzione tardiva e l’irricevibilità dei documenti
L’utente aveva depositato ulteriore documentazione il 10 aprile 2026, mentre la comunicazione di avvio del procedimento risaliva al 29 gennaio.
Il Corecom dichiara tale produzione irricevibile.
La conclusione si fonda non soltanto sul fatto che i documenti non fossero stati allegati all’istanza, ma anche sul loro deposito oltre la scansione temporale prevista per memorie e repliche.
Anche adottando un’interpretazione non eccessivamente restrittiva della possibilità di allegare documenti in fase di replica, la produzione intervenuta nel mese di aprile risultava successiva alla finestra procedimentale risultante dai termini di quarantacinque e venti giorni.
La preclusione non ha quindi una funzione meramente formalistica. Essa impedisce che il procedimento venga indefinitamente riaperto e assicura la prevedibilità delle fasi difensive.
Resta comunque necessario che la comunicazione di avvio illustri con chiarezza le conseguenze della tardività e che l’utente sia posto effettivamente in condizione di conoscere i termini entro i quali deve completare il fascicolo.
8. La funzione propria della memoria di replica
La replica serve a contestare le difese avversarie, chiarire fatti già allegati e sviluppare argomentazioni relative alla documentazione tempestivamente acquisita.
Non può essere trasformata in una nuova istanza introduttiva.
L’utente può spiegare perché il documento prodotto dall’operatore non dimostri l’adempimento, può contestarne la riferibilità o l’interpretazione e può precisare il contenuto delle proprie domande.
Non dovrebbe invece introdurre, oltre il termine, il documento fondamentale che dimostra per la prima volta il contenuto della promessa commerciale o la natura della trattativa.
Nel caso considerato, la prova delle comunicazioni con l’operatrice costituiva il principale elemento sul quale avrebbe potuto fondarsi la contestazione del consenso contrattuale. La sua tempestiva produzione era quindi essenziale.
9. L’onere minimo di allegazione e prova dell’utente
Il procedimento Corecom è improntato al favor utentis, ma tale principio non elimina l’onere di formulare domande determinate e corredate da un minimo supporto documentale.
L’utente non deve dimostrare fatti tecnici che si trovano nell’esclusiva disponibilità dell’operatore. Deve però produrre gli elementi che possiede o che può ragionevolmente acquisire.
Nel caso in esame, erano nella sua disponibilità le comunicazioni ricevute, gli estratti conto dai quali risultava la doppia fatturazione, le fatture TIM e Wind, le eventuali richieste di cessazione e i reclami inviati dopo avere scoperto la situazione.
La domanda indicava gli importi complessivamente versati, ma non era accompagnata, secondo il Corecom, da una documentazione idonea a dimostrare l’inadempimento prospettato.
Non era sufficiente provare di avere pagato Wind. Occorreva dimostrare perché tali pagamenti fossero privi di causa o fossero stati effettuati nell’ambito di un contratto concluso sulla base di informazioni determinanti e ingannevoli.
10. La documentazione contrattuale prodotta dall’operatore
Wind aveva depositato la proposta contrattuale, le condizioni generali, la Carta dei servizi, la sintesi contrattuale e le fatture.
Dalla documentazione risultavano l’attivazione di una nuova linea, il canone mensile di euro 28,99, il contributo iniziale di euro 39,99, il servizio “Più Sicuri Casa & Ufficio” e la vendita abbinata del modem al costo di euro 5,99 mensili per quarantotto rate.
Il Corecom ritiene che la fatturazione fosse perfettamente coerente con tali condizioni.
Il giudizio di conformità opera su un piano oggettivo: le somme addebitate corrispondevano al contenuto del contratto prodotto.
Rimaneva astrattamente distinto il problema della corretta formazione del consenso. Un documento contrattuale può essere formalmente coerente con la fatturazione e, al tempo stesso, essere stato concluso sulla base di informazioni ingannevoli.
La seconda questione non poteva tuttavia essere accolta senza una prova tempestiva delle circostanze anteriori alla sottoscrizione.
11. La sintesi contrattuale e la trasparenza dell’offerta
La sintesi contrattuale svolge una funzione centrale nella tutela dell’utente.
Essa deve rendere immediatamente conoscibili gli elementi essenziali del rapporto, evitando che le condizioni economiche siano disperse in documenti lunghi, complessi o di difficile lettura.
Nel caso esaminato, la sintesi indicava il contributo di attivazione, il canone, il costo mensile del modem, la durata della rateizzazione e il servizio accessorio.
Il Corecom ritiene che l’effettiva ricezione debba considerarsi confermata in assenza di una specifica contestazione successiva alla produzione del documento.
Il passaggio richiede cautela.
La mera produzione della sintesi da parte dell’operatore dimostra l’esistenza del documento, ma non sempre prova automaticamente la sua consegna prima della conclusione del contratto. Sarebbe preferibile disporre di una ricevuta, di una conferma elettronica o di un tracciato che attesti l’invio.
Nel caso concreto, tuttavia, l’utente non aveva replicato alla memoria e non aveva contestato in modo circostanziato la riferibilità della proposta e della sintesi alla propria adesione.
12. Mancata informazione e mancata lettura del contratto
L’utente affermava di non essere stato informato che il modem fosse oggetto di vendita.
La circostanza deve essere distinta dalla mancata percezione soggettiva di un’informazione presente nei documenti.
L’operatore adempie all’obbligo di trasparenza quando fornisce l’informazione in modo chiaro, comprensibile e tempestivo. Non può però essere automaticamente responsabile quando il cliente non legga un documento effettivamente consegnato e redatto in termini intelligibili.
Diversa è l’ipotesi nella quale il venditore contraddica verbalmente il contenuto del contratto, presenti il modem come gratuito o ometta di mettere a disposizione la documentazione prima dell’adesione.
La prova di una simile condotta avrebbe potuto prevalere sul dato formale o, quantomeno, porre un serio problema di validità e correttezza della formazione del consenso.
Nel fascicolo utilizzabile, tuttavia, la divergenza tra dichiarazioni verbali e condizioni scritte non risultava adeguatamente dimostrata.
13. Il principio di libertà nella scelta del modem
La regolamentazione sulla neutralità degli apparati riconosce all’utente la libertà di utilizzare un proprio modem o router compatibile, senza essere obbligato ad acquistare quello fornito dall’operatore.
Il principio non vieta agli operatori di offrire un terminale a pagamento.
Impone che l’offerta dell’apparato sia separatamente evidenziata, che il prezzo e le condizioni siano trasparenti e che il cliente possa scegliere se avvalersene.
Nel caso esaminato, la documentazione prodotta indicava espressamente il modem in vendita abbinata e il relativo costo mensile.
Il Corecom ritiene quindi che l’operatore avesse rispettato l’obbligo di separata evidenziazione e che il cliente avesse scelto l’attivazione comprensiva dell’apparato.
La libertà di utilizzare un modem proprio non comporta che il dispositivo fornito debba necessariamente essere gratuito o concesso in comodato.
14. Vendita rateizzata e comodato d’uso
La richiesta di restituire il modem senza pagare le rate residue presupponeva che il rapporto relativo all’apparato fosse assimilabile a un comodato o a un noleggio.
La documentazione contrattuale qualificava invece l’operazione come vendita con pagamento dilazionato.
La distinzione è decisiva.
Nel comodato, il bene rimane di proprietà dell’operatore e deve essere restituito alla cessazione. Nel noleggio, il cliente paga per l’utilizzazione temporanea dell’apparato. Nella vendita rateizzata, la cessazione del servizio non elimina l’obbligo di corrispondere il prezzo del bene acquistato.
La restituzione materiale dell’apparato non estingue unilateralmente il debito derivante dalla vendita, salvo che tale possibilità sia prevista dal contratto o accettata dall’operatore.
L’utente non può quindi trasformare, mediante una propria scelta successiva, una vendita in comodato.
15. Le rate residue dopo la cessazione del contratto
Le condizioni generali prevedevano che, in caso di recesso o risoluzione del contratto, l’operatore potesse addebitare in un’unica soluzione le rate residue del prodotto, salva una diversa indicazione del cliente formulata nei momenti previsti.
La cessazione del servizio non comportava, pertanto, la gratuità dell’apparato.
Il debito residuo non assume necessariamente la natura di una penale di recesso. Esso rappresenta il prezzo ancora dovuto per un bene acquistato.
La legittimità dell’addebito presuppone che il costo totale, il numero delle rate e le conseguenze della cessazione anticipata siano stati chiaramente comunicati.
Nel caso concreto, il Corecom ritiene tali elementi risultanti dalla sintesi contrattuale e dalle condizioni sottoscritte.
16. Il collegamento negoziale tra servizio e apparato
Il contratto di comunicazione e la vendita del modem sono economicamente collegati, ma conservano una propria autonomia.
La vendita viene conclusa in occasione dell’attivazione del servizio e il pagamento avviene attraverso le fatture telefoniche. Ciò non significa che l’estinzione dell’uno determini automaticamente quella dell’altra.
La cessazione anticipata della linea interrompe l’erogazione del servizio, mentre il prezzo dell’apparato rimane dovuto perché il bene è stato consegnato e acquistato.
Una diversa conclusione potrebbe essere giustificata qualora la cessazione dipendesse da un grave inadempimento dell’operatore e il collegamento negoziale rendesse priva di utilità la vendita. Tale questione richiederebbe però una specifica domanda e la prova dell’inadempimento, elementi non riconosciuti nel procedimento.
17. La doppia fatturazione e il rapporto con il precedente operatore
L’utente affermava di avere pagato contemporaneamente Wind e TIM.
La duplicazione dei pagamenti costituisce un elemento economicamente rilevante, ma non dimostra da sola l’illegittimità della fatturazione Wind.
Se il contratto Wind aveva a oggetto una nuova linea e risultava regolarmente erogato, i relativi canoni conservavano il proprio titolo.
Per trasferire sull’operatore la responsabilità della doppia esposizione, sarebbe stato necessario provare che Wind si fosse impegnata a far cessare il rapporto TIM oppure che avesse presentato l’offerta come una migrazione, anziché come attivazione autonoma.
In assenza di tale prova, il mantenimento del precedente contratto poteva dipendere dalla mancata disdetta o dalla differente configurazione dell’ordine.
La restituzione integrale di tutti i canoni Wind non poteva quindi essere disposta sulla sola base della contemporanea permanenza del rapporto con TIM.
18. L’assenza di reclami tempestivi
L’operatore evidenziava di non avere ricevuto reclami sulla tipologia del contratto, sull’acquisto del modem o sulla fatturazione prima dell’avvio della conciliazione.
Il Corecom attribuisce alla circostanza un rilievo significativo.
La tempestiva contestazione avrebbe consentito all’operatore di verificare la registrazione della vendita, individuare il canale commerciale, ricostruire le informazioni fornite e, se necessario, correggere la configurazione contrattuale.
Il lungo silenzio, accompagnato dal pagamento delle fatture e dalla fruizione del servizio, rendeva meno immediata la dimostrazione della divergenza originaria.
L’assenza di reclami non sana tuttavia, in astratto, un consenso viziato o una pratica commerciale ingannevole. Essa assume valore indiziario e probatorio, ma non può trasformare in valido un contratto inesistente o concluso mediante dolo.
Nel caso concreto, il rilievo opera insieme alla documentazione contrattuale e alla mancanza di prove contrarie, non come autonoma causa di rigetto.
19. La clausola di contestazione delle fatture entro quarantacinque giorni
Le condizioni generali stabilivano che i reclami relativi agli importi addebitati dovessero essere presentati entro quarantacinque giorni dall’emissione della fattura.
La decisione ne ricava un’implicita accettazione delle fatture non contestate.
L’affermazione deve essere interpretata con prudenza.
La mancata contestazione può certamente concorrere a dimostrare l’accettazione contabile del rapporto e può incidere sulla possibilità dell’operatore di effettuare verifiche tempestive. Non attribuisce però alla fattura un’efficacia costitutiva dell’obbligazione.
Il silenzio non può rendere dovuto un importo privo di titolo, sanare una clausola nulla o precludere in assoluto la contestazione di un servizio mai richiesto.
Nel caso esaminato, il rigetto trova comunque fondamento autonomo nella conformità tra contratto e fatture e nell’assenza di prova delle differenti promesse commerciali.
Il richiamo all’accettazione implicita non dovrebbe quindi essere elevato a principio generale di decadenza sostanziale.
20. Il mancato deposito della memoria di replica
L’utente non aveva tempestivamente replicato alla memoria dell’operatore, pur essendo stato informato della possibilità di farlo.
La mancata replica non equivale tecnicamente a una confessione e non determina l’automatica veridicità delle affermazioni avversarie.
Può però assumere rilievo nella valutazione complessiva quando la parte non contesti documenti specifici che appaiano riferibili al rapporto e coerenti con la fatturazione.
La proposta contrattuale, la sintesi e le fatture avrebbero richiesto una contestazione puntuale: disconoscimento della sottoscrizione, mancata ricezione, difformità rispetto all’offerta, incompletezza o diversa configurazione dell’ordine.
In mancanza, il Corecom ha ritenuto non superata la ricostruzione documentale dell’operatore.
21. I poteri del Corecom e i limiti dell’accertamento
Il Corecom può accertare la correttezza della fatturazione, ordinare rimborsi e storni e applicare gli indennizzi regolamentari.
La controversia prospettata dall’utente avrebbe potuto richiedere anche un accertamento sulla validità del consenso, sulla condotta dell’agente e sull’eventuale carattere ingannevole della pratica commerciale.
Tali questioni possono essere esaminate nell’ambito della procedura soltanto quando risultino adeguatamente documentate e siano funzionali alla decisione sulle pretese economiche.
Quando l’accertamento richieda un’istruttoria complessa su dolo, errore, responsabilità dell’intermediario e danni conseguenti, la sede giurisdizionale ordinaria può offrire strumenti probatori più ampi.
Il rigetto del Corecom non equivale quindi necessariamente a un accertamento positivo della correttezza di ogni condotta commerciale antecedente. Significa che, sulla base del fascicolo utilizzabile, non erano dimostrati fatti idonei a neutralizzare il contratto sottoscritto.
22. La natura probatoria, e non ontologica, del rigetto
La decisione non afferma che la conversazione descritta dall’utente non sia mai avvenuta.
Afferma che non è stata tempestivamente dimostrata e che non può prevalere sulla documentazione contrattuale regolarmente acquisita.
La distinzione è fondamentale.
Il rigetto per carenza probatoria non trasforma la versione dell’operatore in una verità storica assoluta. Individua quale ricostruzione debba prevalere nel procedimento in applicazione delle regole sull’onere della prova e sulle preclusioni documentali.
L’utente conserva la possibilità di rivolgersi al giudice, ferma la necessità di produrre documenti ammissibili e dimostrare tutti gli elementi della domanda.
23. Profili critici della motivazione
L’esito appare coerente con la carenza del fascicolo tempestivamente formato, ma alcuni passaggi meritano un approfondimento critico.
La decisione considera provata la ricezione della sintesi contrattuale soprattutto in ragione della mancata contestazione. Sarebbe stato preferibile individuare una specifica prova di consegna o di conferma successiva alla ricezione, considerata la rilevanza dell’obbligo informativo nei contratti a distanza.
Il richiamo all’accettazione implicita delle fatture non contestate entro quarantacinque giorni deve essere circoscritto al piano probatorio e non può essere trasformato in una generale decadenza dal diritto di contestare addebiti privi di titolo.
La motivazione avrebbe inoltre potuto distinguere più chiaramente tra mancata informazione sull’acquisto del modem e differente rappresentazione dell’intera operazione commerciale. La prima questione risultava smentita dalla sintesi contrattuale; la seconda richiedeva la verifica delle dichiarazioni dell’operatrice e del loro collegamento con Wind.
La preclusione documentale rendeva tale verifica impossibile, ma non ne eliminava la diversa natura giuridica.
24. Il rilievo pratico della decisione
La pronuncia evidenzia come, nelle vendite a distanza, la tutela dipenda in misura decisiva dalla tempestiva conservazione e produzione delle comunicazioni.
Il cliente che ritenga di essere stato indotto a concludere un contratto diverso da quello prospettato deve contestare immediatamente l’attivazione, chiedere la registrazione della telefonata, conservare la chat e produrre le fatture di entrambi gli operatori.
L’operatore deve, a sua volta, garantire la tracciabilità dell’intero processo di vendita, collegando il contatto commerciale alla proposta, alla sintesi, alla conferma e all’attivazione tecnica.
La sola sottoscrizione digitale non dovrebbe diventare uno strumento per neutralizzare ogni contestazione relativa alla fase precontrattuale. Essa deve essere inserita in un percorso trasparente, nel quale il cliente sia posto nella condizione di comprendere che cosa stia acquistando.
25. Conclusioni
La delibera n. 18 del 2026 pone al centro del procedimento il principio di concentrazione delle allegazioni e delle prove.
L’utente che deduca una vendita ingannevole deve produrre tempestivamente le comunicazioni sulle quali fonda la propria ricostruzione. Non può integrare tardivamente il fascicolo dopo che l’operatore abbia articolato la difesa, soprattutto quando siano ormai decorsi anche i termini della fase di replica.
In assenza di prova delle promesse commerciali, prevale la documentazione contrattuale dalla quale risultano l’attivazione di una nuova linea, il canone pattuito e la vendita rateizzata del modem.
Il principio di libertà nella scelta degli apparati consente al cliente di utilizzare un proprio terminale, ma non rende gratuito quello volontariamente acquistato né consente di restituirlo unilateralmente per estinguere il prezzo residuo.
La doppia fatturazione con il precedente operatore non giustifica il rimborso dei canoni Wind quando non sia dimostrato che quest’ultima avesse assunto l’obbligo di effettuare una migrazione o di cessare il precedente rapporto.
Il principio conclusivo può essere formulato nei seguenti termini: la divergenza tra promessa commerciale e contratto sottoscritto può incidere sulla validità e sull’efficacia dell’operazione, ma deve essere tempestivamente allegata e provata; in mancanza, la narrazione dell’utente non è sufficiente a superare una proposta contrattuale chiara e una fatturazione coerente con le condizioni accettate.
La decisione conferma, infine, che la semplificazione del procedimento Corecom non elimina le preclusioni né l’onere della prova: il favor utentis tutela la parte tecnicamente debole, ma non consente di introdurre tardivamente il fatto costitutivo della domanda o di trasformare una vendita rateizzata in una restituzione gratuita dell’apparato.
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