FAQs

Settore Energia Elettrica

Il mercato dell’energia

In Italia, come nel resto dei Paesi dell’Unione europea, il mercato libero dell’energia comporta che chiunque può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità, cambiando venditore o tipo di contratto e scegliendo l’offerta che ritiene più interessante e conveniente.

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Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso).

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Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.

I cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese.

Ad esempio:
per ottenere il cambio venditore l’1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all’1 marzo.

Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.

La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 12
  2. Atto 487/2015/R/eel Allegato A, articolo 7
  3. Atto 77/2018/R/com Allegato A, articolo 7

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No.
Cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto.

In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

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No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti.

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No. Il medesimo dato di lettura del contatore che viene registrato in occasione del cambio venditore sarà utilizzato sia dal venditore entrante per fatturare i consumi successivi al cambio, sia dal venditore uscente per fatturare i consumi precedenti, nella bolletta di chiusura.

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In ogni bolletta deve essere presente l’indicazione Servizio di maggior tutela oppure Mercato libero, che consente di verificare se la fornitura è servita in maggior tutela, cioè alle condizioni stabilite dall’Autorità, o nel mercato libero.

Riferimenti:

  1. Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5

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Attraverso il Portale Offerte, sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità, è possibile confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas naturale disponibili nella località in cui si trova l’utenza.

Per ognuna delle offerte disponibili, il Portale calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall’utente o stimati dal sistema in base alle condizioni di utilizzo, e indica le principali caratteristiche dell’offerta. Una serie di filtri consente di affinare la ricerca, selezionando solo le offerte che presentano le caratteristiche preferite dall’utente.

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Sono contratti in cui il prezzo della componente energia varia automaticamente, a scadenze prefissate, in base alle variazioni di un indice o di un prezzo di riferimento, che solitamente riflettono le variazioni di prezzo nei mercati all’ingrosso. Di solito le altre componenti (trasporto dell’energia e gestione del contatore, oneri di sistema) seguono gli aggiornamenti tariffari stabiliti dall’Autorità; è bene comunque verificare sul contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche, e nelle Schede di confrontabilità.

In caso di offerta a prezzo variabile, insieme all’indicazione del prezzo o della componente indicizzata, deve essere evidenziata la frequenza delle possibili variazioni. Il venditore deve inoltre indicare, sia nel contratto sia nella scheda di confrontabilità, quale è il meccanismo d’indicizzazione adottato, il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi e il periodo in cui questo prezzo massimo è stato applicato.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 5

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Sono contratti in cui il prezzo della componente energia o gas naturale viene mantenuto fisso per un certo periodo di tempo, che varia da contratto a contratto (12, 24, 36 mesi…..).

Di solito le altre componenti (trasporto dell’energia o del gas naturale e gestione del contatore, oneri di sistema) seguono gli aggiornamenti tariffari stabiliti dall’Autorità; è bene comunque verificare sul contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche, e nelle Schede di confrontabilità.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 5

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Sono contratti che prevedono la fornitura congiunta di elettricità e gas dallo stesso venditore. Anche per queste offerte valgono le regole a tutela del cliente su trasparenza, scelta del contratto, cambio di venditore, diritto di ripensamento. Il cliente deve essere informato degli eventuali vincoli previsti per l’erogazione congiunta delle due forniture.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 9

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L’Autorità ha emanato un Codice di condotta commerciale che stabilisce le regole di correttezza e trasparenza che le imprese di vendita, e i loro operatori commerciali, devono rispettare quando promuovono le loro offerte di mercato libero, stipulano un nuovo contratto o propongono modifiche di un contratto esistente, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare prezzi e caratteristiche delle diverse offerte.

Oltre a regole generali di comportamento e di riconoscibilità del personale commerciale, il Codice stabilisce:

  • le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase di promozione delle offerte;
  • i documenti e le informazioni che devono essere forniti al cliente in occasione della conclusione del contratto, tenendo conto anche delle regole previste dal Codice del consumo;
  • le caratteristiche e le clausole principali del contratto;
  • i criteri per l’indicazione dei prezzi;
  • il diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza o in luoghi diversi dagli sportelli del venditore, in conformità al Codice del consumo;
  • le modalità da seguire per proporre al cliente eventuali variazioni delle condizioni contrattuali.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale)

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Chiunque contatti un cliente per proporre un nuovo contratto deve sempre:

  • farsi chiaramente identificare, specificando che è un agente di vendita, l’impresa di vendita per cui opera e i recapiti per ogni eventuale contatto con l’impresa;
  • prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura e, in particolare, le bollette, informare il cliente che il contatto ha lo scopo di proporre una nuova offerta commerciale;
  • indicare la durata e la validità dell’offerta, i clienti a cui è rivolta e le modalità di adesione;
  • fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto, in particolare riguardo il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali altre spese e garanzie a carico del cliente; la durata del contratto; la modalità di conteggio dei consumi; le scadenze di pagamento e le conseguenze di eventuali ritardi; i tempi e le procedure per l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento (clienti domestici) e della facoltà di recesso;
  • fornire informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori;
  • indicare i livelli specifici e generali di qualità commerciale ai quali il venditore deve attenersi e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
  • consegnare al cliente una Nota informativa e la Scheda di confrontabilità;
  • specificare i tempi tecnici necessari per il cambio venditore;
  • se il cliente non è sul mercato libero, informarlo degli effetti del passaggio al mercato libero.

Se il contatto avviene fuori dai locali commerciali del venditore, le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o altro mezzo durevole (ad esempio, un CD rom, una e-mail, un link a un sito internet accessibile con password).

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 9
  2. Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206).

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Al momento della conclusione del contratto, o comunque, se il contratto è stato concluso mediante comunicazione a distanza (telefono o internet), entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione, e in ogni caso, prima dell’attivazione della fornitura, il venditore deve consegnare o trasmettere al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente finale, su altro supporto durevole (ad esempio, su una chiavetta usb o tramite un link con password):

  • una copia integrale del contratto, scritta in caratteri di stampa leggibili e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile (non specialistico);
  • una Nota informativa predisposta dall’Autorità che riassume gli obblighi d’informazione previsti dal Codice di condotta commerciale e spiega al cliente che cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto;
  • una Scheda di confrontabilità predisposta secondo lo schema definito dall’Autorità.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 12

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È un documento che deve essere consegnato dal venditore ai potenziali clienti, che fornisce un confronto tra la stima della spesa annua che un cliente-tipo, con determinati livelli di consumo, sosterrebbe se aderisse all’offerta,  rispetto a quella che lo stesso cliente-tipo sosterrebbe in base alle condizioni regolate dall’Autorità.

La scheda contiene, tra l’altro, l’indicazione di eventuali costi per servizi aggiuntivi, diversi dalla fornitura di energia elettrica/gas, previsti dal contratto; eventuali modalità di indicizzazione/variazione del prezzo e le modalità di calcolo della variazione; eventuali sconti e/o bonus previsti dall’offerta; eventuali ulteriori dettagli sull’offerta contrattuale e la loro modalità di applicazione.

Per confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas disponibili nella località in cui si trova l’utenza è inoltre possibile consultare il Portale Offerte, il comparatore istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), Titolo VI

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È la fornitura di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità, per i clienti  di piccole dimensioni che non hanno un venditore nel mercato libero.In ogni località questo servizio è fornito da un unico operatore, in regime di monopolio.

Riferimenti:

  1. Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV)

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Il servizio di maggior tutela è riservato esclusivamente alle abitazioni (clienti domestici) e alle microimprese con potenza impegnata fino a 15 kW che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero

Le “microimprese” sono le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.

Riferimenti:

  1. Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 8

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In ogni bolletta deve essere presente l’indicazione Servizio di maggior tutela oppure Mercato libero, che consente di verificare se la fornitura è servita in maggior tutela o nel mercato libero.

Riferimenti:

  1. Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5

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Il prezzo complessivo per l’approvvigionamento dell’energia e per la gestione commerciale dei clienti (Spesa per la materia energia) in maggior tutela viene stabilito e aggiornato periodicamente dall’Autorità, che lo pubblica sul proprio sito internet.

▶ Condizioni economiche per i clienti in maggior tutela

Oltre alla spesa per la materia energia, la bolletta comprende anche i costi per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti del servizio elettrico, serviti nel mercato libero o in maggior tutela.

Vedi anche: Come leggere la bolletta

Riferimenti:

  1. Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 10

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Oltre alle componenti di prezzo, le condizioni del servizio di maggior tutela regolate dall’Autorità riguardano principalmente:

  • le letture del contatore;
  • il calcolo e la fatturazione dei consumi;
  • il pagamento delle bollette;
  • la morosità del cliente e la sospensione della fornitura;
  • la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
  • la rateizzazione dei pagamenti;
  • il deposito cauzionale.

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Sì, i clienti domestici e le microimprese che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di tutela in qualunque momento. Per farlo è sufficiente stipulare un nuovo contratto con l’impresa che gestisce questo servizio nella località in cui si trova l’utenza.

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No. L’eventuale rientro nel servizio di maggior tutela non ha costi per il cliente, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se dovuto in base alla regolazione.

In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

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Sono offerte che tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero devono obbligatoriamente rendere disponibili a famiglie e piccole imprese, con condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore.

vedi: Offerte standard per i clienti finali PLACET

Riferimenti:

  1. Atto 555/2017/R/com

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Le offerte PLACET sono rivolte ai clienti di piccole dimensioni:

  • clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, per l’energia elettrica;
  • clienti domestici e clienti altri usi o condomini uso domestico con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. per il gas naturale.

Le disposizioni delle offerte PLACET non si applicano ai clienti multisito, qualora almeno una delle forniture non abbia le caratteristiche sopra elencate, e alle forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

vedi: Offerte standard per i clienti finali – PLACET

Riferimenti:

  1. Atto 555/2017/R/com Allegato A, articolo 2

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No. Le offerte PLACET devono essere formulate distintamente per energia elettrica e per gas naturale: non possono riguardare, quindi, congiuntamente i due servizi. È possibile, tuttavia, sottoscrivere due distinti contratti di offerta PLACET, uno di energia elettrica e uno di gas naturale, con il medesimo venditore.

Riferimenti:

  1. Atto 555/2017/R/com Articolo 3

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Le condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET sono definite dall’Autorità e sono inderogabili, a differenza delle altre offerte di mercato libero, in cui tali condizioni sono definite da ciascun venditore, pur nel rispetto della regolazione dell’Autorità.L’Autorità ha redatto dei moduli delle condizioni generali di fornitura che i venditori hanno la facoltà di utilizzare senza modifiche.

I venditori che decidono di non utilizzare i moduli redatti dall’Autorità devono comunque predisporre le condizioni generali di fornitura nel rispetto della disciplina delle offerte PLACET.

vedi anche Offerte standard per i clienti finali – PLACET

Riferimenti:

  1. Atto 555/2017/R/com Allegato A, Sezione 1

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I venditori sono liberi di definire i prezzi delle offerte PLACET relativi alla materia prima, energia elettrica o gas naturale, che vengono rinnovati ogni 12 mesi.

Ciascun venditore deve proporre due tipi di offerta PLACET, una a prezzo fisso e una a prezzo variabile (indicizzato all’andamento dei mercati all’ingrosso).In entrambi i casi, il prezzo dell’energia è articolato in una quota fissa, espressa in euro/cliente/anno, e una quota energia, espressa in euro/kWh o euro/Smc (quindi proporzionale ai volumi consumati).

Oltre al prezzo per la materia energia, le condizioni economiche delle offerte PLACET comprendono anche i costi per il trasporto dell’energia e del gas e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti.

vedi: Offerte standard per i clienti finali – PLACET

Riferimenti:

  1. Atto 555/2017/R/com Allegato A, Sezione 1

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No. Le offerte PLACET riguardano la sola fornitura di energia elettrica o di gas naturale. E’ pertanto vietato includervi la fornitura di servizi o di prodotti aggiuntivi.

Riferimenti:

  1. Atto 555/2017/R/com Allegato A, articolo 3

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Il contratto di fornitura ha durata indeterminata, fatta sempre salva la facoltà di recesso del cliente e del venditore ai sensi della regolazione vigente in materia. Le condizioni economiche sono rinnovate ogni 12 mesi.

Riferimenti:

  1. Atto 555/2017/R/com Allegato A, articolo 7

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Sì. Tutti i clienti finali, ad eccezione dei clienti domestici dell’energia elettrica o del gas naturale che attivano la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, sono tenuti a versare al venditore il deposito cauzionale il cui importo è fissato dall’Autorità. Non possono essere richieste forme di garanzia addizionali.

Riferimenti:

  1. Atto 555/2017/R/com Allegato A – Articolo 9

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I Gruppi d’acquisto energia nascono con la finalità di selezionare uno o più venditori per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti  riuniti nel gruppo.

Vengono promossi da un soggetto “organizzatore” attraverso campagne che possono essere periodiche o permanenti, durante le quali singoli clienti  possono aderire al Gruppo.

Dopo avere selezionato le offerte commerciali ritenute più vantaggiose, il Gruppo d’acquisto le propone ai propri membri che possono stipulare il proprio contratto di fornitura con il venditore alle condizioni stabilite.

Riferimenti:

  1. Atto 59/2019/R/com

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Sono i Gruppi d’acquisto che aderiscono alle Linee guida ad adesione volontaria, definite dall’Autorità per fare in modo che gli interessati siano adeguatamente informati e assistiti in tutte le fasi delle campagne di acquisto collettivo promosse dai Gruppi. Le Linee guida infatti istituiscono specifiche regole comportamentali cui i gruppi di acquisto che aderiscono devono conformarsi per un periodo iniziale di almeno due anni.

I gruppi d’acquisto che aderiscono alle Linee Guida vengono “accreditati” e compaiono nell’apposito elenco pubblicato dall’Autorità: ▶ elenco dei Gruppi d’acquisto energia accreditati

Riferimenti:

  1. Atto 59/2019/R/com Allegato A

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I gruppi di acquisto accreditati devono indicare nelle proprie comunicazioni informative e/o promozionali relative alle proprie campagne, almeno queste informazioni:

  • identità dell’organizzatore del gruppo;
  • adesione alle linee guida ARERA;
  • imparzialità e indipendenza del gruppo dai venditori;
  • descrizione dell’iniziativa e della sua durata temporale;
  • platea di clienti a cui è rivolta l’offerta e tipologia di fornitura;
  • recapito da contattare per richieste di informazioni e/o chiarimenti.

Riferimenti:

  1. Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 8

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I Gruppi di acquisto accreditati devono:

  • fornire assistenza (telefonica e/o on-line) sugli adempimenti necessari all’adesione al gruppo di acquisto energia;
  • gestire le segnalazioni per eventuali problematiche riscontrate dai clienti finali con riferimento all’adesione al gruppo;
  • offrire assistenza informativa (telefonica e/o on-line) sugli adempimenti necessari alla formalizzazione del rapporto contrattuale con il venditore selezionato, tra cui, le modalità di sottoscrizione dell’offerta commerciale proposta e la procedura da seguire per cambiare venditore.

Riferimenti:

  1. Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 7

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Sì, i Gruppi di acquisto accreditati devono almeno indicare i criteri di individuazione dell’offerta proposta, che possono essere per esempio quello dell’offerta con prezzo più basso, o dell’offerta associata alla prestazione di determinati servizi.

Riferimenti:

  1. Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 10

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Prima di raccogliere l’adesione, il Gruppo di acquisto accreditato deve fornire una descrizione completa delle condizioni di adesione e degli adempimenti richiesti. Per esempio, deve fornire informazioni su:

  • modalità di adesione;
  • sussistenza di eventuali obblighi di permanenza minima nel gruppo;
  • modalità e i termini per l’esercizio del recesso dal gruppo con indicazione degli effetti di tale recesso;
  • eventuali corrispettivi richiesti per l’esecuzione dell’attività del gruppo.

Riferimenti:

  1. Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 9

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Nel comunicare al cliente le caratteristiche delle offerte proposte, i Gruppi di acquisto accreditati sono tenuti a indicare alcune informazioni minime, tra cui:

  • tipo di fornitura: energia elettrica, gas naturale o congiunta;
  • tipologia di offerta, a prezzo fisso o a prezzo variabile;
  • presenza eventuale di servizi e/o prodotti aggiuntivi a titolo gratuito ovvero oneroso;
  • presenza di eventuali sconti previsti dall’offerta;
  • richiesta o meno di garanzie al cliente.

Nel caso in cui il Gruppo di acquisto accreditato effettui la stima della spesa annua e/o il calcolo del risparmio associato all’offerta proposta, è tenuto a fornire al cliente un’indicazione esaustiva dei parametri di riferimento usati per il calcolo.

Riferimenti:

  1. Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 11

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Il contratto

Nel mercato libero le condizioni contrattuali di fornitura, così come accade per il prezzo del servizio di vendita, sono definite liberamente dal venditore. In tutti i contratti, qualunque sia il loro contenuto, devono essere comunque presenti alcune clausole essenziali che riguardano aspetti del servizio particolarmente importanti per il cliente.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 11 (Codice di condotta commerciale)

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Le clausole essenziali che devono sempre essere presenti in qualsiasi contratto di mercato libero sono quelle relative a:

  • l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, e l’indirizzo della fornitura;
  • l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore;
  • la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
  • il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
  • le garanzie richieste al cliente (ad esempio, il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette);
  • le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
  • le modalità di fatturazione e quelle di pagamento, specificando il criterio adottato per la stima dei consumi, se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima;
  • i termini per il pagamento delle bollette e le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
  • gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
  • le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami, e le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura;
  • il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono per il venditore e per il cliente.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 11 (Codice di condotta commerciale)

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Nei contratti di mercato libero, può essere prevista la facoltà del venditore di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un’apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche. Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve:

  • riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
  • spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
  • specificare il momento in cui la modifica verrà applicata;
  • indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.

La comunicazione non è dovuta per le variazioni dei prezzi dovute all’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato delle variazioni nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente interessato deve ricevere un indennizzo di 30 euro.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A, articoli 13 e 14 (Codice di condotta commerciale)

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No, il cliente che non intende accettare le modifiche proposte può cambiare venditore.

Il termine di preavviso per le modifiche del contratto garantisce al cliente il tempo necessario per scegliere un diverso contratto e cambiare fornitore prima che entrino in vigore le modifiche proposte.

Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 13 (Codice di condotta commerciale)

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Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto, se il contratto è a condizioni regolate o, se di mercato libero, se ciò è espressamente previsto dal contratto stesso.

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Per i clienti domestici del servizio di maggior tutela il deposito cauzionale non può superare 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata. Quindi con 3 kW di potenza impegnata il deposito sarà al massimo di 34,5 euro.

Per i clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale, l’ammontare massimo del deposito cauzionale è di 5,2 euro per ogni kW di potenza impegnata, mentre per i clienti non domestici è di 15,5 euro per ogni kW per potenze disponibili fino a 16,5 kW.

Per i clienti nuovi, il venditore addebita nella prima bolletta 5,2 euro per ogni kW, e la quota restante in 12 rate successive. Un cliente nuovo con 3 kW pagherà quindi 15,6 euro nella prima bolletta e il restante importo, pari a 18,9 euro, in 12 rate successive.

Il deposito non è dovuto se le bollette sono pagate con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, e il venditore deve restituire la somma eventualmente già versata come garanzia.

L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato se il cliente è stato costituito in mora con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti; lo stesso vale per i clienti “cattivi pagatori” che vogliano rientrare nel servizio di maggior tutela lasciando il mercato libero. La metà di tale importo viene restituita se nel corso dei 12 mesi successivi il cliente paga regolarmente.

Riferimenti:

  1. Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV), articolo 12
  2. Delibera n. 200/99. articolo 14

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La somma depositata è fruttifera e deve essere restituita al momento della cessazione del contratto, maggiorata degli interessi legali maturati fino a quel momento. Per la restituzione non può essere chiesto al cliente alcun documento che dimostri l’avvenuto pagamento del deposito.
Non possono essere richiesti anticipi sui consumi o garanzie non fruttifere.

Riferimenti:

  1. Delibera n. 200/99. articolo 14

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Si chiama diritto di recesso la possibilità che ha il cliente finale di chiudere il contratto di fornitura in essere per cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto oppure per interrompere la fornitura. Il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso. Il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articoli 3 e 6

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Occorre stipulare un nuovo contratto in sostituzione di quello precedente, con il nuovo fornitore.  Quando viene concluso il nuovo contratto di fornitura con venditore entrante, il cliente finale conferisce a quest’ultimo una procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il vecchio venditore (uscente). La procura deve essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo venditore e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato.
Sarà, quindi, il venditore entrante ad inviare per conto del cliente finale la dichiarazione di recesso al venditore uscente.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articoli 3 e 6

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Il cliente finale che intende recedere perchè vuole che cessi la fornitura, deve farlo direttamente in forma scritta con  preavviso non superiore ad un mese. Il recesso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del venditore.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 5

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No, il recesso non ha costi.

Eventuali costi sono connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto con il venditore entrante (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 6

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Sì, se il contratto lo prevede. Il venditore deve però comunicare la propria decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 6 mesi; tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del cliente finale. Il recesso può essere esercitato soltanto in relazione ad un contratto concluso nel mercato libero.

Riferimenti:

  1. Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 7

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