Settore energia e idrico
ADICU – Associazione a Defisa dei Consumatori e degli Utenti APS assiste consumatori e utenti nella contestazione delle bollette di luce, gas, acqua e telefonia, nei maxi-conguagli, nei consumi anomali, nei distacchi illegittimi, nei contratti non richiesti e nelle procedure di conciliazione ARERA e Corecom.
Conciliazione Paritetica
Acea è la prima multiutility italiana che ha siglato un protocollo d’intesa ADR “Alternative Dispute Resolution” con le Associazioni dei Consumatori nel settore dell’acqua della distribuzione di energia elettrica e nella vendita di energia elettrica e gas. Ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità dell’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito “Autorità”) n. 209/2016/E/com è possibile utilizzare tale procedura ADR.
L’ADR è una procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione totalmente gratuita, rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. Per saperne di più sulla conciliazione paritetica e inviare la tua richiesta clicca qui
La conciliazione può essere attivata e seguita direttamente da te o da un tuo delegato. La richiesta di attivazione della Procedura può essere inoltrata se hai inviato un reclamo scritto ad Acea Energia e ricevuto una risposta che ritieni insoddisfacente, oppure se sono passati più di 50 giorni dall’invio del tuo reclamo senza aver ricevuto alcun riscontro. Se invece è già passato un anno dalla data di invio del reclamo non puoi più utilizzare lo strumento della Conciliazione.
In alternativa a questo procedimento puoi avviare un tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso il Servizio Conciliazione istituito dall’Autorità. Per attivarlo puoi registrarti sul sito www.conciliazione.energia.it
ENEL spaPer la risoluzione delle problematiche relative al contratto di fornitura, i clienti hanno a disposizione strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie definite Alternative Dispute Resolution (ADR).
Gli strumenti di ADR sono procedimenti, previsti per legge e dalla regolazione di settore, con i quali i clienti trovano una soluzione condivisa con il soggetto che eroga loro il servizio, senza necessità di ricorrere al giudice ordinario. Negli ultimi decenni il ricorso alle ADR ha vissuto un forte incremento perché si è rivelato essere veloce ed efficace nella risoluzione dei conflitti tra cliente e fornitore. Le ADR sono tra gli strumenti meno onerosi a disposizione del consumatore e presentano, talvolta, procedure gratuite.
Il 3 settembre 2015 è entrato in vigore il D. lgs. 130/2015, che recepisce la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori dettando una disciplina organica sulle ADR. Tale decreto ha modificato il Codice del Consumo (d. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) aggiungendo il Titolo II-bis Risoluzione extragiudiziale delle controversie e sostituendo l’art. 141 con gli articoli dal 141-bis al 141-decies.
Il 5 maggio 2016, con la delibera 209/2016/E/com l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) già Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione (TICO). Il provvedimento disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori. L’ARERA con la delibera 620/2015/E/com ha, pertanto, istituito l’elenco degli organismi ADR ai sensi dell’art. 141-decies del Codice del consumo. Il suddetto elenco aggiornato è disponibile sul sito dell’autorità nella pagina dedicata al servizio di conciliazione a questo indirizzo
Il cliente finale, dunque, che sia rimasto insoddisfatto della gestione del suo reclamo ovvero non abbia ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice ordinario dovrà obbligatoriamente ricorrere – a far data dal 1° gennaio 2017 – all’esperimento di uno strumento di ADR.
Il ricorso ad una procedura ADR, pertanto, si configura per il cliente finale come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale che voglia eventualmente intraprendere.
Rilevante il contributo di Enel ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sopra descritto. Enel, infatti, partecipa attivamente allo svolgimento delle ADR con il Servizio Conciliazione (gestito da Acquirente unico S.p.A. per conto di ARERA) e la Negoziazione Paritetica (alla luce del protocollo regolamentare concluso con le Associazioni dei consumatori del CNCU) nonché attraverso la Mediazione civile e commerciale presso organismi di mediazione (purché iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità) o presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla convenzione sottoscritta dall’ARERA con Unioncamere. L’elenco ufficiale degli Organismi di mediazione nonché l’elenco delle Camere di Commercio aderenti alla Convenzione sono consultabili a questo indirizzo
Il Servizio Conciliazione e la Negoziazione Paritetica sono procedure attivabili gratuitamente dal cliente e prevedono l’obbligo di Enel a prendervi parte. Dette procedure potranno essere attivate dopo aver presentato reclamo scritto ad Enel e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver ricevuto alcuna risposta. La domanda di conciliazione va presentata.
Per il Servizio Conciliazione, è possibile presentare la domanda di conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo. E’ anche possibile attivare il Servizio in presenza di un rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale. Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia:
- sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione;
- il Servizio Conciliazione abbia archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione dell’attivante all’incontro. Tuttavia, nel caso di decesso del cliente finale, qualora non sia prodotta adeguata documentazione per la continuazione della procedura (delega degli eredi e attestazione di numero, identità e qualifica degli stessi), l’archiviazione che ne consegue permette la riproposizione della domanda da parte dei soggetti legittimati.
Per la Negoziazione paritetica, a partire dalla data di risposta da parte di Enel ovvero, in caso di mancata risposta, dalla scadenza del termine di 40 giorni solari dall’invio del reclamo.
Il Regolamento di Negoziazione Paritetica è consultabile a questo indirizzo
Enel, inoltre, partecipa alla procedura di Negoziazione Assistita secondo le prescrizioni contenute nel testo di legge istitutivo, in osservanza dei provvedimenti dell’ARERA, e secondo quanto verrà previsto negli atti di coordinamento (testi unici, codici, decreti e circolari ministeriali) che regoleranno l’istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alcuni link e indirizzi utili
Per informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione introdotto dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com consultare questa pagina
Per informazioni sulla procedura di Negoziazione Paritetica tra Enel e le Associazioni dei Consumatori consulta questa pagina
Per inoltrare inviti alla procedura di Negoziazione Assistita:
Casella Postale 1000 – 85100 Potenza, oppure scrivendo
all’indirizzo mail enelenergia@pec.enel.it
Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano inviare un invito per esperire un tentativo di mediazione potranno utilizzare i seguenti indirizzi:
Casella Postale 1000 – 85100 Potenza, oppure scrivendo
all’indirizzo mail enelenergia@pec.enel.it
Commissione Europea-piattaforma ODR
Se hai riscontrato un problema con un contratto on line e risiedi nell’UE, per trovare una soluzione extragiudiziale: puoi usare questo sito
Consulta le relazioni annuali sulle Pratiche di Negoziazione Paritetica nella sezione DOCUMENTI del presente sito web ovvero sul sito della negoziazione paritetica attraverso questo link
ENI spaQualora si verifichino problematiche relative al contratto di fornitura che non sono state risolte attraverso i molteplici canali che Eni gas e luce S.p.A. rende disponibili, i Clienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono tenuti a ricorrere allo strumento della Conciliazione, che consente di trovare una soluzione condivisa tra Eni gas e luce S.p.A. e il Cliente, prima di ricorrere al giudice ordinario. Tale opportunità rientra nei procedimenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie. La Conciliazione – che interessa oltre 7 milioni di clienti del mercato gas ed energia elettrica gestito da Eni gas e luce S.p.A. in Italia – permette di risolvere in modo amichevole e gratuito eventuali controversie con l’azienda su problematiche, ad esempio, di fatturazione, di morosità e relative al contratto. Oltre ad un contenimento dei costi della controversia, la Conciliazione permette una drastica riduzione dei tempi di risoluzione e consente di individuare una soluzione soddisfacente sia per il Cliente che per l’azienda.
Eni gas e luce S.p.A. oltre alla Conciliazione Paritetica ADR (descritta in altra sezione del sito web) aderisce anche al Servizio Conciliazione Clienti Energia, al quale Eni gas e luce partecipa attivamente da aprile 2015. Si tratta dell’attività svolta da Acquirente Unico, anch’essa nel rispetto delle disposizioni in materia ADR, così come previsto dal Testo Integrato della Conciliazione (Delibera ARERA 209/2016). Tale modalità è disponibile sia per gli usi domestici che non. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa sezione del portale dedicato all’indirizzo: http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm
Per presentare una domanda di conciliazione paritetica (ADR) utilizzare il seguente link: Conciliazione paritetica
EDISON spaLe procedure ADR (Alternative Dispute resolution), relative alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, di carattere nazionale o transfrontaliero, sorte tra un professionista ed un consumatore. Tale disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 130/2015, di attuazione della Direttiva 2013/11/UE sulla “risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori”, è contenuta nel Codice del Consumo, nel nuovo Titolo II-bis, artt. 141 bis-141 decies. L’“Alternative Dispute Resolution” è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie il cui tentativo è obbligatorio dal 1 gennaio 2017 prima del ricorso alle vie giudiziarie, e viene eseguita ed applicata da un apposito organismo “ADR”.
La procedura è volontaria, gratuita, veloce, di facile accesso e senza la necessaria presenza di una assistenza legale. Gli organismi ADR sono istituiti su base permanente ed operano in piena indipendenza, autonomia e con metodo imparziale. La loro istituzione deve essere preceduta da un’apposita domanda d’iscrizione presso le Autorità competenti, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 130/2015. Le Autorità hanno l’obbligo di redigere l’elenco degli organismi ADR, previa verifica del rispetto da parte degli organismi ADR dei requisiti d’iscrizione previsti in termini di stabilità, efficienza ed imparzialità. Il procedimento è disciplinato in base alle regole contenute nel regolamento dell’organismo ADR. La tempistica di risoluzione della controversia è fissata in 90 giorni. http://www.autorita.energia.it
Organismo ADR Edison/Associazioni dei Consumatori del CNCU
Edison Energia e le 20 Associazioni dei Consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti*) hanno costituito l’Organismo ADR di negoziazione paritetica, (Alternative Dispute Resolution), un istituto a disposizione dei clienti per la risoluzione extra-giudiziale delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra azienda e clienti per le forniture di energia elettrica e gas naturale per uso domestico individuale, uno strumento gratuito, imparziale ed efficiente. L’organismo ADR Edison Energia e Associazione dei Consumatori del CNCU è iscritto nell’elenco dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm istituito con delibera 620/2015/E/com ai sensi dell’art. 141-decies del Codice del consumo.
L’Organismo ADR è costituito in conformità a quanto previsto all’ articolo 141 ter del codice del consumo e dal Protocollo di Intesa sottoscritto da Edison Energia e le Associazioni di Consumatori aderenti al CNCU; non ha soggettività giuridica e ha a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il sito internet https://organismoadr.edisonenergia.it fornisce tutte le informazioni sul funzionamento della procedura e sul regolamento e mette a disposizione la modulistica per accedere alla procedura.
L’Organismo ADR è dotato di tre organi: la segreteria di conciliazione, la commissione di conciliazione e l’Organo paritetico di garanzia.
La procedura di conciliazione è gratuita e attivabile direttamente dal consumatore, o dall’associazione di consumatori da lui designata, attraverso la compilazione di apposito modulo reperibile sul sito dell’Organismo ADR e presso le sedi territoriali delle associazioni.
La domanda di conciliazione può essere inviata via fax al numero verde dedicato 800.135.849 o posta elettronica all’indirizzo adr@edisonenergia.it
Il Servizio Conciliazione clienti energia
Istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gestito da Acquirente Unico S.p.A., facilita la composizione delle controversie tra clienti finali e operatori (venditori o distributori) di energia elettrica e gas, facendoli incontrare online e fornendo un conciliatore esperto che li aiuta ad individuare una soluzione di comune accordo.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
E’ possibile accedere al Servizio Conciliazione Energia istituito dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com attraverso il sito www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm
Piattaforma ODR (On Line Dispute Resolution)
La nuova disciplina del Codice del Consumo si affianca ai Regolamenti n. 2013/524/UE e n. 2015/1051/UE che disciplinano rispettivamente la “risoluzione delle controversie online dei consumatori” e le “modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online e le caratteristiche del modulo elettronico”. L’obiettivo è di mettere a disposizione di consumatori e professionisti dell’Unione una “piattaforma ODR” europea per la risoluzione extragiudiziale imparziale, trasparente, e rapida delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti esclusivamente da contratti di vendita o prestazione di servizi online. La piattaforma ODR, nello specifico, consiste in un sito web interattivo che offre a consumatori e professionisti un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, attraverso il quale è possibile presentare all’organismo ADR competente il cd. “reclamo telematico”. La procedura di risoluzione telematica delle controversie avrà la durata massima di 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’organismo ADR. Per accedere https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
EON spaIl servizio di conciliazione
E.ON Energia e le Associazioni dei Consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) hanno costituito l’Organismo ADR di Conciliazione Paritetica, uno strumento a disposizione dei clienti per la risoluzione stragiudiziale delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra azienda e clienti per le forniture di energia elettrica e gas naturale per uso domestico individuale.
Si tratta di una procedura conforme alla modalità Alternative Dispute Resolution, prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs 130/15, art. 141-decies), che consente di dirimere i contenziosi, utilizzando un sistema di regole condiviso tra Azienda e Associazioni dei Consumatori.
L’Organismo ADR è iscritto nell’apposito elenco Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della Delibera 620/15.
Che cos’è la conciliazione paritetica?
La procedura di Conciliazione Paritetica rappresenta uno strumento gratuito, volontario ed imparziale per la risoluzione semplice e veloce di eventuali controversie tra clienti e fornitore, senza la necessaria presenza di una assistenza legale.
Il ricorso alla procedura della Conciliazione Paritetica è da considerarsi come tentativo obbligatorio di risoluzione delle eventuali controversie dal 1 gennaio 2017 prima di poter ricorrere alle vie giudiziarie.
Chi può attivare la procedura di conciliazione paritetica?
Possono accedere alla Conciliazione tutti i clienti domestici che hanno (o hanno avuto) un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con E.ON Energia.
In quali casi si può attivare?
Il consumatore può avere accesso alla procedura di Conciliazione Paritetica ogni volta che, presentato un reclamo scritto, abbia ricevuto da parte di E.ON Energia una risposta ritenuta insoddisfacente, oppure non abbia ricevuto alcuna risposta trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo. La procedura va attivata entro 12 mesi dall’invio del reclamo.
Come si attiva la procedura?
La procedura di Conciliazione si attiva su richiesta del cliente o dell’Associazione a cui fa riferimento, attraverso la compilazione della DOMANDA DI CONCILIAZIONE che va inviata ad uno dei seguenti recapiti:
– POSTA ELETTRONICA: eon.conciliazione@legalmail.it
– FAX: 02.89448519
– POSTA ORDINARIA: E.ON Energia S.p.A. – Associazione dei consumatori all’attenzione dell’ Ufficio di Conciliazione – Via Amerigo Vespucci, 2 -20124 Milano
Quali sono le Associazioni dei Consumatori che hanno aderito?
Al Protocollo hanno aderito alcune tra le principali Associazioni di tutela dei Consumatori: ACU, Adiconsum, ADOC, ADUSBEF, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, CODICI, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, UDICON, Unione Nazionale Consumatori.
In quanto tempo si conclude?
La procedura deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di Conciliazione, prorogabili di ulteriori 90 giorni nelle casistiche più complesse.
Il Servizio Conciliazione Clienti – Autorità (ARERA)
È il servizio, gratuito, istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gestito da Acquirente Unico S.p.A., che facilita la composizione delle controversie tra clienti finali (compresi i prosumer) e operatori (venditori o distributori) di energia elettrica e gas, consentendogli di incontrarsi in modalità online e fornendo un conciliatore esperto che li aiuti ad individuare una soluzione di comune accordo.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
E’ possibile accedere al Servizio Conciliazione Energia istituito dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com attraverso il sito https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm
E’ inoltre possibile accedere all’elenco degli Organismi ADR qualificati dall’Autorità attraverso il seguente link https://www.arera.it/allegati/consumatori//ElencoOrganismiADR.xls
Piattaforma Europea ODR (Online Dispute Resolution)
Questa piattaforma online è stata creata dall’Unione Europea per mettere a disposizione dei consumatori e professionisti uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti esclusivamente da contratti di vendita o prestazione di servizi online.
Attraverso la piattaforma ODR è dunque possibile presentare un reclamo scritto per un bene od un servizio acquistato tramite web e per individuare un soggetto terzo, imparziale, che tratterà la controversia oggetto del reclamo.
Visita il sito: https://webgate.ec.europa.eu/odr
IREN spaLa Conciliazione Paritetica è uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra un cliente/utente “consumatore” (cioe’ cliente domestico o Condominio di civile abitazione) e le società del Gruppo Iren, relativamente ai rapporti di vendita e distribuzione di energia elettrica e gas, di gestione del servizio idrico integrato e di vendita del teleriscaldamento che non siano state positivamente risolte in sede di reclamo.
Nei settori dell’energia elettrica e del gas tale strumento dall’1 gennaio 2017 è divenuto una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
Iren ha creduto e crede in questo strumento e nel maggio 2017 ha sottoscritto l’attuale Protocollo con 19 Associazioni Consumatori Nazionali riconosciute dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti).
Si e’ quindi provveduto a costituire l’Organismo di Conciliazione Paritetica Iren S.p.A. – Associazioni C.N.C.U. che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la Deliberazione 92/2018/E/com del 22/02/2018 ha iscritto nell’elenco degli Organismi A.D.R. (Alternative Desputy Resolution).
L’A.D.R. è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie che ha il vantaggio di offrire una soluzione semplice e rapida, extragiudiziale, delle controversie insorte fra consumatori e aziende, e non risolte nella fase di gestione reclamo.
Protocollo conciliazione IREN – AACC
Regolamento allegato a Protocollo conciliazione
A2A spaPer agevolare la risoluzione di alcune controversie in modo semplice, veloce e gratuito A2A, insieme alle 17 principali Associazioni dei Consumatori e a 7 Confederazioni d’imprese, offre ai suoi clienti un’opportunità: la Conciliazione Paritetica.
Un modo più semplice e veloce per risolvere problemi e contenziosi relativi alle forniture di energia elettrica e gas senza la necessità di ricorrere al giudice.
La procedura di conciliazione paritetica è istituita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra clienti consumatori, imprese ed A2A Energia in relazione ai rapporti di fornitura di energia elettrica e gas, sia nei mercati tutelati che nel mercato libero, e che non siano state positivamente risolte in sede di reclamo interno.
Scopri come richiedere la Conciliazione paritetica ADR e la Conciliazione paritetica per le imprese
SORGENIA spaCos’è una procedura di conciliazione?
È un metodo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che consente alle parti – consumatore e azienda, tramite i propri rappresentanti – di confrontarsi al fine di trovare una soluzione condivisa e realmente soddisfacente per entrambe, in tempi rapidi ed in maniera economica, evitando il ricorso in giudizio.
Chi può richiedere la conciliazione?
I clienti di Sorgenia Spa titolari di:
- Contratti di fornitura energia elettrica per uso domestico e condominiale e per uso non domestico con potenza non superiore ai 6 Kw.
- Contratti per la fornitura di gas naturale per uso domestico e condominiale e per uso non domestico con consumi non superiori a 3000 mc/anno.
Quando puoi ricorrere alla conciliazione?
Se 30 giorni dopo aver inoltrato un formale reclamo, il consumatore non ha ricevuto risposta, oppure ne ha ricevuta una che non ritiene soddisfacente, può richiedere che venga attivata la pratica di conciliazione, per risolvere la situazione con il supporto di ADICU.
Per quali casi puoi accedere alla conciliazione?
I consumatori possono richiedere la conciliazione per la risoluzione stragiudiziale di ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere su tutto il territorio nazionale.
Come puoi attivare una procedura di conciliazione?
Si deve compilare l’apposito modulo, da inoltrare (con fax o posta elettronica):
- tramite l’assistenza di ADICU (per trovare la sede a te più vicina, visita la pagina “dove siamo”)
Come si svolge la procedura di conciliazione
Decorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di conciliazione, viene concordata la data per la seduta conciliativa da tenersi comunque non oltre 40 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Il consumatore, nel caso accetti la proposta individuata dalla Commissione, è tenuto a comunicarne l’accettazione attraverso fax a un numero verde dedicato o posta elettronica alla Segreteria di Conciliazione; in mancanza di comunicazione di accettazione entro 10 giorni lavorativi, la soluzione si intende rifiutata.
In caso di esito negativo, la Commissione ne da atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo, il quale viene tempestivamente comunicato al consumatore.
Durata e costi di una procedura di conciliazione
La procedura deve comunque concludersi nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda di Conciliazione. La procedura di conciliazione è gratuita, salvo la quota di iscrizione ad ADICU.
Carta di qualità dei servizi
Regolamento per la conciliazione paritetica
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Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso).
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Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.
I cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese.
Ad esempio: per ottenere il cambio venditore l’1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all’1 marzo.
Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.
La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.
Riferimenti:
- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 12
- Atto 487/2015/R/eel Allegato A, articolo 7
- Atto 77/2018/R/com Allegato A, articolo 7
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No. Cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto.
In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).
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No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti.
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No. Il medesimo dato di lettura del contatore che viene registrato in occasione del cambio venditore sarà utilizzato sia dal venditore entrante per fatturare i consumi successivi al cambio, sia dal venditore uscente per fatturare i consumi precedenti, nella bolletta di chiusura.
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Riferimenti:
- Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5
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Attraverso il Portale Offerte, sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità, è possibile confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas naturale disponibili nella località in cui si trova l’utenza.
Per ognuna delle offerte disponibili, il Portale calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall’utente o stimati dal sistema in base alle condizioni di utilizzo, e indica le principali caratteristiche dell’offerta. Una serie di filtri consente di affinare la ricerca, selezionando solo le offerte che presentano le caratteristiche preferite dall’utente.
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Sono contratti in cui il prezzo della componente energia varia automaticamente, a scadenze prefissate, in base alle variazioni di un indice o di un prezzo di riferimento, che solitamente riflettono le variazioni di prezzo nei mercati all’ingrosso. Di solito le altre componenti (trasporto dell’energia e gestione del contatore, oneri di sistema) seguono gli aggiornamenti tariffari stabiliti dall’Autorità; è bene comunque verificare sul contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche, e nelle Schede di confrontabilità.
In caso di offerta a prezzo variabile, insieme all’indicazione del prezzo o della componente indicizzata, deve essere evidenziata la frequenza delle possibili variazioni. Il venditore deve inoltre indicare, sia nel contratto sia nella scheda di confrontabilità, quale è il meccanismo d’indicizzazione adottato, il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi e il periodo in cui questo prezzo massimo è stato applicato.
Riferimenti:- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 5
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Sono contratti in cui il prezzo della componente energia o gas naturale viene mantenuto fisso per un certo periodo di tempo, che varia da contratto a contratto (12, 24, 36 mesi…..).
Di solito le altre componenti (trasporto dell’energia o del gas naturale e gestione del contatore, oneri di sistema) seguono gli aggiornamenti tariffari stabiliti dall’Autorità; è bene comunque verificare sul contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche, e nelle Schede di confrontabilità.
Riferimenti:
- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 5
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Sono contratti che prevedono la fornitura congiunta di elettricità e gas dallo stesso venditore. Anche per queste offerte valgono le regole a tutela del cliente su trasparenza, scelta del contratto, cambio di venditore, diritto di ripensamento. Il cliente deve essere informato degli eventuali vincoli previsti per l’erogazione congiunta delle due forniture.
Riferimenti:
- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 9
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L’Autorità ha emanato un Codice di condotta commerciale che stabilisce le regole di correttezza e trasparenza che le imprese di vendita, e i loro operatori commerciali, devono rispettare quando promuovono le loro offerte di mercato libero, stipulano un nuovo contratto o propongono modifiche di un contratto esistente, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare prezzi e caratteristiche delle diverse offerte.
Oltre a regole generali di comportamento e di riconoscibilità del personale commerciale, il Codice stabilisce:
- le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase di promozione delle offerte;
- i documenti e le informazioni che devono essere forniti al cliente in occasione della conclusione del contratto, tenendo conto anche delle regole previste dal Codice del consumo;
- le caratteristiche e le clausole principali del contratto;
- i criteri per l’indicazione dei prezzi;
- il diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza o in luoghi diversi dagli sportelli del venditore, in conformità al Codice del consumo;
- le modalità da seguire per proporre al cliente eventuali variazioni delle condizioni contrattuali.
- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale)
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Chiunque contatti un cliente per proporre un nuovo contratto deve sempre:
- farsi chiaramente identificare, specificando che è un agente di vendita, l’impresa di vendita per cui opera e i recapiti per ogni eventuale contatto con l’impresa;
- prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura e, in particolare, le bollette, informare il cliente che il contatto ha lo scopo di proporre una nuova offerta commerciale;
- indicare la durata e la validità dell’offerta, i clienti a cui è rivolta e le modalità di adesione;
- fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto, in particolare riguardo il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali altre spese e garanzie a carico del cliente; la durata del contratto; la modalità di conteggio dei consumi; le scadenze di pagamento e le conseguenze di eventuali ritardi; i tempi e le procedure per l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento (clienti domestici) e della facoltà di recesso;
- fornire informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori;
- indicare i livelli specifici e generali di qualità commerciale ai quali il venditore deve attenersi e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
- consegnare al cliente una Nota informativa e la Scheda di confrontabilità;
- specificare i tempi tecnici necessari per il cambio venditore;
- se il cliente non è sul mercato libero, informarlo degli effetti del passaggio al mercato libero.
Se il contatto avviene fuori dai locali commerciali del venditore, le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o altro mezzo durevole (ad esempio, un CD rom, una e-mail, un link a un sito internet accessibile con password).
Riferimenti:- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 9
- Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206).
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Al momento della conclusione del contratto, o comunque, se il contratto è stato concluso mediante comunicazione a distanza (telefono o internet), entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione, e in ogni caso, prima dell’attivazione della fornitura, il venditore deve consegnare o trasmettere al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente finale, su altro supporto durevole (ad esempio, su una chiavetta usb o tramite un link con password):
- una copia integrale del contratto, scritta in caratteri di stampa leggibili e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile (non specialistico);
- una Nota informativa predisposta dall’Autorità che riassume gli obblighi d’informazione previsti dal Codice di condotta commerciale e spiega al cliente che cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto;
- una Scheda di confrontabilità predisposta secondo lo schema definito dall’Autorità.
Riferimenti:
- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 12
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È un documento che deve essere consegnato dal venditore ai potenziali clienti, che fornisce un confronto tra la stima della spesa annua che un cliente-tipo, con determinati livelli di consumo, sosterrebbe se aderisse all’offerta, rispetto a quella che lo stesso cliente-tipo sosterrebbe in base alle condizioni regolate dall’Autorità.
La scheda contiene, tra l’altro, l’indicazione di eventuali costi per servizi aggiuntivi, diversi dalla fornitura di energia elettrica/gas, previsti dal contratto; eventuali modalità di indicizzazione/variazione del prezzo e le modalità di calcolo della variazione; eventuali sconti e/o bonus previsti dall’offerta; eventuali ulteriori dettagli sull’offerta contrattuale e la loro modalità di applicazione.
Per confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas disponibili nella località in cui si trova l’utenza è inoltre possibile consultare il Portale Offerte, il comparatore istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità.
Riferimenti:
- Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), Titolo VI
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Riferimenti:
- Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV)
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Il servizio di maggior tutela è riservato esclusivamente alle abitazioni (clienti domestici) e alle microimprese con potenza impegnata fino a 15 kW che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero
Le “microimprese” sono le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.
La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.
Riferimenti:
- Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 8
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Riferimenti:
- Atto 501/2014/R/com Allegato A (Bolletta 2.0), articolo 5
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Il prezzo complessivo per l’approvvigionamento dell’energia e per la gestione commerciale dei clienti (Spesa per la materia energia) in maggior tutela viene stabilito e aggiornato periodicamente dall’Autorità, che lo pubblica sul proprio sito internet.
▶ Condizioni economiche per i clienti in maggior tutela
Oltre alla spesa per la materia energia, la bolletta comprende anche i costi per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti del servizio elettrico, serviti nel mercato libero o in maggior tutela.
Vedi anche: Come leggere la bollettaRiferimenti:
- Atto 491/2020/R/eel Allegato A (TIV), articolo 10
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Oltre alle componenti di prezzo, le condizioni del servizio di maggior tutela regolate dall’Autorità riguardano principalmente:
- le letture del contatore;
- il calcolo e la fatturazione dei consumi;
- il pagamento delle bollette;
- la morosità del cliente e la sospensione della fornitura;
- la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
- la rateizzazione dei pagamenti;
- il deposito cauzionale.
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Sì, i clienti domestici e le microimprese che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di tutela in qualunque momento. Per farlo è sufficiente stipulare un nuovo contratto con l’impresa che gestisce questo servizio nella località in cui si trova l’utenza.
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No. L’eventuale rientro nel servizio di maggior tutela non ha costi per il cliente, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se dovuto in base alla regolazione.
In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).
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Sono offerte che tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero devono obbligatoriamente rendere disponibili a famiglie e piccole imprese, con condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore.
vedi: Offerte standard per i clienti finali PLACETRiferimenti:
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- clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, per l’energia elettrica;
- clienti domestici e clienti altri usi o condomini uso domestico con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. per il gas naturale.
Riferimenti:
- Atto 555/2017/R/com Allegato A, articolo 2
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No. Le offerte PLACET devono essere formulate distintamente per energia elettrica e per gas naturale: non possono riguardare, quindi, congiuntamente i due servizi. È possibile, tuttavia, sottoscrivere due distinti contratti di offerta PLACET, uno di energia elettrica e uno di gas naturale, con il medesimo venditore.
Riferimenti:- Atto 555/2017/R/com Articolo 3
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Riferimenti:
- Atto 555/2017/R/com Allegato A, Sezione 1
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I venditori sono liberi di definire i prezzi delle offerte PLACET relativi alla materia prima, energia elettrica o gas naturale, che vengono rinnovati ogni 12 mesi.
Ciascun venditore deve proporre due tipi di offerta PLACET, una a prezzo fisso e una a prezzo variabile (indicizzato all’andamento dei mercati all’ingrosso).In entrambi i casi, il prezzo dell’energia è articolato in una quota fissa, espressa in euro/cliente/anno, e una quota energia, espressa in euro/kWh o euro/Smc (quindi proporzionale ai volumi consumati).Oltre al prezzo per la materia energia, le condizioni economiche delle offerte PLACET comprendono anche i costi per il trasporto dell’energia e del gas e la gestione del contatore, per gli oneri di sistema e per le imposte, che devono essere pagati da tutti i clienti.
vedi: Offerte standard per i clienti finali – PLACETRiferimenti:
- Atto 555/2017/R/com Allegato A, Sezione 1
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Riferimenti:
- Atto 555/2017/R/com Allegato A, articolo 3
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Riferimenti:
- Atto 555/2017/R/com Allegato A, articolo 7
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Sì. Tutti i clienti finali, ad eccezione dei clienti domestici dell’energia elettrica o del gas naturale che attivano la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, sono tenuti a versare al venditore il deposito cauzionale il cui importo è fissato dall’Autorità. Non possono essere richieste forme di garanzia addizionali.
Riferimenti:
- Atto 555/2017/R/com Allegato A – Articolo 9
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I Gruppi d’acquisto energia nascono con la finalità di selezionare uno o più venditori per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti riuniti nel gruppo.
Vengono promossi da un soggetto “organizzatore” attraverso campagne che possono essere periodiche o permanenti, durante le quali singoli clienti possono aderire al Gruppo.
Dopo avere selezionato le offerte commerciali ritenute più vantaggiose, il Gruppo d’acquisto le propone ai propri membri che possono stipulare il proprio contratto di fornitura con il venditore alle condizioni stabilite.
Riferimenti:Scopri di più da ADICU aps
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Riferimenti:
- Atto 59/2019/R/com Allegato A
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- identità dell’organizzatore del gruppo;
- adesione alle linee guida ARERA;
- imparzialità e indipendenza del gruppo dai venditori;
- descrizione dell’iniziativa e della sua durata temporale;
- platea di clienti a cui è rivolta l’offerta e tipologia di fornitura;
- recapito da contattare per richieste di informazioni e/o chiarimenti.
Riferimenti:
- Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 8
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- fornire assistenza (telefonica e/o on-line) sugli adempimenti necessari all’adesione al gruppo di acquisto energia;
- gestire le segnalazioni per eventuali problematiche riscontrate dai clienti finali con riferimento all’adesione al gruppo;
- offrire assistenza informativa (telefonica e/o on-line) sugli adempimenti necessari alla formalizzazione del rapporto contrattuale con il venditore selezionato, tra cui, le modalità di sottoscrizione dell’offerta commerciale proposta e la procedura da seguire per cambiare venditore.
Riferimenti:
- Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 7
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Sì, i Gruppi di acquisto accreditati devono almeno indicare i criteri di individuazione dell’offerta proposta, che possono essere per esempio quello dell’offerta con prezzo più basso, o dell’offerta associata alla prestazione di determinati servizi.
Riferimenti:
- Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 10
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- modalità di adesione;
- sussistenza di eventuali obblighi di permanenza minima nel gruppo;
- modalità e i termini per l’esercizio del recesso dal gruppo con indicazione degli effetti di tale recesso;
- eventuali corrispettivi richiesti per l’esecuzione dell’attività del gruppo.
Riferimenti:
- Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 9
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Nel comunicare al cliente le caratteristiche delle offerte proposte, i Gruppi di acquisto accreditati sono tenuti a indicare alcune informazioni minime, tra cui:
- tipo di fornitura: energia elettrica, gas naturale o congiunta;
- tipologia di offerta, a prezzo fisso o a prezzo variabile;
- presenza eventuale di servizi e/o prodotti aggiuntivi a titolo gratuito ovvero oneroso;
- presenza di eventuali sconti previsti dall’offerta;
- richiesta o meno di garanzie al cliente.
Nel caso in cui il Gruppo di acquisto accreditato effettui la stima della spesa annua e/o il calcolo del risparmio associato all’offerta proposta, è tenuto a fornire al cliente un’indicazione esaustiva dei parametri di riferimento usati per il calcolo.
Riferimenti:
- Atto 59/2019/R/com Allegato A, articolo 11
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Il contratto
Nel mercato libero le condizioni contrattuali di fornitura, così come accade per il prezzo del servizio di vendita, sono definite liberamente dal venditore. In tutti i contratti, qualunque sia il loro contenuto, devono essere comunque presenti alcune clausole essenziali che riguardano aspetti del servizio particolarmente importanti per il cliente.
Riferimenti:- Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 11 (Codice di condotta commerciale)
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Le clausole essenziali che devono sempre essere presenti in qualsiasi contratto di mercato libero sono quelle relative a:
- l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, e l’indirizzo della fornitura;
- l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore;
- la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
- le garanzie richieste al cliente (ad esempio, il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette);
- le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
- le modalità di fatturazione e quelle di pagamento, specificando il criterio adottato per la stima dei consumi, se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima;
- i termini per il pagamento delle bollette e le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
- gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
- le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami, e le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura;
- il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono per il venditore e per il cliente.
- Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 11 (Codice di condotta commerciale)
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Nei contratti di mercato libero, può essere prevista la facoltà del venditore di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un’apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche. Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve:
- riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
- spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
- specificare il momento in cui la modifica verrà applicata;
- indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.
La comunicazione non è dovuta per le variazioni dei prezzi dovute all’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato delle variazioni nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente interessato deve ricevere un indennizzo di 30 euro.
Riferimenti:- Atto 426/2020/R/com Allegato A, articoli 13 e 14 (Codice di condotta commerciale)
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No, il cliente che non intende accettare le modifiche proposte può cambiare venditore.
Il termine di preavviso per le modifiche del contratto garantisce al cliente il tempo necessario per scegliere un diverso contratto e cambiare fornitore prima che entrino in vigore le modifiche proposte.
Riferimenti:- Atto 426/2020/R/com Allegato A, articolo 13 (Codice di condotta commerciale)
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Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto, se il contratto è a condizioni regolate o, se di mercato libero, se ciò è espressamente previsto dal contratto stesso.
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Per i clienti domestici del servizio di maggior tutela il deposito cauzionale non può superare 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata. Quindi con 3 kW di potenza impegnata il deposito sarà al massimo di 34,5 euro.
Per i clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale, l’ammontare massimo del deposito cauzionale è di 5,2 euro per ogni kW di potenza impegnata, mentre per i clienti non domestici è di 15,5 euro per ogni kW per potenze disponibili fino a 16,5 kW.
Per i clienti nuovi, il venditore addebita nella prima bolletta 5,2 euro per ogni kW, e la quota restante in 12 rate successive. Un cliente nuovo con 3 kW pagherà quindi 15,6 euro nella prima bolletta e il restante importo, pari a 18,9 euro, in 12 rate successive.
Il deposito non è dovuto se le bollette sono pagate con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, e il venditore deve restituire la somma eventualmente già versata come garanzia.
L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato se il cliente è stato costituito in mora con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti; lo stesso vale per i clienti “cattivi pagatori” che vogliano rientrare nel servizio di maggior tutela lasciando il mercato libero. La metà di tale importo viene restituita se nel corso dei 12 mesi successivi il cliente paga regolarmente.
Riferimenti:
- Atto 301/2012/R/eel Allegato A (TIV), articolo 12
- Delibera n. 200/99. articolo 14
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La somma depositata è fruttifera e deve essere restituita al momento della cessazione del contratto, maggiorata degli interessi legali maturati fino a quel momento. Per la restituzione non può essere chiesto al cliente alcun documento che dimostri l’avvenuto pagamento del deposito. Non possono essere richiesti anticipi sui consumi o garanzie non fruttifere.
Riferimenti:- Delibera n. 200/99. articolo 14
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Riferimenti:
- Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articoli 3 e 6
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Occorre stipulare un nuovo contratto in sostituzione di quello precedente, con il nuovo fornitore. Quando viene concluso il nuovo contratto di fornitura con venditore entrante, il cliente finale conferisce a quest’ultimo una procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il vecchio venditore (uscente). La procura deve essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo venditore e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato. Sarà, quindi, il venditore entrante ad inviare per conto del cliente finale la dichiarazione di recesso al venditore uscente.
Riferimenti:
- Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articoli 3 e 6
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Riferimenti:
- Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 5
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No, il recesso non ha costi.
Eventuali costi sono connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto con il venditore entrante (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).Riferimenti:
- Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 6
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- Atto 783/2017/R/com Allegato A1, articolo 7
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