ABFGiurisprudenza banche

Arbitro Bancario Finanziario – Milano, Decisione del 10 ottobre 2023, n. 9734

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA
Presidente
(MI) ACHILLE
Membro designato dalla Banca d’Italia
(MI) DENOZZA
Membro designato dalla Banca d’Italia
(MI) SANTARELLI
Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari
(MI) AFFERNI
Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 28/09/2023

FATTO

Il cliente afferma che/di:
– è titolare, presso l’intermediario, del contratto di mutuo n. **566 stipulato in data 04/02/2019;
– nel periodo maggio 2015 – agosto 2022 l’Euribor, parametro a cui sono indicizzate le rate del predetto mutuo, ha avuto valore negativo;
– tuttavia, a causa della presenza di una clausola “floor” nel predetto contratto, la banca ha applicato un valore pari a zero nella definizione del tasso del mutuo Euribor;
– ha quindi corrisposto interessi non dovuti, di cui chiede la restituzione;
– dalla Corte di Appello di Milano sono state dichiarate ammissibili e quindi accolte le azioni inibitorie intentate tra l’altro nei confronti dell’odierno intermediario, con riferimento alla clausola in esame nei contratti di mutuo a tasso variabile, cfr. cause N.R.G. **4/2020 e *7/2021;
– è stata riconosciuta la facoltà, al singolo mutuatario con azione individuale, di chiedere il rimborso dei maggiori interessi pagati negli anni.
In conclusione il cliente chiede il rimborso dei maggiori interessi pagati.
Nelle controdeduzioni, l’intermediario espone, tra l’altro, che/di:

In via preliminare
– eccepisce che il ricorso non può essere accolto per la indeterminatezza della richiesta, non avendo il cliente quantificato la propria pretesa;
– il cliente non ha neppure fornito le dovute prove a sostegno di quanto richiesto, non essendo stata prodotta evidenza degli interessi versati in eccedenza, dell’andamento dei tassi tempo per tempo vigenti e applicati al mutuo dal 2019 al reclamo e della pretesa nullità della clausola contestata;
– il cliente afferma che la nullità della suddetta clausola è stata dichiarata da una sentenza, non meglio specificata;
– la Banca ha correttamente operato, applicando al contratto di mutuo gli interessi così come pattiziamente convenuti in sede contrattuale;
– tra gli altri, il Collegio di Roma con la decisione n. 6936 del 04 maggio 2022 ha affermato la liceità della clausola floor, in un caso simile a quello di specie.
In conclusione, l’Intermediario chiede, in via preliminare, che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e, in via principale, il rigetto del ricorso.
Il cliente, con le repliche, afferma che/di:
– le controdeduzioni fanno riferimento ad un reclamo diverso rispetto a quello presentato da ultimo, su cui si basa il ricorso;
– il cliente ha indicato nel ricorso gli estremi delle sentenze della CdA cui fa riferimento.

DIRITTO

Il cliente, con il ricorso, contesta l’indebita corresponsione degli interessi applicati al contratto di mutuo stipulato con la banca, tenuto conto di un valore negativo dell’indice Euribor e in presenza di una clausola cd. floor presente tra le condizioni contrattuali.
Chiede, di conseguenza, la restituzione di quanto pagato in eccedenza, senza quantificare la pretesa (né nel ricorso né nelle repliche).
L’intermediario, in via preliminare, eccepisce che la domanda del ricorso è indeterminata, in quanto non quantificata nel suo ammontare. Contesta inoltre l’assenza di prove a sostegno del ricorso, non essendo stata prodotta evidenza degli interessi versati in eccedenza, della pretesa nullità della clausola contestata, dell’andamento dei tassi tempo per tempo vigenti e applicati al mutuo dal 2019 al reclamo.

Sul punto si osserva che, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi,
l’indeterminatezza e la mancanza di adeguata documentazione probatoria a sostegno delle domande svolte dal cliente sono caratteri che possono determinare l’inammissibilità del ricorso, laddove sollecitino “lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell’ABF”. Tenuto conto che, in relazione alla domanda di rimborso presentata, il cliente ha allegato al ricorso esclusivamente il contratto di mutuo, questo Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Per completezza si osserva che con l’art. 6 del contratto di mutuo le parti hanno pattuito l’applicazione di una c.d. “floor clause”, concordando che il tasso di interesse non potrà mai essere inferiore al valore del tasso variabile iniziale (0,81%).
È noto che per costante orientamento dell’Arbitro, in linea con la giurisprudenza prevalente, si esclude che la c.d. “clausola floor” rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c.: essa è dunque ritenuta legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile, come previsto dall’art. 34, comma 2 del Codice del consumo. Al riguardo si osserva che la clausola floor in esame è espressamente indicata nel citato art. 6.
Il cliente, inoltre, non allega copia delle quietanze delle rate del finanziamento relative al periodo oggetto di richiesta (in riferimento alle quali contesta che, nonostante il parametro Euribor fosse negativo, la banca non avrebbe effettuato la somma algebrica tra parametro di indicizzazione e spread, applicando invece un tasso pari allo spread contrattuale).
Non è pertanto possibile stabilire se, con riferimento alle rate relative al periodo in contestazione, risulta effettivamente applicato il tasso minimo previsto all’art. 4 del contratto, pari allo 0,81%.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

PUBBLICAZIONE

Arbitro Bancario Finanziario, Sito Ufficiale, 2023, decisione disponibile gratuitamente on line sul sito istituzionale.

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