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La Legittimazione delle società concessionarie dei crediti

L’avv. Daniele Rossi (esperto in Diritto Bancario) ci parla delle ultime novità in materia di legittimazione delle società cessionarie dei crediti.

Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, non è infrequente che il debitore ceduto contesti che la società cessionaria (di regola SPV) non sia legittimata attiva, o comunque che non sia titolare del credito. In caso di contestazione, spetta al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta: dunque la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte, ha l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione.

Per dimostrare i contenuti dell’avvenuta cessione dei crediti, la giurisprudenza di merito ha talora ritenuto proficuamente utilizzabile anche un estratto autentico delle scritture contabili della banca recante la circostanziata indicazione delle posizioni oggetto di cessione; non sempre è stato ritenuto ammissibile (come invece preferibile) il rinvio ad un sito internet cui collegarsi per attingere i dati identificativi dei crediti ceduti: la prova, è sostenuto, deve essere direttamente percepibile dai documenti prodotti in giudizio.


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