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I CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA E FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Il Titolo III (“Modalità contrattuali”) della Parte III del codice del consumo — nel quale (artt. 44-67) sono confluite le norme un tempo contenute negli ora abrogati D.Lgs. n. 50 del 1992 e D.Lgs. n. 185 del 1999, attraverso i quali furono recepite nel nostro ordinamento, rispettivamente, la direttiva 85/577/CEE in materia di contratti stipulati fuori dai locali commerciali e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti conclusi da consumatori a distanza — reca una disciplina speciale applicabile a tutti e soltanto i contratti aventi ad oggetto la “fornitura” di beni mobili (compravendite di beni mobili ad efficacia reale o meramente obbligatoria, contratti d’opera o d’appalto per la realizzazione di un bene mobile, nonché contratti di somministrazione di beni mobili) ovvero la prestazione di servizi (non finanziari) che vengano stipulati da un consumatore con un professionista «fuori dei locali commerciali” (di quest’ultimo) ovvero “a distanza”.

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