ABFGiurisprudenza banche

Arbitro Bancario Finanziario – Torino, Decisione del 23 ottobre 2023, n. 10168

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:
(TO) LUCCHINI GUASTALLA
Presidente
(TO) GRECO
Membro designato dalla Banca d’Italia
(TO) FERRANTE
Membro designato dalla Banca d’Italia
(TO) BUONINCONTI
Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari
(TO) D’ANGELO
Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 27/09/2023

FATTO

Parte ricorrente, non assistita, rappresenta la sua intenzione di contestare, mediante il presente ricorso (presentato in data 30.04.2023 e facente seguito a tre reclami proposti nei giorni 18.10.2022, 13.02.2023, 20.04.2023 e riscontrati negativamente dall’intermediario), le modalità e i tempi irragionevolmente dilatati con cui l’intermediario resistente avrebbe gestito la sua richiesta di rinegoziazione del mutuo ipotecario n. “XXX409”. Invero, nel mese di maggio 2022, preoccupato del notevole aumento dei tassi di interesse, parte ricorrente avrebbe presentato una richiesta di rinegoziazione del mutuo ipotecario parametrato al tasso variabile (Euribor 6 mesi e spread pari all’1,70%), ma la rinegoziazione si sarebbe inspiegabilmente conclusa solo alla fine del mese di ottobre 2022, dopo circa cinque mesi dalla prima richiesta, nel corso dei quali l’intermediario non avrebbe fornito alcun riscontro alle numerose sollecitazioni di parte ricorrente sullo stato di avanzamento della pratica; all’inizio del mese di ottobre 2022 veniva preso da un forte senso di sconforto e di ansia, dovuto ai mancati riscontri dell’intermediario e all’aggravarsi del panorama economico, attesi i repentini e continui aumenti dei tassi di interesse; a quel punto, parte ricorrente si sarebbe dichiarata, malvolentieri, disponibile a vincolare l’esito della rinegoziazione all’apertura di un conto corrente presso l’intermediario; essa dichiara di essere consapevole che non sussiste alcun obbligo per la banca di accettare la richiesta di rinegoziazione di un contratto di prestito, ma questo non la legittimerebbe a violare deliberatamente i principi di buona fede e correttezza. Parte ricorrente lamenta inoltre che il contratto di novazione poi stipulato nell’ottobre 2022 avrebbe prodotto condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle che si sarebbero potute contrattualizzare nei mesi precedenti, con particolare riguardo al tasso di riferimento dell’Euribor-6 mesi, il quale a maggio 2022 era pari allo – 0,20%, mentre ad ottobre 2022 era del 2,10%.
A fronte di siffatta condotta, asseritamente scorretta dell’intermediario, parte ricorrente domanda “l’abrogazione della novazione prodotta al contratto di mutuo sottoscritto ad ottobre 2022 (variabile con CAP massimo 3,50% + spread 2,70%)”, oltre “al riconoscimento di un importo forfettario di euro 3.000 a parziale copertura dei danni da stress ed economici cagionati”.
Con controdeduzioni avanzate tramite il Conciliatore bancario in data 16.06.2023, l’intermediario eccepisce anzitutto l’inammissibilità del ricorso a fronte della domanda, ivi contenuta, diretta a conseguire una pronuncia di condanna ad un facere infungibile da parte dell’Arbitro. Parte resistente riepiloga inoltre quanto occorso con il cliente: nel mese di maggio 2022 parte ricorrente presentava richiesta di rinegoziazione del finanziamento n. “XXX409”; come versato in atti, nel mese di agosto 2022 gli operatori della filiale della banca, avendo già informato il cliente ad inizio del mese di giugno di come gli uffici preposti non avessero sciolto la riserva in merito alla sua richiesta di rinegoziazione, rimettevano agli organi deliberanti la possibilità di variazione del tasso di riferimento e prospettavano un passaggio dall’Euribor-6 mesi all’Euribor-3 mesi; tale ipotesi sarebbe stata però declinata; il personale della filiale, al solo fine di soddisfare le esigenze del cliente, proponeva dunque una soluzione alternativa, consistente nel passare dall’applicazione del tasso variabile maggiorato dello spread dell’1,70%, senza “cap”, al regolamento del piano di ammortamento con tasso variabile con maggiorazione dello spread al 2,74%, ma con “cap” fissato al 3,50%; tale nuova proposta trovava l’assenso del cliente e si perfezionava con la sottoscrizione dell’atto per cui è controversia in data 21.10.2022; la banca precisa di aver già, nel corso del tempo, positivamente riscontrato analoghe richieste pervenute dal medesimo cliente negli anni 2016, 2017 e 2019, richieste che avevano rappresentato per l’odierno ricorrente occasione di condizioni migliorative.
Parte resistente precisa infine di non essere obbligata a rinegoziare le linee di credito erogate; vieppiù, riferisce di non aver mai fornito rassicurazioni sull’esito positivo della richiesta di rinegoziazione, non potendo perciò il cliente vantare alcuna posizione di legittimo affidamento. Ne discende che pure la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente non potrebbe che essere rigettata perché infondata in fatto e in diritto.
In sede di repliche, datate 14.07.2023, parte ricorrente puntualizza di voler accertare, con il presente ricorso, il proprio diritto ad ottenere una risposta chiara, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, nonché la scorrettezza dell’intermediario nel vincolare la rinegoziazione del tasso di interessi del mutuo all’apertura da parte del cliente di un rapporto di conto corrente o alla sottoscrizione di altri prodotti finanziari. Parte ricorrente specifica come la richiesta risarcitoria avanzata abbia ad oggetto (testualmente) il “ripristino del vecchio spread all’1,70%” in luogo di quello successivamente concordato del 2,70% e che la cifra domandata a titolo di risarcimento dei danni, pari ad Euro 3.000,00, sarebbe finalizzata a ristorare lo stato di ansia e stress cagionato (“30 sedute private di psicoterapia per il prezzo medio di euro 100 a singola seduta”).
Parte ricorrente chiede che sia dichiarata nulla la novazione del contratto di mutuo sottoscritta nel mese di ottobre 2022, oltre al riconoscimento di Euro 3.000,00 a copertura (testualmente) “dei danni da stress ed economici cagionati”.
L’intermediario resistente chiede, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto volto ad ottenere una pronuncia costitutiva e dunque esorbitante dalle competenze di questo Arbitro; in via principale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Anzitutto occorre analizzare l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata in via pregiudiziale da parte resistente a fronte dell’altrui domanda tesa a considerare nullo il contratto novativo stipulato in data 21.10.2022. Invero, l’ipotetico soddisfacimento di tale pretesa comporterebbe la pronuncia da parte di questo Collegio di una decisione di natura costitutiva, concernente un facere specifico. Questo trascende certamente le competenze dell’Arbitro, che non può mediante le sue decisioni modificare le condizioni economiche del mutuo, come precedentemente pattuite tra le parti. Sul punto è ormai consolidato l’orientamento dei Collegi territoriali ABF, secondo cui, in applicazione delle “Disposizioni”- procedurali ABF, una pronuncia costitutiva, volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti o comunque finalizzata ad emettere una condanna ad un facere infungibile, non rientra nella propria competenza (cfr., tra le tante, ABF, Coll. Torino n. 3800/23; ABF, Coll. Milano n. 14224/20; e ABF Coll. Bologna n. 14087/20). Pertanto, la prima domanda formulata da parte ricorrente è da ritenersi inammissibile.
Con riguardo alla domanda di tenore risarcitorio, occorre procedere ad un’analisi più graduale. Parte ricorrente è titolare di un contratto di finanziamento n. “xxx409”, originariamente composto di n. 360 rate, sottoscritto nel giugno 2012 con una banca appartenente al momento della stipulazione al gruppo della resistente e dalla quale veniva poi incorporata nel luglio 2020. Parte ricorrente aveva già in passato beneficiato di procedure di rinegoziazione, negli anni 2016, 2017 e 2019. Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta il ritardo con cui l’intermediario avrebbe gestito la sua istanza di rinegoziazione del mutuo ipotecario, che a suo dire avrebbe condotto alla pattuizione di condizioni peggiorative rispetto a quelle precedentemente in essere.
Sul punto l’intermediario resistente ha più volte ribadito la correttezza del suo operato, allegando a supporto copia delle comunicazioni intercorse con il cliente nel corso dei mesi.
Nel dettaglio, parte ricorrente inoltrava alla banca una missiva in data 23.05.2022, con la quale dichiarava di avere necessità di passare da un mutuo a tasso variabile ad uno a tasso fisso. Le successive richieste di informazioni in merito allo stato di avanzamento della pratica risalivano ai giorni 31.05.2022 e 6.06.2022; in data 8.06.2022 il cliente veniva informato dall’intermediario che la sua richiesta non era stata ancora riscontrata dagli organi competenti. Seguiva in data 25.08.2022 una corrispondenza interna dell’intermediario, con cui veniva sottoposta agli organi competenti la richiesta del cliente di una rinegoziazione del mutuo, con variazione del parametro di indicizzazione del tasso dall’Euribor-6 mesi all’Euribor-3 mesi.
La richiesta del cliente sembrava prima facie percorribile; tuttavia, in data 5.09.2022 seguiva un’ulteriore comunicazione interna con cui “l’Ufficio Finanziamenti Rinegoziazione Privati” dava atto del fatto che il modello di richiesta di autorizzazione, per come compilato, non consentiva di procedere alla rinegoziazione del mutuo: apparentemente l’unica modifica richiesta era stata quella sul parametro e, secondo quanto disposto dalle Regole di Rinegoziazioni di Tasso della Circolare 105/2018, detto parametro non può essere oggetto di modifica; sarebbe inoltre mancata l’autorizzazione alla rinegoziazione “da parte della DT”.
Seguivano ulteriori comunicazioni interne dell’intermediario (5.09.2022) con le quali si evidenziava che l'”Ufficio Finanziamenti Rinegoziazione Privati” avesse deciso di negare la possibilità di dar corso alla variazione del parametro di indicizzazione del tasso variabile (da Euribor-6 mesi a Euribor-3 mesi) e si paventava, quale altra soluzione percorribile, la modifica dello spread e l’introduzione di una clausola “cap”.
Sempre in data 5.09.2022, l’operatore di filiale inoltrava una missiva (versata in atti) a un diverso ufficio interno della banca proponendo, in alternativa, di procedere alla riduzione dello spread e sottolineando come questo avrebbe però comportato una perdita di guadagno sul prodotto. Successivamente, in data 15.09.2022, l’operatore di filiale inviava una nuova comunicazione interna ove prospettava che, in alternativa alla riduzione dello spread di 0,15%, si poteva proporre una trasformazione del mutuo da tasso variabile a tasso variabile con “cap” al 3,50%, e offrendo uno spread del 2,75%. Da ultimo, in data 13.10.2022 veniva inoltrata nuovamente all'”Ufficio Finanziamenti Rinegoziazione Privati” una mail di richiesta di conferma della rinegoziazione del mutuo. In data 18.10.2022 parte ricorrente domandava nuovamente all’intermediario di rimodulare le condizioni del mutuo.
Nel caso di specie, la questione verte sull’accertamento della responsabilità precontrattuale dell’intermediario ai sensi dell’art. 1337 c.c., con particolare riferimento alla lesione dell’affidamento del cliente e al ritardo colposo nella gestione della pratica. Parte ricorrente sembra contestare la mala gestio dell’intermediario nella misura in cui questa sarebbe riuscita ad accogliere la sua istanza di rinegoziazione a distanza di cinque mesi, pattuendo condizioni peggiorative rispetto a quelle che il cliente avrebbe ottenuto se ci fosse stato un riscontro in tempi più solleciti.
Sul punto, parte resistente ha più volte difeso la correttezza del proprio operato, sostenendo di essersi occupata diligentemente del prosieguo della pratica. Invero, parte resistente dichiara di aver vagliato ogni possibilità per soddisfare le esigenze del cliente.
Sennonché ­ va detto con rilievo assorbente ­ parte ricorrente non fornisce alcuna documentazione a riprova della somma effettivamente spesa nei mesi intercorsi tra maggio e ottobre 2022 a causa del sopravvenuto stato di stress correlato all’inerzia dell’intermediario. Come sancito da ABF, Coll. coord. n. 7716/17, l’onere della prova grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c., dovendo questi dare dimostrazione dell’esistenza e della consistenza del danno patito, nonché del nesso causale tra il pregiudizio e la condotta di controparte. Nel caso di specie l’onere della prova non risulta assolto.
Vieppiù, la rinegoziazione novativa del contratto di mutuo pare una questione di natura indubbiamente tecnica e complessa, per cui sembra potersi giustificare un lasso di tempo dilatato, ove ciò sia necessario per assicurare una soluzione che meglio possa incontrare le esigenze del cliente. L’attesa impostagli, inoltre, non s’è conclusa con un diniego, ma con una proposta novativa che lo stesso volontariamente decideva di accettare. In aggiunta, deve evidenziarsi come parte resistente non abbia garantito in alcuna circostanza il buon esito della procedura, né altrimenti leso il legittimo affidamento di parte ricorrente (in tal senso cfr., ad es., ABF, Coll. Torino n. 5983/20). Come noto “la condotta degli intermediari deve informarsi (ex art. 127 TUB) ai generali principi di trasparenza, buona fede e correttezza (così Collegio di Milano n. 13957/2021; cfr. anche ABF, Coll. Milano n. 5722/19); nel caso di specie le comunicazioni interne dell’intermediario sono state propositive e continue (maggio, giugno, agosto, settembre e ottobre 2022), finalizzate a garantire il soddisfacimento del cliente, senza potersi intravedere un profilo di negligenza o scorrettezza nello svolgimento del rapporto in essere. La pretesa risarcitoria non può dunque trovare accoglimento.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

PUBBLICAZIONE

Arbitro Bancario Finanziario, Sito Ufficiale, 2023, decisione disponibile gratuitamente on line sul sito istituzionale.

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