Giurisprudenza banche

Corte d’Appello di Cagliari, Sentenza del 15 novembre 2023, n. 375

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d’appello di Cagliari

Sezione Distaccata di Sassari

composta dai magistrati:

Dott. Maria Teresa Spanu – Presidente

Dott. Cinzia Caleffi – Consigliere rel.

Dott. Cristina Fois – Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 125/2021 RG promossa da

(…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in PIAZZA (…) CAGLIARI presso lo studio dell’avv. SO.AN. che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti

appellante

contro

(…) S.P.A. (C.F. (…)) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA (…) SASSARI presso lo studio dell’avv. MA.CO. che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti

appellato

Oggetto: mutuo

All’udienza del 14.7.2023 sono state precisate le seguenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il (…) al fine di sentir dichiarare la nullità ed iniquità della quotazione Euribor, parametro utilizzato per determinare gli interessi applicabili al mutuo stipulato tra le parti in data 5.10.2005, nonché la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi di mora per usura genetica.

L’attrice deduceva, in particolare, l’indeterminatezza della quotazione Euribor richiamata nell’art. 2 dell’atto di erogazione e quietanza e la sua artificiosa manipolazione, frutto di una condotta illecita perpetrata da alcune banche costituite in cartello per alterarne il valore, come accertato dalla Commissione Europea nelle decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016.

Sulla usurarietà degli interessi di mora allegava, invece, che il tasso in contratto era pari al 6,150% annuo a fronte di un tasso soglia – rilevato al momento della pattuizione – del 5,73% e che conseguentemente doveva essere dichiarata la nullità della clausola contenuta all’art. 4 del contratto di mutuo.

Sulla base di tale assunti, la (…) chiedeva di ricalcolarsi il tasso complessivo applicato al mutuo o, in via subordinata, quello applicato nel solo arco temporale dal 29.09.2005 al 30.05.2008, al tasso legale ex art. 1284 c.c. o al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub o, ancora, facendo ricorso al solo Spread o, da ultimo, secondo il dettato di cui all’art. 1349 c.c., formulando domanda di ripetizione delle somme pagate in virtù dei titoli dichiarati nulli; in subordine, invocava la fattispecie dell’illecito arricchimento.

Regolarmente costituito in giudizio, il (…) S.p.a. chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate, sostenendo in particolare che non risultava provata l’indeterminatezza e la manipolazione del tasso Euribor ed, in relazione alla usurarietà degli interessi di mora, che il relativo tasso doveva essere determinato prendendo come base di calcolo quella indicata nel “foglio informativo analitico” e non, come allegato dalla (…), quella prevista nel contratto di mutuo.

Nelle more del giudizio, con note in data 30.07.2020, (…) eccepiva specificatamente anche “la nullità ed erroneità delle quotazioni effettuate dalle singole banche manipolanti” e per l’effetto “la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c. del mutuo per cui è causa nella parte in cui rinvia per la determinazione del tasso diinteresse agli indici Euribor compresi tra il 29/9/2005 al 30/05/2008 non potendosi in ragione della loro nullità calcolare un tasso di interesse”.

La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 1090/2020, pubblicata il 10.10.2020, con cui il Tribunale di Sassari rigettava le domande formulate dall’attrice regolando le spese secondo soccombenza.

In particolare, il giudice di prime cure, esclusa la configurabilità di interessi usurari, sosteneva che “i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla (…)” erano certi e determinati, risultando del tutto acclarata “la legittimità e la congruità del riferimento all’Euribor, sia pure aumentato di spread, relativamente all’individuazione del tasso applicabile ai mutui con tasso variabile”, posto che, per giurisprudenza pacifica, la misura degli interessi poteva essere determinata anche per relationem.

Avverso tale decisione ha proposto appello (…) lamentando, con un unico articolato motivo di censura, l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di nullità delle quotazioni effettuate dalle singole banche e di conseguenza degli indici Euribor quotati dal 29.9.2005 al 30.5.2008 per contrarietà all’art. 101 TUEF e del mutuo ex artt. 1346 e 1418 c.c. L’appellante ha insistito per l’ammissione di una c.t.u., già richiesta in primo grado, volta ad ottenere il nuovo calcolo dei tassi applicabili.

Regolarmente costituito il (…) S.p.a. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della domanda, perchè nuova e tardiva, in quanto fondata su fatti costitutivi diversi da quelli allegati ab origine, precisando altresì che comunque non era “ammessa una domanda di nullità del contratto individuale “a valle” come effetto dell’art. 101″ una volta che la Commissione aveva già accertato la violazione di tale norma, in quanto, in tali ipotesi, l’azione proponibile dal terzo era solo quella di risarcimento del danno, non avanzata, ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, è stata trattenuta in decisone all’udienza del 14.7.2023 sulle conclusioni sopra precisate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, giova evidenziare che l’appellante non ha formulato alcuna censura in ordine al rigetto della domanda di nullità degli interessi di mora per usura genetica. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata è ormai divenuta definitiva.

Ciò posto, va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi per tardività, posto che, fin dall’atto introduttivo del giudizio primo grado, la (…) deduceva, oltre al difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso Euribor, anche la nullità della sua quotazione per il periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008, come accertato nelle decisioni della Commissione Europea del 4-12-2013 e del 7-12-2016 in forza della condotta illecita di alcune banche costituite in cartello per alterarne il valore (v. punto 1 delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione). Della illiceità di tali quotazioni era offerta diffusa argomentazione nell’atto di citazione con precisa indicazione delle condotte finalizzate alla manipolazione in violazione dell’art. 101 TFUE.

La qualificazione giuridica delle conseguenze di tale violazione sul rapporto dedotto in giudizio costitutiva, quindi, oggetto di ampio dibattito tra le parti avanti il tribunale, rispetto al quale l’appellante non ha introdotto allegazioni e/o fatti nuovi.

Conseguentemente, la relativa questione, e cioè la nullità della clausola contrattuale sugli interessi per derivazione dalla nullità del parametro Euribor manipolato per violazione di norme imperative, atteneva ab origine ai fatti costitutivi della domanda e andava esaminata dal primo giudice, essendo comunque rilevabile d’ufficio.

Ciò premesso, il motivo di impugnazione deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Ha lamentato l’appellante che il giudice di prime cure ometteva “di dichiararsi d’ufficio la nullità delle quotazioni euribor fornite dalle banche manipolanti all’EMMI dal 29/9/2005 al 30/05/2008 per contrarietà all’art. 101 TUEF, nonché la nullità del mutuo per cui è causa ex art. 1346 e 1418 c.c. per le rate che facciano riferimento a valori Euribor compresi in detto intervallo”.

Come è noto, l’Euribor (acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate) è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla (…) (oggi EMMI). Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni. Ricevute le quotazioni, la Thomson Reuters, cui è affidata la procedura di calcolo, provvede ad elaborare l’Euribor.

Il richiamo di tale parametro per stabilire per relationem le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall’art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca (cfr. Cass. Civ. n. 17110/19). Il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4.12.2013.

In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, condotta consistita nell’aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell’essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l’invio di futuri dati per l’Euribor, nell’aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell’essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell’aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all’E. o ancora prima di inviarla.

L’autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell’Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, lucrandone un forte guadagno una volta tornato l’Euribor a valori più bassi e così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall’art. 101 TFUE laddove dispone che “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione … Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.

Trattasi di disposizione di ordine pubblico vincolante per gli stati dell’Unione Europea (v. Direttiva 2014/104/UE), che trova riscontro nel diritto interno italiano all’art. 2 della L. n. 287 del 1990 ove è statuito: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel a) fissare direttamente di prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”, norma evidentemente finalizzata a perseguire l’obiettivo di tutelare il libero svolgimento del mercato proibendo qualsiasi distorsione della concorrenza anche mediante comportamenti non negoziali.

La decisione della Commissione Europea – peraltro liberamente consultabile e ormai patrimonio della conoscenza giuridica globale – è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03), in quanto emerge inequivocabilmente la prova dell’intesa sulla trasmissione di dati alterati.

In particolare, nell’identificare le condotte vietate la Commissione faceva riferimento: a) allo scambio di preferenze per un settaggio a valore costante, basso o alto di certi valori Euribor; queste preferenze andavano a dipendere dalle proprie posizioni commerciali o esposizioni; b) allo scambio di informazioni dettagliate non di dominio pubblico sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati per l’Euribor; c) all’accordo per allineare le proprie posizioni sui derivati sulla base delle condotte sopra descritte; d) all’accordo per allineare alcuno uno degli invii futuri di dati per l’Euribor sulla base delle informazioni ottenute attraverso le condotte precedenti; e) all’invio di dati Euribor che seguisse una determinata direzione o un livello specifico; f) all’anticipata diffusione tra i traders dei dati da comunicare all’agente calcolatore dell’Euribor. L’autorità Antitrust concludeva poi che “i valori di riferimento che vengono riflessi nei pressi EIRD si applicano a tutti i partecipanti a quel mercato e che i tassi pregiudizievoli hanno un’importanza fondamentale per l’armonizzazione delle condizioni finanziarie del mercato comune e per le attività bancarie degli stati membri”.

In questi termini la condotta accertata non consiste in un mero scambio di informazioni, essendo proveniente dai soggetti appositamente intervistati sui valori delle quotazioni utilizzate per confezionare il parametro Euribor. La diretta incidenza della comunicazione dei dati da parte dalle banche del panel sul procedimento di determinazione dell’Euribor è innegabile e la manipolazione non è certamente superata dalla successiva operazione di eliminazione del 15% delle quotazioni più basse e del 15% delle quotazioni più alte da parte della Reuters, poiché comunque l’effetto dell’alterazione si è comunque ripercosso su tutti i dati.

Non può pertanto convenirsi con l’affermazione del primo giudice laddove riteneva che la determinabilità del tasso esaurisse ogni profilo di validità del tasso Euribor e, quindi, del tasso contrattuale.

La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 per violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 legge antitrust è invece utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.

Il primo comma dell’art. 1418 c.c. ha concepito un sistema aperto di nullità per violazione di norme imperative, in cui rientra qualsiasi assetto contrattuale che si ponga in contrasto con precetti inderogabili, quale certamente la disciplina posta a tutela della libera concorrenza.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato, quindi, la tutela accordata dall’ordinamento non può essere limitata all’azione risarcitoria posto che “la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, che ne costituisce un consequenziale effetto, tanto da legittimare anche un’azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del contratto medesimo” (Cass. S.U. 24675/2017).

Inoltre, la nullità parziale del contratto di mutuo non travolge l’intero contratto, secondo il principio utile per inutile non vitiatur, non essendo dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il mutuo soltanto a quelle condizioni, e prescinde dall’elemento psicologico in capo al mutuante all’atto della stipulazione del contratto.

In applicazione della regola generale di cui all’art. 1284 c.c., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno dunque sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità.

Nel caso di specie, il tasso di interesse variabile determinato nell’art. 2 dell’atto di erogazione e quietanza di cui al contratto di mutuo 5.10.2005, deve essere sostituito dal tasso legale vigente nel periodo 29.09.05/30.05.08, con una differenza di Euro 7.817,75 rispetto all’ammontare degli interessi pagati dalla mutuataria (v. elaborazione dei dati svolta dal c.t.u. nominato nel presente grado, come integrata dai conteggi effettuati dall’appellante nella comparsa conclusionale e non oggetto di alcuna contestazione). La sostituzione del tasso, infatti, deve essere integrale e non solo relativa al tasso Euribor, come conteggi del c.t.u. Seppure il tasso Euribor rappresenti la quota variabile cui si aggiunge una quota fissa, il tasso contrattuale non è frazionabile arbitrariamente dall’interprete salvando la quota fissa, verosimilmente determinata anche in ragione della quota variabile, e pertanto il tasso va sostituito nella sua interezza. In accoglimento dell’appello, deve essere, quindi, dichiarata la nullità del tasso corrispettivo variabile applicato nel periodo 29.09.05/30.05.08 al contratto di mutuo stipulato il 5.10.2005 tra (…) e il (…) S.p.a. e l’appellato deve essere condannato alla restituzione dell’indebito pari ad Euro 7.817,75.

Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della novità delle questioni trattate e della reciproca soccombenza parziale.

Le spese di consulenza tecnica, già liquidate, vanno poste a carico delle parti metà ciascuno.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

1) in accoglimento dell’appello proposto da (…) avverso la sentenza n. 1090/20 del Tribunale di Sassari, che nel resto si conferma, dichiara la nullità dei tassi applicati al rapporto di mutuo stipulato tra le parti in data 5.10.2005 nel periodo 29.09.05/30.05.08 e condanna il (…) SPA, in persona del legale rappresentante, alla restituzione in favore dell’appellante della somma di Euro 7817,75;

2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

3) pone a carico delle parti per metà ciascuno le spese di consulenza tecnica, già liquidate.

Così deciso in Sassari il 9 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2023.

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