Giurisprudenza banche

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, 26 gennaio 2024

Considerato che il predetto procedimento penale ha riguardo ad ipotesi di usura bancaria in relazione a contratti di locazione finanziaria / leasing immobiliare e che l’esponente in sede di denuncia querela ha allegato perizia contabile di parte e da cui emerge che nel corso dei predetti rapporti sono stati applicati tassi d’interesse superiori ai tassi soglia di riferimento che, allo stato, quantomeno sotto il profilo oggettivo dello sforamento dei tassi applicati rispetto a quelli massimi consentiti per legge in relazioni ai contratti di locazione finanziaria stipulati dai querelanti, consente l’accoglimento da parte del P.M. ex art.20 c. 7 L. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012, della sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell’ambito della procedura esecutiva per la durata di due anni.


1898-Provv.to-sosp.-art.-20-Procura-Pe-26.01.24-002

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