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Deliberazione Co.re.com. Lazio n. 27/2023/CRL/UD/27

Alla luce della documentazione agli atti si ritiene che dalla mancata fruizione delle linee telefoniche per i parametri stabiliti dagli artt. 4 e 5 della delibera 73/117 sia equo il pagamento di € 600,00 a carico della società a titolo di indennizzo peri disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori, ai sensi dell’art. All A delibera 73/11/CONS, ed essendo utenze affari art 13 co° 3 All. A alla delibera n. 347/18/CONS. E’ accoglibile e viene accolta inoltre la richiesta di indennizzo relativo alla mancata risposta ai reclami, atteso che l’art. 11 dell’All. A della delibera 73/11/CONS stabilisce che “Se l’operatore non fornisce alcuna risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00”. Parte resistente non ha mai prodotto risposta ai reclami presentati dalla parte istante e pertanto appare legittima e giustificata la quantificazione di € 300,00, essendo il calco pr die superiore al tetto regolamentare. Si compensano le spese di procedura.


Deliberazione Co.re.com. 27-01-2027

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