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Rimborso IVA per società non stabilita né identificata

Una società non stabilita né identificata, con sede in Svezia e senza una presenza fissa in Italia, può richiedere il rimborso dell’IVA. In particolare quella relativa agli acquisti effettuati nel territorio italiano tramite il portale elettronico. Questo vale anche se la società non si è identificata direttamente in Italia o ha nominato un rappresentante fiscale nel paese. La condizione principale è che la società svedese abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, riguardanti merci localizzate in Italia al momento dell’acquisto e concluse con operatori dell’Unione Europea identificati. La procedura di rimborso avviene attraverso il “portale elettronico” secondo le disposizioni dell’articolo 38-bis2 del Dpr IVA.

L’Agenzia, nella risposta n.449 del 20 ottobre 2023, spiega che questa disposizione regola il rimborso per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea. Tali soggetti all’IVA nel paese in cui hanno il domicilio o la residenza. Il rimborso riguarda l’IVA assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, a condizione che sia detraibile secondo determinate norme. Il rimborso avviene tramite il “portale elettronico” seguendo le direttive della direttiva 2008/9/CE.

Restrizioni per la società non stabilita in italia

Tuttavia, ci sono alcune restrizioni. Ad esempio, il rimborso non può essere richiesto se la società aveva una stabile organizzazione in Italia. Proprio nel periodo di riferimento o se ha effettuato operazioni diverse da quelle per le quali il committente o cessionario è il debitore dell’IVA. Inoltre, se la società effettua operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’IVA nello Stato membro in cui è stabilita, il rimborso è limitato alla percentuale detraibile dell’imposta.

Il rimborso tramite il “portale elettronico” può essere richiesto trimestralmente o annualmente. La domanda trimestrale può essere presentata dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo. La domanda annuale può essere presentata dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta fino al 30 settembre dello stesso anno.

Per quanto riguarda la necessità di identificazione in Italia, la società svedese non è tenuta a identificarsi se non ha una stabile organizzazione nel paese. La risoluzione n. 28/2012 chiarisce che, quando le operazioni domestiche coinvolgono soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. Il cedente deve emettere una fattura con IVA utilizzando la partita IVA italiana, acquisita tramite identificazione diretta o attraverso un rappresentante fiscale.

In sintesi, la società svedese, senza una stabile organizzazione in Italia, può richiedere il rimborso dell’IVA su acquisti effettuati in Italia attraverso il portale elettronico, senza la necessità di identificarsi direttamente nel paese.

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