Delibere Corecom

Deliberazione Co.re.com. Puglia n. 41/24

Preliminarmente, occorre specificare che esula dalle competenze di questo Corecom l’accertamento di eventuali vizi del contratto, come il dolo nella fase di stipula, e la declaratoria di annullamento. Esula inoltre dalle competenze del Corecom l’accertamento di condotte costituenti reato. Tali questioni rimangono riservate alla cognizione dell’Autorità giudiziaria, e non ci si potrà esprimere in questa sede sulla loro sussistenza.

Ciò premesso, si procederà all’esame delle richieste tenendo conto del quadro probatorio esibito in atti. La richiesta sub I), di “Immediato recesso dal contratto di abbonamento qualora non fosse avvenuto”, non rientra nell’ambito delle richieste passibili di costituire oggetto di definizione nel corso del presente procedimento ai sensi dell’art. 20, co. 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (allegato A, deliberazione Agcom 203/18/CONS). La facoltà di recesso rimane un diritto della parte, che può essere esercitato secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto.

Devono essere dichiarate inammissibili le richieste di “storno dell’attuale insoluto di eventuali fatture illegittimamente emesse o in emissione, a tacitazione di ogni pretesa già vantata” e di “ritiro dell’eventuale pratica di recupero crediti in esenzione spese”; trattandosi di domande “nuove”, non proposte in sede di conciliazione. Come noto, affinché le questioni proposte in sede di definizione siano esaminabili, si deve necessariamente verificare che l’oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, […] poiché altrimenti, se si ammettesse l’ampliamento dell’esame a questioni ulteriori, si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni (Cfr. Del. n. 276/13/CONS dell’11 aprile 2013, recante le “Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”). La domanda di “Corresponsione di un indennizzo pari ad € 2,50 per ogni giorno di attivazione della non richiesta prestazione di Carrier Preselection”, non può trovare accoglimento.

L’utente, pur contestando un comportamento non trasparente del gestore in fase di contrattazione, afferma di aver sottoscritto un contratto il cui oggetto e le cui condizioni sono ignoti a questo Corecom, non essendo stato lo stesso allegato in atti. Non è dunque possibile stabilire se il servizio di Carrier Preselection fosse negozialmente previsto. Con riferimento all’onere probatorio gravante sull’istante, si rammenta che l’Autorità ha più volte chiarito la necessità che la domanda sia chiara, circostanziata e documentata, precisando che: «qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante, non è possibile accogliere la domanda» (Del. 3/11/CIR). È infatti onere dell’utente specificare, in relazione all’inadempimento dedotto, ogni elemento utile per consentirne la valutazione, quale, ad esempio, l’arco temporale di riferimento, al fine di delimitare l’oggetto della richiesta. In difetto di tali indicazioni, le richieste non possono essere accolte.


Deliberazione Co.re.com. 28-03-2024 1711715388855

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