Delibere Corecom

Determinazione Co.re.com. Lazio n. GU14/547384/2022/33

Nel merito si osserva che, in assenza di allegazione da parte dell’operatore convenuto, trova applicazione il principio di non contestazione di cui all’art. 115 del c.p.c., in virtù del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione (…) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, Il diretto precipitato dell’applicazione di tale principio (cfr., ex multis delibera Agcom 258/20/CIR), comporta che nei confronti dell’operatore, regolarmente convocato, che si astenga dal difendersi nella sua qualità di convenuto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale dell’inversione dell’onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali, di cui all’art. 1218 c.c., valgano le dichiarazioni e le deduzioni di parte istante in quanto non contestate. Nondimeno, per consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Autorità, sussiste in capo all’utente un minimo onere di allegazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che, nel caso di specie, risulta essere stato da quest’ultimo parzialmente assolto. In merito, si richiama l’orientamento costante di Agcom in materia di onere della prova, secondo cui “l’istante è tenuto ad adempiere quanto meno l’obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione”, da cui discende che “la domanda dell’utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l’onere probatorio su di lui incombente” (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR).

Il resistente non versa in atti la propria Carta dei servizi, da cui evincere un eventuale periodo di esclusione in ordine ai termini per la risposta ai reclami, oltre i quali decorre il computo dei giorni che integrano il disservizio. Tale documento, avente natura convenzionale tra le parti, ove non prodotta in sede di procedimento, risulta non conoscibile dal giudicante, che, pertanto, deve applicare il computo dei giorni di ritardo fin dal giorno seguente della proposizione del reclamo e sino al giorno dell’avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, con ciò riconoscendo all’istante l’importo massimo da Regolamento in materia di indennizzi.

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