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Determinazione Co.re.com. Puglia n. 21/24

L’operatore convenuto non adduce alcuna causa di esonero della propria responsabilità se non la mancata segnalazione dell’utente. Tuttavia, in merito al lamentato malfunzionamento della linea, dal corredo probatorio agli atti risulta che l’istante aveva fatto numerose segnalazioni al call center dell’operatore con relativo codice identificativo, nonché reclami a mezzo pec. Di contro l’operatore non allega, nel caso che ci occupa, alcun retro cartellino unificato. Come è ben noto, nella procedura di definizione della controversia valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell’onere della prova fra le parti, previste dal codice civile e applicabili al rito ordinario. Trattandosi – nella maggior parte dei casi – di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali – la norma di riferimento è l’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, quindi, il creditore della prestazione, cioè l’istante, dovrà limitarsi a dedurre l’esistenza del contratto fra le parti e il suo contenuto, mentre il debitore, cioè l’operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l’inadempimento o l’inesatto adempimento denunciati saranno confermati. Il gestore convenuto non ha dimostrato la sua estraneità, nel merito e in diritto, rispetto alla causazione dei disservizi lamentati dall’istante. Può di conseguenza riconoscersi, in favore dell’istante, l’indennizzo per malfunzionamento della linea ai sensi dell’art. 6 comma I e II del “Regolamento Indennizzi” di cui all’ allegato A alla delibera 347/18/CONS. Ai fini del calcolo dell’indennizzo, si considera il periodo, calcolato entro il quarto giorno non festivo successivo a quello della segnalazione, così come previsto dalla Carta dei Servizi dell’operatore, e fino alla data di fine disservizio.


Determinazione Co.re.com. 29-03-2024

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