Delibere Corecom

Determinazione Co.re.com. Puglia n. 22/24

La domanda di rimborso dell’importo di 17 ,98 euro, può essere accolta, avendo l’utente tecnicamente esercitato diritto di ripensamento prima dell’attivazione del servizio. Lo stesso operatore convenuto, del resto, non contesta la spettanza del rimborso in questione, non effettuato in precedenza, come emerge dall’istruttoria, solo per ragioni burocratico-amministrative. La domanda di indennizzo per omesso riscontro al reclamo, può parimenti trovare accoglimento, atteso che non è stata allegata in atti alcuna risposta da parte del gestore alla pec di reclamo dell’ 11/10/2020. L’indennizzo, trattandosi non di mero ritardo, ma di omissione, è da corrispondersi nella misura massima prevista dall’art. 12 dell’Allegato A alla delibera n. 34 7 /18/CONS (“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”) di 300,00 euro. La domanda di rimborso delle spese di procedura, viceversa, non può essere accolta, attesa la sostanziale gratuità della procedura e! ‘assenza, in atti, di particolari spese documentate.


Determinazione Co.re.com. 29-03-2024 1711718819216

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.