Delibere Corecom

Deliberazione Co.re.com. Puglia n. 36/24

Occorre preliminarmente puntualizzare che, come noto, richieste di risarcimento del danno non rientrano nell’ambito delle domande passibili di costituire oggetto di definizione nel corso del presente procedimento ai sensi dell’art. 20, co. 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (allegato A, deliberazione Agcom 203/18/CONS), afferendo alla sfera della competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale. Si deve tuttavia altresì ricordare che l’interpretazione delle richieste che pervengono all’esame di questo Corecom, in un’ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, deve avvenire, ogni qualvolta sia possibile, secondo il loro senso più logico e pertinente con le doglianze esposte (cfr. Par III.1.2 delle “Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”, approvate con delibera n. 276/13/CONS).

Considerato che l’utente individua con chiarezza i disservizi lamentati in una fatturazione non congrua rispetto a quanto pattuito e nella mancata collaborazione di Telecom nelle comunicazioni e in particolare nella consegna di copia cartacea del contratto, l’istanza può essere interpretata alla stregua di domanda di storno delle fatture illegittimamente emesse e di indennizzo per omesso riscontro ai reclami. Non è nella disponibilità di questo Corecom la documentazione necessaria per valutare la congruenza tra le condizioni pattuite e le fatture emesse. Del resto, l’utente non si premura di depositare le fatture contestate, di cui si ha conoscenza parziale per le allegazioni di parte convenuta, e non individua dunque nel dettaglio gli importi non dovuti. Non è dunque possibile procedere allo storno degli importi asseritamente in eccesso essendo ignoto il contenuto del contratto.

Dall’esame dei documenti in atti, tuttavia, si rileva che, l’operatore ha continuato a fatturare con riferimento a periodi successivi. Deve dunque disporsi lo storno di tutte le fatture relative al periodo.


Deliberazione Co.re.com. 28-03-2024

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