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Deliberazione Co.re.com. Lazio n. 320/2023/CRL/UD/33

Costituisce indirizzo consolidato che qualora l’utente lamenti una difformità tra le condizioni contrattuali pattuite e quelle applicate, con conseguente contestazione degli addebiti fatturati, deve
rilevarsi una responsabilità dell’operatore per inesatto adempimento contrattuale, in mancanza di elementi atti a smentire le deduzioni dell’utente. (ex multis v. Agcom Delibera n. 42/12/CIR).

L’art. 9, comma 2, Allegato A, delibera Agcom n. 347/18/CONS, prevede che “Nei casi di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, l’indennizzo è applicato in misura pari a euro 2,50 per ogni giorno di attivazione”. Nel caso in esame, alla luce delle risultanze istruttorie risulta essere stato applicato il profilo tariffario dovuto ma ad un prezzo diverso da quello pattuito disservizio, questo, che si è tradotto in una extra fatturazione in quanto non è stata applicata la scontistica contrattualmente pattuita. La fattispecie, per risalente e costante indirizzo dell’Autorità non fa sorgere il diritto dell’istante ad autonomo indennizzo ma solo al già disposto rimborso/storno.


Deliberazione Co.re.com. 16-06-2033

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