Disservizio nella raccolta dei rifiuti e riduzione TARI: il tributo è dovuto nella misura massima del 20%, non semplicemente ridotto del 20%
Massima
In materia di TARI, il contribuente che dimostri, con riferimento all’annualità oggetto di imposizione, la persistente effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento ha diritto all’applicazione della riduzione tecnica prevista dall’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013, indipendentemente dalla natura non sinallagmatica del tributo e dalla previa presentazione di una specifica istanza amministrativa, trattandosi di beneficio direttamente previsto dalla legge al ricorrere di condizioni oggettive. In tale ipotesi, tuttavia, la norma non riconosce una mera riduzione del 20% della tariffa ordinaria, bensì stabilisce che la TARI sia dovuta nella misura massima del 20% della tariffa per il periodo nel quale il disservizio risulti provato. Le sentenze favorevoli relative ad annualità diverse possono concorrere, unitamente a documentazione specificamente riferibile all’anno controverso, alla dimostrazione della continuità del disservizio, ma non sostituiscono la prova del presupposto agevolativo per ciascuna autonoma annualità d’imposta.
1. La vicenda processuale: la TARI 2019 e il disservizio nella gestione dei rifiuti
La pronuncia interviene in una controversia relativa alla TARI dovuta per l’anno 2019, richiesta dal Comune mediante cartella di pagamento e contestata dal contribuente sul presupposto dell’inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.
Il ricorso originario era stato rigettato dal giudice tributario di primo grado. Il contribuente proponeva appello, sostenendo di avere diritto alla riduzione del tributo in ragione di una situazione di disservizio non episodica, ma prolungata e documentata nel territorio comunale. A sostegno della propria posizione, produceva documentazione fotografica, articoli di stampa e richiamava precedenti pronunce favorevoli relative ad altre annualità, nelle quali il giudice tributario aveva già riconosciuto l’esistenza di analoghe criticità del servizio sulla base, tra l’altro, di elementi provenienti dall’autorità sanitaria.
La Corte di secondo grado accoglie l’appello. Essa muove dalla premessa secondo cui la riduzione TARI costituisce un beneficio subordinato alla prova delle condizioni oggettive che ne giustificano l’applicazione e ritiene che il contribuente abbia assolto tale onere. La documentazione prodotta viene considerata idonea a dimostrare che la condizione di disservizio già rilevata per annualità diverse era proseguita anche nell’anno 2019.
Da tale accertamento il Collegio fa discendere il diritto del contribuente ad ottenere una riduzione della tariffa, ponendo a carico del Comune l’obbligo di rideterminare la pretesa tributaria. Le spese del doppio grado vengono compensate, mentre viene disposto il rimborso del contributo unificato sostenuto dal contribuente.
La decisione affronta, dunque, tre questioni di sicuro rilievo applicativo: la natura della riduzione TARI in caso di disservizio, il riparto dell’onere probatorio e l’esatta misura del beneficio spettante. Proprio su quest’ultimo profilo la pronuncia presenta un passaggio criticamente problematico, suscettibile di incidere in maniera determinante sulla concreta esecuzione del giudicato.
2. La TARI tra obbligazione tributaria e qualità del servizio
La TARI costituisce un tributo destinato alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il suo presupposto non è la concreta fruizione individuale del servizio da parte del singolo contribuente, ma il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Da tale configurazione discende che il tributo è normalmente dovuto anche quando il contribuente ritenga di non avere usufruito in modo diretto o pienamente satisfattivo del servizio. La TARI non costituisce infatti il corrispettivo privatistico di una prestazione contrattuale, rispetto alla quale l’inadempimento dell’altra parte possa determinare automaticamente l’esonero dall’obbligazione.
Ciò non significa, tuttavia, che le modalità di erogazione del servizio siano irrilevanti. Il legislatore ha espressamente previsto alcune riduzioni obbligatorie destinate ad operare quando il servizio, pur istituito e finanziato mediante il tributo, non venga concretamente reso secondo standard minimi compatibili con la pretesa impositiva.
La ratio della riduzione tecnica non è quella di trasformare la TARI in un rapporto sinallagmatico perfetto, bensì di impedire che l’utente sia gravato dell’intera tariffa in presenza di un servizio gravemente carente, interrotto o non concretamente disponibile secondo le condizioni individuate dalla legge.
La pronuncia in commento si colloca correttamente in tale prospettiva. Il contribuente non ottiene l’annullamento integrale della pretesa per il solo fatto di avere lamentato inefficienze nella raccolta dei rifiuti; ottiene una rideterminazione del tributo in ragione dell’accertata grave difformità del servizio rispetto alle condizioni che giustificano l’imposizione nella misura ordinaria.
3. Le riduzioni tecniche previste dalla legge: la distinzione tra comma 656 e comma 657
La disciplina della TARI contempla due fattispecie di riduzione tecnica che, pur entrambe collegate alla mancata o insufficiente erogazione del servizio, rispondono a presupposti differenti.
L’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013 disciplina il caso del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, della sua effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché della sua interruzione per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente. In tali ipotesi, il legislatore stabilisce che la TARI sia dovuta nella misura massima del 20% della tariffa.
Il successivo comma 657 riguarda invece le zone nelle quali non sia effettuata la raccolta. In tal caso, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, da graduarsi anche in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
La distinzione non è soltanto quantitativa. Il comma 656 prende in considerazione una disfunzione particolarmente grave del servizio istituito e normalmente dovuto: il servizio non viene svolto, viene svolto in grave violazione della disciplina applicabile oppure viene interrotto in condizioni tali da determinare un rischio sanitario o ambientale. Il comma 657 considera invece una situazione territoriale di mancata effettuazione della raccolta in una determinata zona, nella quale assume rilievo anche la distanza dal punto di conferimento più vicino.
La sentenza riconduce il caso alla fattispecie del comma 656, valorizzando la persistenza del disservizio e richiamando la documentazione fotografica, gli articoli di stampa e gli elementi già esaminati in precedenti giudizi relativi al medesimo territorio comunale. Tale qualificazione può risultare corretta ove la documentazione dimostri non una semplice distanza dai punti di raccolta o una parziale copertura territoriale del servizio, bensì un servizio concretamente eseguito in condizioni di grave inefficienza, con accumulo di rifiuti o altri fenomeni incompatibili con gli standard regolamentari e sanitari.
La motivazione avrebbe, tuttavia, potuto distinguere con maggiore precisione le due ipotesi normative, spiegando perché i fatti provati dovessero essere ricondotti al comma 656 anziché al comma 657. Tale chiarimento sarebbe stato particolarmente utile proprio perché dalla qualificazione prescelta dipende la misura del tributo residualmente dovuto.
4. La riduzione per disservizio come diritto riconosciuto direttamente dalla legge
La pronuncia muove correttamente dal principio secondo cui la riduzione per grave disservizio non costituisce una agevolazione meramente discrezionale rimessa alla scelta del Comune, ma una riduzione tecnica imposta dalla legge al ricorrere dei relativi presupposti oggettivi.
La distinzione rispetto alle agevolazioni facoltative è netta. Il Comune può introdurre, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, riduzioni collegate a particolari condizioni economiche, sociali o soggettive del contribuente, oppure a specifiche modalità di utilizzo dell’immobile. In tali casi, il beneficio dipende dalla disciplina comunale e può essere subordinato alla presentazione di una domanda entro determinati termini.
Diversamente, quando il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti risulti gravemente carente nelle condizioni considerate dalla legge, la riduzione opera quale conseguenza diretta dell’alterazione del presupposto funzionale della tariffa. Il Comune non può neutralizzarla omettendo di recepirla nel regolamento né subordinarla a condizioni incompatibili con il dettato legislativo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali riduzioni sono obbligatorie e spettano al contribuente una volta dimostrata la situazione oggettiva prevista dalla norma. La loro funzione è quella di adeguare il tributo alla contrazione o alla grave compromissione del servizio, non quella di attribuire un vantaggio premiale dipendente dalla discrezionalità dell’amministrazione.
La decisione in commento appare condivisibile laddove riconosce il diritto alla riduzione sulla base dell’accertamento giudiziale del disservizio e demanda al Comune la rideterminazione della pretesa. Il riferimento al regolamento comunale assume valore integrativo e applicativo, ma non può modificare in senso peggiorativo il livello di tutela assicurato dalla legge statale.
5. L’onere della prova del disservizio gravante sul contribuente
La Corte afferma che il contribuente che invochi la riduzione della TARI deve provare la sussistenza delle condizioni che giustificano il beneficio. Il principio è corretto e coerente con la struttura dell’obbligazione tributaria.
Il Comune è tenuto a dimostrare la fonte dell’obbligazione impositiva, ossia il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti e la corretta applicazione della tariffa ordinaria. Quando, tuttavia, il contribuente invochi una riduzione rispetto alla regola generale dell’integrale debenza del tributo, egli deve allegare e provare i fatti che rendono applicabile il regime ridotto.
Nel caso del grave disservizio, la prova non può essere generica. Occorre dimostrare che il servizio istituito ed attivato sia stato concretamente omesso, gravemente violato o interrotto nelle condizioni richieste dalla legge, con specifico riferimento alla zona interessata, all’immobile del contribuente, al periodo d’imposta contestato e alla durata del fenomeno.
La documentazione utilizzabile può assumere forme diverse: fotografie riferibili temporalmente e territorialmente ai luoghi interessati, segnalazioni protocollate, ordinanze o comunicazioni comunali, relazioni dell’azienda sanitaria, interventi sostitutivi, verbali, articoli di stampa circostanziati e ogni ulteriore elemento capace di dimostrare in modo serio e concordante la compromissione del servizio.
La pronuncia riconosce che tale onere sia stato assolto attraverso la documentazione prodotta dall’appellante. Il contribuente non si era limitato a richiamare una situazione generale di inefficienza del servizio, ma aveva depositato elementi riferiti all’annualità 2019, letti unitamente ad altre decisioni giudiziarie che avevano già rilevato la presenza di analoghe criticità in annualità differenti.
La conclusione è plausibile, ma la motivazione avrebbe potuto essere maggiormente analitica nell’individuare quali specifici documenti riguardassero l’anno 2019, quale area del territorio comunale fosse interessata, quale fosse la collocazione dell’immobile tassato e per quale durata il disservizio risultasse dimostrato.
6. Il valore delle sentenze relative ad annualità differenti: elemento indiziario, non giudicato automatico
Uno dei passaggi più interessanti della pronuncia riguarda l’utilizzo di precedenti sentenze favorevoli al medesimo contribuente o comunque riferite alla medesima situazione territoriale, concernenti differenti annualità TARI.
La Corte considera tali precedenti, unitamente alla relativa produzione documentale, come elementi idonei a dimostrare una condizione di disservizio “storicamente consolidata”. L’argomento presenta una sua ragionevolezza: quando il servizio di raccolta dei rifiuti sia stato oggetto di criticità protratte nel tempo e già accertate giudizialmente per annualità prossime a quella controversa, tali pronunce possono costituire un significativo elemento di contesto.
Esse non possono tuttavia produrre automaticamente il diritto alla riduzione per un’annualità diversa.
La TARI è un tributo annuale e ciascun periodo d’imposta costituisce una autonoma obbligazione tributaria. Il disservizio rilevante ai fini della riduzione deve quindi essere provato con riferimento all’anno specificamente contestato. Una situazione verificatasi nel 2017 non dimostra necessariamente che il servizio sia rimasto gravemente carente anche nel 2019; analogamente, un eventuale accertamento relativo ad un’annualità successiva non può sostituire la prova relativa all’anno oggetto della cartella.
Le sentenze relative ad annualità diverse possono assumere valore indiziario o concorrere alla ricostruzione di un fenomeno durevole, soprattutto quando si fondino su documentazione proveniente da autorità pubbliche e quando siano integrate da elementi direttamente riferibili all’anno in contestazione. Non possono, invece, determinare una sorta di automatismo permanente della riduzione TARI per il solo fatto che il disservizio sia stato riconosciuto in passato.
La pronuncia sembra rispettare tale distinzione, poiché afferma che, per l’anno 2019, erano stati depositati repertori fotografici e ritagli di stampa dai quali risultava la prosecuzione del fenomeno. La motivazione avrebbe però guadagnato in precisione ove avesse chiarito che i precedenti giudizi venivano utilizzati soltanto quale elemento di conferma e non quale fonte autonoma del diritto alla riduzione.
7. La prova mediante fotografie e articoli di stampa: il necessario accertamento specifico del periodo e della zona
La Corte attribuisce rilievo a documentazione fotografica e ritagli di stampa depositati dal contribuente. Tali elementi possono certamente contribuire a dimostrare l’esistenza di un disservizio nella raccolta dei rifiuti, soprattutto quando rappresentino accumuli rilevanti, mancati ritiri, condizioni igieniche compromesse o altre situazioni macroscopicamente incompatibili con il corretto esercizio del servizio.
La loro efficacia probatoria richiede tuttavia particolare cautela. Una fotografia assume valore rilevante soltanto ove sia possibile collegarla al luogo interessato, al periodo temporale contestato e, possibilmente, alla situazione dell’immobile o della zona nella quale si trova l’utenza soggetta a TARI. Analogamente, un articolo di stampa può documentare l’esistenza di una emergenza generale o di fatti di pubblica notorietà, ma non sempre dimostra, da solo, la concreta incidenza del disservizio sull’utenza del singolo contribuente.
Nel caso deciso, la motivazione richiama anche una nota dell’autorità sanitaria valorizzata in precedenti giudizi. Tale elemento, ove riferibile alla situazione oggetto della controversia, appare particolarmente significativo ai fini della qualificazione del fenomeno ai sensi del comma 656, poiché una valutazione sanitaria può attestare l’esistenza di condizioni di danno o pericolo derivanti dall’accumulo o dalla gestione inadeguata dei rifiuti.
Rimane però essenziale l’accertamento specifico dell’annualità. Il riconoscimento del diritto alla riduzione per il 2019 avrebbe richiesto di precisare se il disservizio fosse durato per tutto l’anno oppure soltanto per determinati periodi, poiché la stessa decisione limita il beneficio alla durata del fenomeno.
La motivazione riconosce l’esistenza del diritto, ma non indica con sufficiente puntualità la durata del disservizio provato. Tale omissione si riflette direttamente sulla fase successiva di rideterminazione della pretesa affidata al Comune.
8. L’errore decisivo nella misura del beneficio: non riduzione “del” 20%, ma tributo dovuto “al massimo” nella misura del 20%
Il passaggio più problematico della sentenza riguarda la concreta quantificazione del beneficio riconosciuto al contribuente.
La Corte afferma, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo, che il contribuente ha diritto ad ottenere “la riduzione del 20 percento della tariffa” per la durata del disservizio, richiamando l’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013.
La formula non corrisponde al contenuto della disposizione richiamata.
Il comma 656 non stabilisce che, in caso di grave disservizio, il contribuente possa detrarre il 20% dalla tariffa ordinaria, restando obbligato al pagamento dell’80%. La norma stabilisce invece che, in presenza delle condizioni tipizzate, la TARI sia dovuta nella misura massima del 20% della tariffa. Ciò significa che il contribuente può essere chiamato a pagare, per il periodo interessato dal disservizio, non più del 20% dell’importo ordinariamente applicabile, beneficiando quindi di un abbattimento almeno pari all’80%.
La differenza è radicale. Una “riduzione del 20%” conduce ad una tariffa residua pari all’80% dell’ordinario; l’applicazione della TARI “nella misura massima del 20%” conduce, al contrario, ad una tariffa residua non superiore al 20% dell’ordinario.
Il vizio non assume rilievo meramente lessicale, poiché il dispositivo demanda al Comune la rideterminazione della pretesa. Qualora l’amministrazione applicasse letteralmente la formula utilizzata dalla Corte, riconoscerebbe al contribuente un beneficio sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dalla legge, facendo pagare l’80% della tariffa anziché una misura non superiore al 20%.
La pronuncia contiene quindi una evidente ambiguità, se non un vero e proprio errore, nella parte più rilevante dell’accoglimento. La volontà del Collegio sembra essere quella di applicare la riduzione prevista dal comma 656, ma il tenore letterale del dispositivo descrive un beneficio diverso e deteriore rispetto a quello normativamente spettante.
Sul piano operativo, tale formulazione richiederebbe particolare cautela nella fase di esecuzione. Il Comune, chiamato a rideterminare la pretesa, non potrebbe applicare una riduzione del solo 20% facendo leva sul dato testuale del dispositivo, poiché il richiamo espresso alla norma primaria impone di interpretare la statuizione in conformità al suo effettivo contenuto precettivo. Resta tuttavia evidente l’opportunità di una correzione o di un chiarimento del provvedimento, al fine di prevenire un nuovo contenzioso sulla misura del tributo residualmente dovuto.
9. Il regolamento comunale e l’impossibilità di comprimere la tutela prevista dalla legge
La motivazione richiama, insieme all’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013, anche la disciplina contenuta nel regolamento comunale TARI.
Il richiamo è pertinente nella misura in cui il regolamento individui le modalità applicative della riduzione, disciplini la gestione del servizio, precisi gli standard organizzativi rilevanti o riproduca il beneficio previsto dalla norma statale.
Il regolamento non potrebbe tuttavia limitare la riduzione obbligatoria prevista dalla legge, riconoscendo al contribuente un beneficio inferiore rispetto a quello stabilito dal comma 656. La potestà regolamentare comunale opera entro i limiti della disciplina primaria e non consente di trasformare una tariffa massima residua del 20% in una semplice riduzione del 20% dell’importo ordinario.
Pertanto, anche qualora la formula utilizzata dalla Corte fosse stata mutuata dalla prassi amministrativa comunale o da una non corretta interpretazione regolamentare, la rideterminazione della pretesa dovrebbe comunque rispettare il limite inderogabile posto dalla legge statale.
Il punto assume particolare importanza nel contenzioso tributario locale, nel quale non è infrequente che le amministrazioni interpretino le riduzioni tecniche come agevolazioni discrezionali o ne applichino percentuali non coerenti con il dettato normativo. La sentenza, pur accogliendo la domanda del contribuente, rischia paradossalmente di alimentare tale equivoco proprio attraverso la non corretta formulazione della misura spettante.
10. La durata del disservizio e l’indeterminatezza della rideterminazione demandata al Comune
La Corte riconosce il diritto alla riduzione “per la durata del disservizio” e demanda al Comune la rideterminazione della pretesa.
La soluzione è comprensibile sotto il profilo del riparto delle attività: una volta accertato il diritto alla riduzione, il Comune è il soggetto tecnicamente competente a ricalcolare la tariffa in relazione alla posizione del contribuente e al periodo interessato.
Il problema risiede nel fatto che la sentenza non sembra individuare con precisione la durata del disservizio riconosciuto. Non viene chiarito se la prova documentale dimostrasse una grave inefficienza del servizio per l’intero anno 2019, per alcuni mesi o per determinati intervalli temporali. Tale informazione è indispensabile, poiché la riduzione deve essere applicata limitatamente al periodo in cui risultino provate le condizioni che la giustificano.
La statuizione giudiziale rischia così di lasciare aperto proprio il punto quantitativamente determinante. Il Comune potrebbe ritenere che il disservizio sia stato provato soltanto per periodi circoscritti; il contribuente potrebbe invece sostenere che la situazione, definita dalla Corte come storicamente consolidata e persistente, riguardasse l’intera annualità. La mancata definizione giudiziale della durata può quindi determinare un nuovo contrasto in sede di riliquidazione.
Una decisione maggiormente rigorosa avrebbe dovuto individuare il periodo per il quale la documentazione depositata dimostrava il disservizio, oppure precisare criteri puntuali cui il Comune avrebbe dovuto attenersi nella rideterminazione. La declaratoria dell’an del diritto, non accompagnata dalla determinazione del periodo rilevante, appare insufficiente a chiudere definitivamente la controversia economica.
11. La posizione della cartella impugnata: rideterminazione della pretesa e annullamento parziale
La controversia aveva ad oggetto una cartella di pagamento relativa alla TARI 2019. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso; la Corte di appello accoglie il gravame e riconosce il diritto alla riduzione, onerando il Comune di rideterminare la pretesa.
La decisione non dichiara espressamente l’annullamento totale o parziale della cartella. Dalla struttura della pronuncia emerge, tuttavia, che l’atto non può permanere nella misura originaria, essendo stata accertata la spettanza della riduzione per disservizio.
In termini tecnici, la cartella avrebbe dovuto essere annullata nella parte eccedente la somma effettivamente dovuta all’esito dell’applicazione della riduzione. Poiché il tributo non viene integralmente escluso, ma soltanto ridotto, non vi è ragione per eliminare radicalmente l’intera pretesa, salvo che il ricalcolo determini un credito inesistente o già integralmente soddisfatto.
La formula utilizzata dalla Corte, che impone al Comune di rideterminare la pretesa, realizza sostanzialmente un annullamento parziale con rinvio alla fase amministrativa per il calcolo aritmetico. Tale assetto è compatibile con la natura impugnatoria del processo tributario purché il giudice abbia previamente definito con precisione i criteri giuridici e temporali del ricalcolo.
Nel caso concreto, proprio l’ambiguità sulla percentuale applicabile e sulla durata del disservizio rende la statuizione meno determinata di quanto sarebbe stato necessario. Il Comune viene incaricato di ricalcolare la pretesa, ma il giudicato non chiarisce in maniera inequivoca se debba applicare una tariffa residua massima del 20% o una mera riduzione del 20%, né per quale frazione dell’anno tale criterio debba operare.
12. La compensazione delle spese: il richiamo alla complessità della materia non appare sufficiente
La Corte dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, pur accogliendo integralmente l’appello del contribuente e riconoscendone il diritto alla riduzione.
A fondamento della statuizione richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, osservando che la compensazione può essere disposta, anche in caso di soccombenza totale, in presenza di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente contemplate dalla disciplina processuale. Nel caso concreto, tali ragioni vengono individuate nella molteplicità delle questioni esaminate, nella complessità della materia dei tributi locali e nella circostanza che il contribuente non si sia avvalso di assistenza tecnica.
La motivazione appare criticabile.
La compensazione delle spese, soprattutto in presenza della soccombenza sostanzialmente integrale dell’ente impositore, richiede ragioni specifiche e realmente eccezionali. La generica complessità della materia tributaria locale non costituisce, di per sé, una ragione idonea: ogni controversia TARI potrebbe essere descritta come tecnicamente complessa, con la conseguenza di trasformare l’eccezione della compensazione in una prassi ordinaria.
Neppure la molteplicità delle questioni esaminate appare determinante. La Corte ha accolto l’appello sulla base di un tema chiaramente individuato, ossia la prova del disservizio e la conseguente applicazione della riduzione prevista dalla legge. La questione, peraltro, risultava già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa pronuncia e da precedenti giudizi riguardanti annualità analoghe.
Ancora meno persuasiva è la valorizzazione della mancata assistenza tecnica del contribuente. La circostanza che la parte vittoriosa abbia agito personalmente può incidere sull’esistenza e sulla quantificazione di compensi professionali da rifondere, ma non costituisce una ragione per compensare le spese in favore del Comune soccombente. Il contribuente privo di difensore conserva comunque il diritto al rimborso degli esborsi processuali sostenuti, a cominciare dal contributo unificato, che la stessa Corte correttamente ordina di restituire.
La decisione appare dunque corretta nella parte in cui riconosce il rimborso del contributo unificato del doppio grado, ma meno convincente nella parte in cui compensa genericamente le spese sulla base di ragioni che non sembrano integrare il carattere di gravità ed eccezionalità richiesto per derogare al principio della soccombenza.
13. Il rimborso del contributo unificato e la tutela del contribuente non assistito
Il contribuente risultava non assistito tecnicamente nel giudizio. La circostanza non impediva la trattazione della controversia, trattandosi evidentemente di una lite di valore rientrante nella soglia entro la quale la parte può stare in giudizio personalmente.
La Corte, pur compensando le spese, dispone il rimborso del contributo unificato sostenuto nei due gradi. Tale statuizione è corretta e assume concreto rilievo per la tutela effettiva del contribuente.
Chi agisce personalmente non sostiene compensi professionali da porre a carico della controparte, ma sostiene comunque costi vivi necessari per accedere al giudice. Il contributo unificato rappresenta un esborso direttamente collegato all’instaurazione del processo e, ove la domanda risulti fondata, non può restare definitivamente a carico del contribuente costretto ad impugnare una pretesa tributaria illegittima nella misura originariamente richiesta.
La distinzione tra compensi difensivi inesistenti ed esborsi effettivamente sostenuti avrebbe dovuto essere maggiormente valorizzata anche nella motivazione sulle spese. La mancata assistenza tecnica non giustificava la compensazione; rendeva semplicemente non configurabile una condanna del Comune al rimborso di onorari professionali mai maturati. La rifusione del contributo unificato costituisce invece il minimo necessario per evitare che la vittoria in giudizio comporti comunque un costo economico a carico del contribuente.
14. Le incongruenze redazionali della pronuncia
La sentenza presenta alcune discrasie formali che non incidono necessariamente sull’esito della controversia, ma che meritano di essere evidenziate in una lettura tecnico-giuridica destinata alla pubblicazione.
Nell’intestazione, la sentenza di primo grado impugnata viene indicata come n. 251/2024, pubblicata il 17 gennaio 2024; nello svolgimento del processo viene invece richiamata la sentenza n. 254/2024 del 19 dicembre 2023. La difformità non consente di individuare con assoluta certezza, sulla sola base del testo della decisione, il provvedimento effettivamente appellato.
Ulteriore incongruenza riguarda il richiamo ad una sentenza depositata nel gennaio 2026 come riferita alla pretesa TARI relativa all’anno 2028. Il riferimento ad un’annualità futura rispetto alla data stessa della decisione appare evidentemente frutto di errore materiale, verosimilmente riferibile ad una diversa annualità precedente. La svista assume rilievo perché proprio le precedenti sentenze sono utilizzate dal Collegio quale elemento probatorio della continuità storica del disservizio.
Tali errori non sembrano infirmare il nucleo dell’accertamento, posto che la Corte dichiara comunque di avere esaminato documentazione specifica relativa al 2019. Essi riducono, tuttavia, la precisione argomentativa della motivazione e confermano l’opportunità di una particolare accuratezza quando il giudice fondi il proprio convincimento anche su precedenti decisioni riguardanti annualità differenti.
Più grave, per le conseguenze economiche immediate, resta l’imprecisione nella formulazione della percentuale di riduzione riconosciuta, poiché essa investe direttamente il comando rivolto al Comune in sede di rideterminazione del tributo.
15. Il valore sistematico della decisione: il disservizio non può restare fiscalmente neutro
Al di là delle criticità evidenziate, la pronuncia afferma un principio di sostanziale rilevanza nella fiscalità locale: il grave e documentato disservizio nella gestione dei rifiuti non può restare fiscalmente neutro.
Il Comune conserva il potere di istituire e riscuotere la TARI quale tributo destinato alla copertura del servizio; il contribuente non può sottrarsi integralmente al pagamento per il solo fatto di lamentare inefficienze o di ricorrere a soluzioni autonome. Tuttavia, quando il servizio risulti concretamente omesso o gravemente compromesso secondo i presupposti stabiliti dalla legge, l’imposizione nella misura ordinaria perde la propria giustificazione normativa.
La riduzione prevista dal comma 656 costituisce il necessario punto di equilibrio tra la natura tributaria della TARI e l’esigenza che il prelievo mantenga un collegamento ragionevole con il servizio istituito e promesso alla collettività. Essa non sanziona il Comune in senso tecnico, ma adegua il tributo ad una situazione nella quale l’utente non ha ricevuto la prestazione organizzativa minima presupposta dalla tariffa ordinaria.
La decisione assume particolare rilievo ove letta nel contesto di disservizi prolungati e già riconosciuti in più annualità. In tali ipotesi, la reiterazione delle controversie individuali segnala l’esistenza di un problema strutturale nella gestione del servizio e pone l’amministrazione di fronte all’esigenza di correggere non soltanto le singole pretese tributarie, ma le condizioni operative che hanno determinato la riduzione.
Proprio perché il diritto alla riduzione risponde ad una situazione oggettiva e potenzialmente diffusa, la precisione nella sua quantificazione è essenziale. Un beneficio riconosciuto in termini inferiori a quelli previsti dalla legge finirebbe per svuotare la funzione riequilibratrice della disciplina e per lasciare il contribuente esposto ad una tassazione ancora sproporzionata rispetto al servizio concretamente ricevuto.
16. Considerazioni conclusive
La pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglie correttamente, nel suo principio di fondo, l’appello del contribuente che aveva documentato la persistente esistenza di un grave disservizio nella gestione dei rifiuti per l’anno 2019.
È condivisibile l’affermazione secondo cui l’onere di dimostrare i presupposti della riduzione grava sul contribuente, trattandosi di una deroga alla regola dell’integrale debenza della TARI. È altresì ragionevole che, nella valutazione della prova, il giudice consideri le precedenti pronunce relative alla medesima situazione territoriale quale elemento di contesto, purché la persistenza del disservizio nell’annualità specificamente contestata sia dimostrata attraverso documentazione autonoma e riferibile al periodo oggetto di causa.
Il profilo centrale della decisione riguarda, tuttavia, la misura del beneficio riconosciuto. Richiamando l’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013, la Corte avrebbe dovuto affermare che, per il periodo di disservizio provato, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa ordinaria. La diversa formula utilizzata, secondo cui al contribuente spetterebbe una “riduzione del 20 percento”, rischia di determinare l’applicazione di un beneficio rovesciato rispetto a quello previsto dalla legge, con una tariffa residua pari all’80% anziché non superiore al 20%.
La rideterminazione demandata al Comune dovrà pertanto essere effettuata in conformità al contenuto precettivo della disposizione richiamata e non secondo una lettura meramente letterale, ma erronea, della formula utilizzata nel dispositivo. Resta auspicabile, proprio per evitare un ulteriore contenzioso, una correzione dell’ambiguità redazionale della pronuncia.
Permane altresì una criticità nella mancata individuazione della durata esatta del disservizio. Poiché la riduzione opera soltanto per il periodo nel quale la grave inefficienza risulti provata, il giudicato avrebbe dovuto precisare se il beneficio spettasse per l’intera annualità 2019 o per intervalli temporali specifici, anziché demandare al Comune un ricalcolo privo di criteri temporali compiutamente definiti.
Infine, la compensazione delle spese non appare adeguatamente giustificata dal generico richiamo alla complessità dei tributi locali, alla pluralità delle questioni trattate e alla mancata assistenza tecnica del contribuente. Quest’ultima circostanza incide sulla concreta esistenza di compensi professionali rimborsabili, non sulla soccombenza del Comune né sul diritto del contribuente vittorioso al rimborso degli esborsi necessari per ottenere tutela, correttamente riconosciuto almeno con riferimento al contributo unificato.
Nel complesso, la decisione rappresenta un arresto significativo in tema di tutela del contribuente dinanzi al grave disservizio nella gestione dei rifiuti. Essa riafferma che la TARI non può essere integralmente pretesa quando il servizio risulti gravemente compromesso, ma evidenzia al contempo quanto sia decisiva la precisione del comando giudiziale: riconoscere la riduzione è necessario; applicarla nella misura corretta è indispensabile affinché la tutela non rimanga soltanto apparente.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

