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Arbitro Bancario Finanziario – Palermo, Decisione del 15 settembre 2023, n. 9075

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:
(PA) MAUGERI
Presidente
(RM) MELI
Membro designato dalla Banca d’Italia
(PA) CARATOZZOLO
Membro designato dalla Banca d’Italia
(PA) SCIBETTA
Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ
Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/07/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto il 26.04.2023 il ricorrente espone che, ricevuta la conferma della concessione di un mutuo ipotecario, gli veniva rilasciato un PIES con validità sino al 30.11.2022 con la conferma del tasso e della rata. Tuttavia, 5 giorni prima della stipula del contratto dinanzi al notaio (fissata per il 30.11.2022), riceveva un nuovo PIES con condizioni sfavorevoli, in quanto era indicato un tasso di interesse differente. Chiede l’intervento dell’ABF al fine di verificare la possibilità di riportare la rata al PIES valido fino al 30 novembre.
Con le controdeduzioni, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso. In punto di fatto, rileva come nel mese di settembre 2022 il ricorrente avesse presentato una domanda di mutuo a rata protetta dell’importo di 160.000,00 per l’acquisto di un immobile. Riceveva quindi copia del “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato”, c.d. PIES, elaborato alla data del 20 settembre 2022, prospetto che riepilogava i costi del mutuo, con particolare riferimento allo spread applicato, che sarebbe stato pari all’1,180%. Al temine dell’iter istruttorio di mutuo, il citato finanziamento veniva deliberato e nella giornata del 30 novembre 2022 aveva luogo la relativa stipula presso il Notaio incaricato. A detto finanziamento veniva applicato un tasso del 2,680% determinato dalla somma di spread (1,180%) e parametro di riferimento Euribor (1,50%). L’aumento oggetto di doglianza da parte del ricorrente è da imputarsi alla componente del tasso che non rientra nel dominio della banca, ossia del parametro di riferimento “Euribor 3 mesi 360″, il quale, alla data del 20 agosto 2022, considerata per l’elaborazione del PIES non vincolante, registrava un valore dello 0,43%, mentre il successivo 20 ottobre era pari all’1,50%, valore, quest’ultimo, utilizzato per la redazione del PIES vincolante. Tale operatività, secondo l’intermediario, è conforme alle indicazioni contenute nel documento “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori del mutuo“, nel quale si precisava che: “Il tasso effettivo del mutuo verrà calcolato in sede di delibera definitiva, come somma del valore dell’indice di riferimento (Euribor) rilevato il giorno 20 del mese precedente a quello di delibera e lo spread. Pertanto, il tasso di interesse riportato nei documenti consegnati al cliente antecedentemente alla delibera definitiva avrà esclusivamente valore esemplificativo” e che la “Banca si impegna in ogni caso a non modificare l’Indice di riferimento prescelto e il valore dello spread da essa applicato per il periodo di validità indicato nel documento “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato”. Tuttavia, il tasso effettivo applicato al mutuo, sarà comunicato al cliente unitamente all’offerta vincolante per la Banca solo a seguito dell’eventuale delibera definitiva con esito positivo”. Nel caso del mutuo in parola: – la delibera è avvenuta nel mese di novembre 2022 e conseguentemente il parametro di riferimento considerato è quello rilevato alla data dell’antecedente 20 ottobre; – per il periodo di validità indicato nel documento “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” – periodo entro il quale è avvenuta la stipula del finanziamento – la Banca non ha modificato l’indice di riferimento prescelto, né il valore dello spread.
L’intermediario rileva inoltre che il documento di cui sopra era stato consegnato al ricorrente all’interno della documentazione precontrattuale, in occasione della sottoscrizione della domanda di mutuo. Concluso l’iter istruttorio, la banca ha dunque presentato al ricorrente una proposta definitiva e, poiché le condizioni proposte erano diverse da quelle originariamente preventivate ­ era infatti variato il parametro “Euribor 3 mesi” ­, ha consegnato al ricorrente un PIES aggiornato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ambito. Evidenzia, infine, che fra la sottoscrizione della domanda di mutuo, in data 5 settembre 2022, e la stipula dello stesso, il successivo 30 novembre, sono trascorsi poco più di due mesi. Tale tempistica rispetterebbe ampiamente la durata massima dell’istruttoria indicata sul già menzionato documento “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori del mutuo“, durata di 60 giorni corrispondente al “tempo massimo che intercorre tra la data di presentazione di tutta la documentazione completa da parte del cliente e la data in cui [l’intermediario] è in grado di procedere alla stipula del contratto“.
Con le repliche, il ricorrente ha evidenziato che la Banca, essendo a conoscenza del tasso Euribor di riferimento del mese precedente, avrebbe potuto consegnare il PIES almeno 30 giorni prima della stipula e non cinque giorni prima. Potendo avere contezza in anticipo della variazione delle condizioni, il ricorrente ha affermato che avrebbe potuto optare per un’altra banca che applicava condizioni più favorevoli.
Con le controrepliche, parte resistente ha evidenziato che le tempistiche di istruttoria della domanda di mutuo sono state più che solerti (dalla domanda presentata alla stipula sono intercorsi neanche due mesi) e la consegna della documentazione sia pre-contrattuale che contrattuale si è verificata nel rispetto delle tempistiche normative vigenti di settore (cfr. documenti già prodotti in sede di controdeduzioni). Ha rammentato che la variazione delle condizioni contrattuali ed economiche di un finanziamento è rimessa alle autonome determinazioni dell’istituto di credito, il quale per valutare la rinegoziazione di un mutuo, compie una attenta valutazione oltre che della posizione del richiedente anche dell’insieme di garanzie offerte, e comunque entro i limiti di fattibilità previsti dalle policy di credito aziendali.

DIRITTO

La controversia in esame ha ad oggetto l’asserita illegittima variazione, da parte dell’intermediario resistente, delle condizioni economiche (e in particolare della percentuale del tasso di interesse) promesse di un mutuo ipotecario stipulato in data 30.11.2022.
Il ricorrente lamenta, infatti, che il tasso indicato in contratto sarebbe più alto di quello indicato nel PIES consegnatogli in data precedente. Chiede l’intervento dell’ABF “al fine di verificare la possibilità di riportare la rata al PIES valido fino al 30 novembre“.
Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile, in quanto con la domanda l’ABF appare chiamato a svolgere un’attività di natura consulenziale che, per orientamento pacifico dei Collegi (si vedano, ad es., Collegio di Milano, dec. n. 16625/19 e 4015/23; Collegio di Palermo, dec. n. 3292/23) non può essere legittimamente demandata all’ABF, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni dell’Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

PUBBLICAZIONE

Arbitro Bancario Finanziario, Sito Ufficiale, 2023, decisione disponibile gratuitamente on line sul sito istituzionale.

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