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Deliberazione Co.re.com. Campania n. 6/24

Sulla base dell’istruttoria svolta e nel prendere in esame i fatti descritti, la valutazione che ne deriva, non può prescindere da determinate valutazione oggettive.

L’istante, infatti, lamenta l’assunto dell’Operatore nella memoria difensiva laddove sostiene che è compito del cliente inviare una dichiarazione di messa in sicurezza, senza alcun rifermento alle condizioni generali di contratto e la parte della memoria in cui si afferma di numerosi solleciti volte a richiedere la tanto ed indispensabile dichiarazione di messa in sicurezza. Tuttavia, tale documento non risulta essere richiesto se non in sede conciliativa.

Tuttavia, l’operatore non ha prodotto alcuna prova in ordine agli accertamenti compiuti al fine di verificare l’effettiva regolarità del traffico generato dall’utenza; inoltre, nella gestione del reclamo inviato dall’utente, non ha fornito circostanziate spiegazioni in merito alle somme fatturate, ne ha documentato adeguatamente le proprie affermazioni circa la correttezza degli addebiti. Nel merito l’Autorità ha già chiarito che “è compito del gestore della rete assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l’evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico, nonché assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell’utenza”(delibera n. 10/03/CIR) Alla luce di quanto sopra, posto che già la delibera 179/03/CSP (art. 6) e, successivamente, più in dettaglio, la delibera 418/07/CONS, chiaramente prevedono che 131/11/CIR 3 l’operatore assicuri strumenti per il controllo del traffico da parte dell’utente, ne consegue che, in assenza, il rischio di traffico anomalo e di furto di traffico rimangono a carico dell’operatore.

Pertanto, in riferimento ai fatti oggetto di contenzioso, si ritiene che la responsabilità in ordine ai fati controversi sia da attribuire integralmente all’operatore. Delibera n. 131/11/CIR. La domanda di rimborso del traffico non riconosciuto è accoglibile nei termini di seguito esposti. In via generale, con riferimento alla contestazione dell’istante, giova richiamare l’orientamento consolidato secondo cui, in base ai principi sull’onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni di cui alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387; 26 gennaio 2007 n. 1743; 19 aprile 2007 n. 9351; 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009, n.15677 e da ultimo Cass., sez. II, 20 gennaio 2010 n. 936), “il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi”.

Sempre in via generale, si richiama ancora l’articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo e successive modificazioni, il quale annovera tra i diritti fondamentali del consumatore quello “ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” nei rapporti di consumo. Ancora, con riferimento all’ambito delle telecomunicazioni, la Delibera Agcom n. 417/01/CONS, allegato A), detta le linee guida relative alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni che gli operatori devono rispettare. In particolare, dalla citata delibera si evince che le informazioni rivolte al pubblico devono essere ispirate al necessario principio di trasparenza e garantire la comprensibilità dell’informazione, della comunicazione pubblicitaria e facilitare i processi di comparabilità dei prezzi. Inoltre, la Delibera Agcom n.l79/03/CSP, Allegato A), all’articolo 4 evidenzia che: “gli utenti hanno diritto ad un’informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi (…) la diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi (…) avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buonafede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli”. Ne consegue, che gli utenti hanno diritto ad essere informati in modo chiaro, esatto e completo, perché solo in questo modo viene realmente tutelato il diritto di scelta dell’utente finale e la conseguente possibilità di orientamento consapevole verso una diversa offerta commerciale. Inoltre, occorre richiamare che è ormai pacifico che, nel caso di contestazione delle fatture, l’operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l’utente ha diritto allo storno o al rimborso degli stessi, tenuto conto che la fattura non costituisce negozio di accertamento.

L’obbligo di informazione chiara, corretta e tempestiva nei riguardi degli utenti è posto a carico dei gestori di servizi di comunicazione elettronica, altresì, dall’art. 5 della Delibera Agcom 179/03/CONS e costituisce diretta estrinsecazione dei principi civilistici di buona fede, lealtà e trasparenza contrattuale. Al contrario, la società Fastweb ne in sede di contestazione, ne nel corso della presente procedura, ha provato in concreto la debenza del traffico voce maturato oltre le soglie prestabilite. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in accoglimento della  richiesta sub i), si dispone, che l’operatore provveda al ricalcolo della fatturazione emessa mediante lo storno o rimborso (in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato. La società istante ha, altresì, diritto al ritiro a cura e spese del gestore della pratica di recupero del credito inerente all’eventuale insoluto relativo a tali somme.


Deliberazione Co.re.com. 26-03-2024

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