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Deliberazione Co.re.com. Campania n. 7/24

Sulla base dell’istruttoria svolta ed esaminati gli atti, la richiesta risulta parzialmente accoglibile, in relazione alla domanda d’indennizzo formulata dall’istante come di seguito precisato: ai sensi dell’art 4. Comma l della Delibera 347/18/CONS, per il ritardo nel trasloco dell’utenza si riconosce l’indennizzo di €7,50 per ogni giorno di ritardo.

Si precisa che la richiesta di indennizzo per mancato trasloco può essere accolta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento indennizzi anche quando l’operatore dichiari che il trasloco della linea si è rivelato impossibile e che di tale evenienza ha reso edotta la cliente, qualora lo stesso non fornisca alcuna prova o dettaglio, ne della asserita impossibilità, ne della relativa comunicazione, (vedi. Cass. im. 3996/2020; 826/2015; 15659/2011; 13685/2019).



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