Deliberazione Co.re.com. Puglia n. 38/24
Non è controverso che il trasloco non sia avvenuto, e che l’utente, dunque, non abbia usufruito del servizio. In assenza di controprestazione, pertanto, deve disporsi lo storno di tutte le fatture relative all’utenza in questione con riferimento al periodo di fatturazione e il rimborso delle fatture pagate relative al medesimo periodo di fatturazione.
La domanda di indennizzo per il mancato trasloco della linea voce e dati, deve essere accolta. L’operatore eccepisce ragioni di eccezionalità tecnica che avrebbero cagionato il ritardo del trasloco. L’operatore, tuttavia, non solo non dà prova alcuna della sussistenza di tale cause di impedimento, ma non le individua nemmeno, per cui l’eccezione risulta del tutto generica. Nessuna comunicazione al cliente circa impedimenti tecnici, inoltre, risulta essere stata inviata al cliente durante la durata del rapporto.
Quanto all’eccezione relativa all’assenza di reclami in atti, deve osservarsi che, sebbene in effetti i reclami inviati dall’utente siano tardivi, non può essere invocata in questa sede la relativa causa di esclusione dall’indennizzo di cui all’art. 14 dell’All. A alla Delibera n. 347/18/Cons. Diversa, infatti, è la funzione del reclamo nell’ipotesi di un guasto, nel qual caso la segnalazione assume un ruolo informativo imprescindibile affinché l’operatore possa intervenire risolvendo il disservizio, e nell’ipotesi del ritardato trasloco, caso in cui, a partire dalla richiesta, l’operatore è ben consapevole dei propri obblighi di tempestiva lavorazione della procedura senza necessità di ulteriori impulsi da parte dell’utente, e dunque della relativa responsabilità derivante da ritardi. Le stesse Condizioni di Contratto, d’altronde, prevedono il riconoscimento automatico dell’indennizzo per la fattispecie in parola, non subordinandolo alla presentazione di reclamo.
Deliberazione Co.re.com. 28-03-2024 1711715005041
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