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Deliberazione Co.re.com. Puglia n. 37/24

L’operatore motiva la mancata attivazione del servizio in ragione del mancato perfezionamento del contratto, adducendo che la documentazione versata in atti dall’utente rappresenta solo una proposta non impegnativa. Tale argomentazione non può essere condivisa, dal momento che la proposta, sottoscritta con notizia di accettazione, contiene tutti gli elementi idonei a ingenerare l’affidamento nell’attivazione del servizio.

Una simile comunicazione, facendo inequivocabilmente riferimento a un contratto già perfezionato, non può che ingenerare nel consumatore l’aspettativa dell’attivazione del servizio. Ciò a maggior ragione perché, al momento della proposizione del reclamo (in atti con ricevuta di consegna, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta), l’eccezione del mancato perfezionamento del negozio non è stata avanzata.

Si ricorda che il Regolamento indennizzi, all’art. 4, co. 2, prevede: “L’indennizzo di cui al comma 1 [ritardata attivazione] è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l’operatore, con riferimento
alla attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo”. L’operatore, nel caso di specie, omettendo di rispondere al reclamo, si è dimostrato carente anche con riguardo al rispetto dei propri oneri informativi. Spetta pertanto all’utente, in accoglimento della richiesta di indennizzo ex art. 4 del Regolamento indennizzi.


Deliberazione Co.re.com. 28-03-2024 1711714758690

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