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Usura dei tassi di mora: per la Corte d’Appello di Roma non scatta la gratuità del finanziamento ma la riconduzione al tasso corrispettivo

Con la sentenza n. 32 del 5 gennaio 2026, la Corte capitolina riforma la pronuncia di primo grado accertando l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti. Rigettata tuttavia la tesi della “gratuità” del prestito ex art. 1815 c.c.: la sanzione corretta è l’applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in linea con i recenti arresti di legittimità.

La Corte d’Appello di Roma, Sezione Seconda Civile, ha inaugurato l’anno giudiziario 2026 con una pronuncia di rilievo in materia di credito al consumo e usura bancaria. La sentenza n. 32/2026, pubblicata il 5 gennaio scorso, offre interessanti spunti di riflessione su due tematiche calde del contenzioso bancario: le conseguenze sanzionatorie in caso di usura della pattuizione moratoria e l’onere della prova relativo alla natura obbligatoria delle polizze assicurative ai fini del calcolo del TAEG.

Il caso in esame

La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento al consumo stipulato nel 2011. Il mutuatario, dopo aver visto respinte le proprie doglianze dal Tribunale di Roma nel 2021 , ha interposto appello lamentando, tra l’altro, il superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi moratori pattuiti e l’erronea esclusione dei costi assicurativi dal calcolo del TAEG.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda attrice basandosi sull’assunto che gli interessi corrispettivi e moratori non potessero essere sommati ai fini della verifica dell’usura. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato tale prospettiva, non tanto sulla base di una “sommatoria” astratta, quanto analizzando il regolamento contrattuale specifico. Nel caso di specie, infatti, il contratto prevedeva che il tasso di mora fosse determinato applicando una maggiorazione percentuale fissa (nello specifico, il 3%) al tasso corrispettivo. Tale meccanismo di calcolo, applicato concretamente al piano di ammortamento e alla richiesta di rientro avanzata dalla Banca, portava a un risultato matematico superiore alla soglia di legge.

Usura della mora: la sanzione non è la gratuità

Il punto focale della decisione risiede nella determinazione della sanzione applicabile una volta accertata l’usurarietà della clausola sugli interessi di mora.

L’appellante invocava l’applicazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c., sostenendo che la nullità della clausola usuraria dovesse comportare la gratuità dell’intero finanziamento (c.d. sanzione della non debenza di alcun interesse). La Corte d’Appello di Roma ha respinto recisamente questa interpretazione, allineandosi al recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione (in particolare Cass. n. 16526/2024).

I Giudici di secondo grado hanno chiarito che l’effetto dell’usurarietà degli interessi moratori non travolge l’intera pattuizione degli interessi (rendendo il mutuo gratuito), ma comporta unicamente la riduzione degli interessi moratori alla misura degli interessi corrispettivi. Il principio di diritto applicato è quello per cui, in virtù dell’art. 1224, comma 1, c.c., se gli interessi di mora sono pattuiti in misura usuraria e quindi nulla, non sono dovuti in tale misura, ma sono dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

Si tratta di una distinzione fondamentale che salvaguarda l’equilibrio sinallagmatico del contratto: la nullità colpisce la singola clausola “patologica” (quella moratoria) senza estendersi agli interessi corrispettivi, qualora questi ultimi siano legittimi.

Polizze assicurative e TAEG: onere della prova rigoroso

Un secondo aspetto rilevante della sentenza riguarda la richiesta di ricalcolo del TAEG/ISC mediante l’inclusione dei costi della polizza assicurativa stipulata contestualmente o antecedentemente al finanziamento.

La Corte ha confermato il rigetto della domanda, ribadendo un rigoroso riparto dell’onere probatorio. La mera circostanza che una polizza sia stata stipulata prima o contestualmente al finanziamento non è sufficiente a dimostrarne l’obbligatorietà e, quindi, la necessità di includerla nel costo complessivo del credito.

Richiamando la Cassazione n. 13536/2023, la Corte ha statuito che le spese di assicurazione concorrono al calcolo del tasso usurario solo se risultano collegate alla concessione del credito in modo tale che questo non avrebbe avuto attuazione senza la polizza. Nel caso specifico, il contratto dichiarava espressamente la natura facoltativa della copertura assicurativa. Spettava dunque al mutuatario fornire la prova (anche presuntiva, ma solida) che l’istituto di credito avesse imposto la polizza come conditio sine qua non per l’erogazione. La semplice “anteriorità temporale” non costituisce indice univoco di imposizione.

Conclusioni

La sentenza n. 32/2026 della Corte d’Appello di Roma rappresenta un precedente importante per la giurisprudenza di merito del nuovo anno. Da un lato, conferma l’attenzione dei giudici verso le pattuizioni che, attraverso meccanismi di maggiorazione (spread su tasso corrispettivo), sforano le soglie di usura in caso di inadempimento. Dall’altro, pone un argine alle pretese risarcitorie più estreme dei debitori, negando la trasformazione del mutuo in prestito gratuito in caso di usura della sola mora e ribadendo la necessità di una prova rigorosa per il collegamento negoziale delle polizze assicurative.

L’esito pratico per il debitore è stato dunque il ricalcolo del debito residuo: pur non ottenendo l’azzeramento degli interessi, ha ottenuto che sul ritardo nei pagamenti venissero applicati i tassi corrispettivi (contrattuali) in luogo di quelli moratori maggiorati dichiarati nulli.


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