Ammortamento alla francese e capitalizzazione composta: la nullità parziale per mancanza di pattuizione scritta del regime finanziario. Analisi della Sentenza del Tribunale di Salerno dell’8 gennaio 2026
Il contenzioso bancario in tema di anatocismo e trasparenza delle condizioni economiche continua a evolversi, offrendo spunti di estremo interesse per la tutela dei correntisti e dei mutuatari. Con una pronuncia di rilievo emessa l’8 gennaio 2026, il Tribunale di Salerno (I Sez. Civile) ha affrontato il delicato tema del regime di capitalizzazione degli interessi nei prestiti personali, sancendo la nullità della clausola interessi per violazione dell’articolo 117 TUB qualora l’applicazione del regime composto non sia stata espressamente pattuita per iscritto. La sentenza si distingue per l’applicazione rigorosa dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2024, offrendo una tutela sostanziale che va oltre il mero dato formale del contratto.
Il caso: divergenza tra TAN pattuito e regime applicato
La vicenda trae origine dall’azione promossa da un consumatore che aveva stipulato un prestito personale nel 2019, rimborsabile in 72 rate mensili. Il mutuatario contestava, tra l’altro, l’erronea indicazione del TAEG (per mancata inclusione dei costi assicurativi) e, soprattutto, l’applicazione occulta di un regime di capitalizzazione composta degli interessi, non esplicitato nel contratto. L’istituto di credito, costituendosi in giudizio e proponendo domanda riconvenzionale per il recupero del credito residuo (il cliente era decaduto dal beneficio del termine per morosità), difendeva la legittimità del piano di ammortamento “alla francese”, sostenendo l’assenza di fenomeni anatocistici.
TAEG e polizze assicurative: l’onere della prova sull’obbligatorietà
Preliminarmente, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa all’errata indicazione del TAEG. Il Giudice ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: affinché il costo di una polizza assicurativa debba essere incluso nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale, non è sufficiente la mera contestualità della stipula. È necessario che la polizza sia “obbligatoria” o “imposta” come condizione per ottenere il credito alle condizioni offerte. Nel caso di specie, l’attore non ha assolto all’onere di allegare e provare tale obbligatorietà, rendendo legittima l’esclusione del premio dal computo dell’indicatore sintetico di costo.
Il cuore della decisione: la capitalizzazione composta non pattuita
Il punto nodale della sentenza risiede nell’accoglimento della domanda subordinata relativa al regime di capitalizzazione. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) ha accertato che il piano di ammortamento predisposto dalla banca sviluppava interessi secondo un regime di capitalizzazione composta, nonostante il contratto non contenesse alcuna clausola che specificasse tale modalità di calcolo.
Il Tribunale, richiamando la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15130 del 2024, ha qualificato tale mancanza non come un problema di indeterminatezza dell’oggetto, bensì come la mancanza di un elemento tipizzante del contratto ex art. 117, comma 4, TUB. Il regime finanziario composto, comportando un costo maggiore rispetto a quello semplice a parità di tasso nominale, costituisce una “condizione praticata” o un “altro prezzo” che deve essere obbligatoriamente indicato per iscritto.
La mancata pattuizione scritta della capitalizzazione composta determina, pertanto, una nullità testuale parziale.
La sanzione: ricalcolo al tasso sostitutivo BOT
La conseguenza giuridica di tale nullità è l’applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dall’articolo 117, comma 7, del Testo Unico Bancario. Il Giudice ha disposto la rideterminazione del piano di ammortamento sostituendo il tasso contrattuale ultralegale (originariamente fissato all’8,95%) con il tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) emessi nei dodici mesi precedenti la stipula, applicando rigorosamente il regime di capitalizzazione semplice.
È interessante notare come il Tribunale abbia respinto un’ipotesi di ricalcolo alternativa che manteneva il tasso contrattuale pur depurandolo dell’anatocismo. La sanzione per la violazione dell’art. 117 TUB, infatti, impone l’applicazione del tasso sostitutivo legale, ben più favorevole al cliente rispetto al tasso negoziale.
Gli effetti sul saldo finale
L’operazione di ricalcolo ha portato a una significativa riduzione del debito. A fronte di una richiesta della banca di oltre 29.600 euro, il saldo debitore è stato rideterminato in circa 26.500 euro, con uno storno di interessi non dovuti pari a oltre 3.100 euro. La sentenza ha quindi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della banca, condannando il mutuatario al pagamento del residuo così rideterminato, oltre agli interessi di mora (riconosciuti all’8% in luogo del 14,6% contrattuale).
Conclusioni
La pronuncia del Tribunale di Salerno dell’8 gennaio 2026 segna un punto a favore della trasparenza sostanziale. Essa conferma che l’ammortamento alla francese non è di per sé illegittimo, ma lo diventa se nasconde un regime di capitalizzazione composta non espressamente accettato dal cliente. Le banche non possono applicare algoritmi di calcolo che generano costi occulti (maggiori interessi) senza una chiara pattuizione scritta. La sanzione del tasso BOT rappresenta un deterrente efficace e uno strumento di riequilibrio contrattuale fondamentale per i debitori. Le spese di lite, nonostante la riduzione del debito, sono state poste a carico del mutuatario soccombente sulla riconvenzionale, seppur liquidate in misura proporzionale al decisum.

