Giurisprudenza consumatori

Cass., Sez. II civ., ord. 22 gennaio 2026, n. 1476

Massima

Nelle controversie relative a diritti reali su beni immobili – ivi comprese le domande di usucapione di quote di comproprietà – la competenza territoriale radicata sul criterio del forum rei sitae ex art. 21 c.p.c. ha natura “esclusiva” in senso tecnico, poiché prevale sui fori generali, ma resta derogabile, non rientrando tra i casi di inderogabilità di cui all’art. 28 c.p.c. Ne consegue che il suo mancato rispetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice adito e può essere fatto valere solo mediante tempestiva eccezione del convenuto nella comparsa di risposta ai sensi dell’art. 38 c.p.c.; in difetto, ed a maggior ragione in caso di contumacia della parte convenuta, la competenza del giudice adito si consolida e deve intendersi definitivamente radicata.


1. Il thema decidendum: regolamento necessario di competenza e usucapione di quote in comunione

L’ordinanza trae origine da una domanda di accertamento della proprietà esclusiva per intervenuta usucapione ultraventennale avente ad oggetto quote ideali di comproprietà su beni immobili in comunione. Il giudice di primo grado, rilevata la collocazione territoriale dell’immobile in circoscrizione diversa da quella del Tribunale adito e in presenza della contumacia della convenuta, declinava la competenza per territorio in favore del tribunale del luogo di ubicazione del bene. L’attore proponeva regolamento necessario, denunciando l’erroneità del rilievo officioso dell’incompetenza territoriale in una materia non ricompresa nell’area di inderogabilità che consente al giudice di intervenire ex officio.

La questione si colloca su un crinale di particolare rilievo pratico: la qualificazione della competenza territoriale per le cause immobiliari come “esclusiva” è frequentemente intesa – in modo improprio – come sinonimo di inderogabilità, con conseguente tendenza di alcuni giudici a rilevarne d’ufficio la violazione anche in assenza di eccezione del convenuto. La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, ricostruisce invece con nettezza la corretta tassonomia processuale e riporta la nozione di esclusività entro i suoi confini tecnici.

2. Forum rei sitae tra esclusività e derogabilità: la chiarificazione concettuale

Il fulcro motivazionale è la precisazione del significato del forum rei sitae previsto dall’art. 21 c.p.c. La Corte afferma che esso è foro “esclusivo” perché prevale sui fori generali degli artt. 18 e 19 c.p.c., ma ciò non lo rende, per ciò solo, inderogabile. L’esclusività, nell’architettura del codice, attiene al rapporto tra criteri concorrenti e al primato di uno di essi; l’inderogabilità, invece, riguarda la possibilità o meno di sottrarre la controversia a quel foro mediante accordo o per effetto del mancato tempestivo rilievo.

La Cassazione compie un passaggio di sistema: richiama l’art. 38 c.p.c. per sottolineare che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale è consentito soltanto nei casi “previsti dall’articolo 28”, ossia nelle ipotesi in cui la legge predisponga un regime di inderogabilità. Poiché l’art. 28 non menziona le cause di cui all’art. 21 c.p.c. tra quelle sottratte alla disponibilità delle parti, il forum rei sitae si atteggia come criterio sì speciale e prevalente, ma non sottratto alla logica dispositiva del processo quanto alla sua violazione.

Ne deriva un principio dirimente: la competenza ex art. 21 c.p.c. non può essere declinata d’ufficio; può essere fatta valere soltanto dal convenuto, attraverso tempestiva eccezione nella comparsa di risposta, con l’indicazione del giudice ritenuto competente, secondo il modello dell’art. 38 c.p.c. L’assenza di tale eccezione consolida la competenza del giudice adito.

3. La contumacia del convenuto e il consolidamento della competenza

La Corte attribuisce al dato della contumacia un significato processuale preciso. Se la competenza territoriale non è inderogabile, il sistema fa discendere il suo rispetto non da un potere officioso del giudice, bensì dall’iniziativa difensiva del convenuto. In tal senso, la contumacia non è un elemento neutro: essa preclude per definizione la proposizione dell’eccezione, e quindi lascia operare la regola di consolidamento della competenza del giudice adito.

La conseguenza è particolarmente rilevante in tutte le liti immobiliari in cui il convenuto non si costituisca: in assenza di inderogabilità, il giudice non è legittimato a “proteggere” il foro speciale mediante un rilievo officioso, perché ciò comporterebbe una surrettizia trasformazione della competenza ex art. 21 c.p.c. in competenza inderogabile, in contrasto con l’articolato regime di cui agli artt. 28 e 38 c.p.c. La Cassazione, così, riafferma un canone di coerenza interna del codice: la distinzione tra competenze inderogabili e derogabili non è un dettaglio, ma un presidio contro l’espansione non prevista dei rilievi officiosi.

4. La delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 21 c.p.c.: diritti reali versus azioni personali

Nel corpo della motivazione la Corte ribadisce anche un criterio di qualificazione della domanda necessario per l’applicazione dell’art. 21 c.p.c. Non è sufficiente che la controversia “riguardi” un immobile in senso fattuale: occorre che abbia ad oggetto l’accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale, dei modi di costituzione o delle posizioni soggettive che direttamente ne derivano. Le azioni personali, ancorché riferite a beni immobili, restano attratte nei fori generali o speciali di diversa natura, in quanto fondate su un rapporto obbligatorio.

Questo passaggio, pur non controverso nel caso specifico (trattandosi di usucapione di quote, dunque di accertamento del diritto dominicale), svolge una funzione ordinante: impedisce un’applicazione inflazionata del forum rei sitae a controversie che, in realtà, non investono diritti reali, con potenziali effetti distorsivi sul riparto di competenza.

5. Il principio di diritto e la sua portata applicativa

La Corte enuncia un principio di diritto di immediata fruibilità: le domande di usucapione delle quote dei comunisti rientrano nelle cause relative a diritti reali su beni immobili, soggette al criterio del forum rei sitae; tuttavia tale criterio è derogabile, sicché la sua violazione non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita tempestivamente dal convenuto. Ne discende l’accoglimento del regolamento, la cassazione dell’ordinanza declinatoria e la dichiarazione della competenza del Tribunale originariamente adito, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto.

Sul piano pratico, la pronuncia incide su due fronti. Da un lato, impone ai giudici di merito una maggiore disciplina nel rilievo officioso delle questioni territoriali, confinandolo alle ipotesi di inderogabilità espressamente previste. Dall’altro lato, responsabilizza la difesa del convenuto: nelle cause immobiliari, l’eccezione di incompetenza territoriale, se ritenuta utile, va proposta tempestivamente e in modo rituale; diversamente, la scelta dell’attore circa il foro, anche quando non coincida con il luogo del bene, si stabilizza e non è più emendabile.

6. Considerazioni conclusive: “foro esclusivo” non equivale a “foro inderogabile”

Il contributo sistematico dell’ordinanza risiede nel ripristino della corretta equivalenza concettuale: l’esclusività del foro speciale determina un criterio di preferenza rispetto ai fori concorrenti, ma non crea automaticamente un vincolo indisponibile. La regola dispositiva dell’art. 38 c.p.c. e il perimetro dell’art. 28 c.p.c. impediscono che la competenza territoriale ex art. 21 c.p.c. sia trasformata, per via pretoria o prassi giudiziaria, in un’inderogabilità generalizzata. In questo senso, la pronuncia costituisce un richiamo alla “legalità della competenza”: il giudice può intervenire d’ufficio soltanto dove la legge lo consente espressamente, mentre negli altri casi il sistema affida l’attivazione del controllo alla parte che intende avvalersene.

La decisione, infine, conferma una visione del processo civile coerente con la sua struttura: la competenza territoriale, quando non inderogabile, è anche strumento di economia e stabilità del giudizio; la sua contestazione tardiva o inesistente non può essere supplita da un rilievo officioso, pena la compromissione dell’affidamento e della prevedibilità delle regole del gioco processuale.



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