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La Tabella Unica Nazionale non è solo una tabella, ma un nuovo parametro di equità

La Tabella Unica Nazionale, introdotta dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025, nasce per dare attuazione all’art. 138 del Codice delle assicurazioni private, cioè alla disciplina del danno biologico da lesioni di non lieve entità, superiori al 9% di invalidità permanente. La sua funzione originaria è quella di uniformare su scala nazionale la liquidazione delle cosiddette macrolesioni, superando la frammentazione applicativa determinata dall’uso delle tabelle elaborate dai singoli uffici giudiziari, in particolare Milano e Roma.

La questione decisiva, però, non riguarda soltanto la sua entrata in vigore. Il vero problema giuridico è stabilire se la Tabella Unica Nazionale debba valere solo per i fatti avvenuti dopo il 5 marzo 2025 oppure se possa essere utilizzata anche per liquidare danni derivanti da sinistri anteriori. Su questo punto è intervenuta la Cassazione, Sezione III civile, con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, affermando un principio di grande impatto sistematico.

Il principio affermato dalla Cassazione n. 8630/2026

La Cassazione ha chiarito che la Tabella Unica Nazionale può essere utilizzata anche per la liquidazione di danni alla salute derivanti da fatti anteriori al 5 marzo 2025. La Corte, tuttavia, costruisce il ragionamento in modo tecnicamente più raffinato rispetto alla semplice idea di “retroattività”. Non afferma che il d.P.R. n. 12/2025 abbia efficacia normativa retroattiva in senso proprio. Afferma, piuttosto, che la Tabella Unica Nazionale può operare “in via indiretta” quale parametro della valutazione equitativa affidata al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.

Questa distinzione è fondamentale. La TUN non viene applicata ai vecchi sinistri perché la norma regolamentare retroagisce, ma perché il giudice, quando liquida oggi il danno, deve utilizzare il criterio equitativo più aggiornato, coerente e idoneo ad assicurare uniformità di trattamento. In altri termini, la data rilevante non è soltanto quella del fatto illecito, ma anche quella della decisione giudiziale. Se il giudice liquida il danno dopo l’entrata in vigore della TUN, può e, tendenzialmente, deve guardare a essa come al parametro più attendibile di equità nazionale.

La falsa retroattività: applicazione indiretta e parametro equitativo

Parlare di “retroattività” è efficace sul piano divulgativo, ma va precisato sul piano giuridico. La Cassazione non cancella il principio di irretroattività della legge. Il d.P.R. n. 12/2025, nella sua efficacia diretta, resta riferito ai sinistri e agli eventi verificatisi dopo la sua entrata in vigore. Ciò che cambia è il ruolo della TUN come criterio equitativo. La Corte afferma che, una volta esistente una tabella nazionale di fonte pubblica, questa non può essere ignorata dal giudice che deve liquidare un danno alla salute, anche se il fatto generatore è precedente.

Il ragionamento si fonda sulla natura stessa della liquidazione del danno non patrimoniale. Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida equitativamente. L’equità, però, non significa arbitrio. Il giudice deve utilizzare criteri razionali, verificabili, proporzionati e coerenti con il principio di uguaglianza. La TUN, proprio perché nasce come parametro nazionale, diventa lo strumento privilegiato per evitare che due vittime con lesioni analoghe ricevano importi significativamente diversi solo perché giudicate da tribunali diversi.

Il superamento del primato delle Tabelle di Milano

Prima della TUN, le Tabelle di Milano avevano assunto un ruolo centrale nella liquidazione del danno non patrimoniale. La Cassazione le aveva progressivamente riconosciute come parametro idoneo ad assicurare uniformità e prevedibilità, tanto da attribuire loro una sorta di funzione “para-normativa” nella prassi giudiziaria. Ciò non significava che fossero legge, ma che rappresentavano il criterio equitativo più accreditato a livello nazionale.

Con la sentenza n. 8630/2026 il baricentro si sposta. La TUN, essendo stata approvata con fonte normativa statale e costruita come tabella unica nazionale, diventa il nuovo parametro generale. Le Tabelle di Milano non vengono cancellate come esperienza storica, né diventano inutilizzabili in assoluto; tuttavia, il giudice che intenda discostarsi dalla TUN e utilizzare una tabella pretoria deve fornire una motivazione specifica e puntuale. La scelta non può essere automatica, né fondata sulla mera abitudine dell’ufficio giudiziario.

L’estensione oltre la circolazione stradale e la responsabilità sanitaria

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda l’ambito materiale di applicazione. La TUN nasce nel contesto dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni private, cioè con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, e trova rilievo anche nel settore della responsabilità sanitaria. Tuttavia, la Cassazione afferma che essa può fungere da parametro equitativo generale per la liquidazione del danno alla salute anche in fattispecie formalmente estranee a questi ambiti.

Il principio è di grande portata. Se il bene leso è la salute, e se si tratta di danno biologico da lesione macropermanente, il criterio nazionale può orientare la liquidazione anche quando il fatto illecito non deriva da un incidente stradale o da malpractice sanitaria. Ciò rafforza l’idea che la TUN non sia soltanto una tabella “settoriale”, ma un parametro generale dell’equità risarcitoria del danno alla persona.

La tutela dell’uguaglianza sostanziale tra vittime

La ratio profonda della decisione è il principio di uguaglianza. Il danno alla salute è un pregiudizio alla persona e, come tale, non dovrebbe valere diversamente a seconda del luogo in cui si celebra il processo. La frammentazione tra tabelle locali ha generato per anni differenze risarcitorie significative. Una stessa invalidità permanente, a parità di età e condizioni, poteva essere liquidata con importi differenti a Milano, Roma, Venezia o Napoli.

La Cassazione, valorizzando la TUN, mira a stabilizzare il sistema. L’equità non può essere locale quando il bene leso è identico e costituzionalmente protetto. La prevedibilità del risarcimento diventa parte della certezza del diritto: la vittima deve poter conoscere il criterio di liquidazione, il danneggiante e l’assicuratore devono poter stimare il rischio, e il giudice deve poter decidere secondo parametri uniformi.

La discrezionalità del giudice non scompare

Il nuovo orientamento non trasforma la liquidazione del danno in un calcolo meccanico. Il giudice conserva il potere di adattare la liquidazione al caso concreto. La TUN costituisce il parametro di base, ma non elimina la personalizzazione del danno quando ricorrano circostanze peculiari, specifiche e provate.

Questo punto è essenziale. Il danno biologico tabellare ristora le conseguenze ordinarie della lesione alla salute. Se però la vittima dimostra conseguenze ulteriori, anomale, eccezionali o particolarmente gravi rispetto a quelle normalmente associate a quel grado di invalidità, il giudice può procedere a un aumento personalizzato. Tuttavia, tale personalizzazione richiede allegazione e prova. Non basta invocare genericamente la sofferenza, la gravità dell’incidente o il disagio esistenziale. Occorre dimostrare un pregiudizio ulteriore e non già assorbito nel valore tabellare.

Il potere di discostarsi dalla TUN

La Cassazione ammette che il giudice possa discostarsi dalla Tabella Unica Nazionale, ma solo con motivazione adeguata. Ciò significa che la TUN non è una gabbia aritmetica insuperabile, ma nemmeno un criterio facoltativo tra tanti. È il parametro ordinario. Chi se ne allontana deve spiegare perché, nel caso concreto, un diverso criterio sia più coerente con l’equità risarcitoria.

La motivazione deve essere tanto più rigorosa quanto più il caso rientra nell’ambito tipico regolato dalla TUN, cioè il danno alla salute da macrolesione. Non è sufficiente affermare che un tribunale ha sempre usato le Tabelle di Milano o che una determinata prassi locale appare più generosa. Occorrono ragioni concrete, legate alla specificità del danno, alla struttura della fattispecie o alla necessità di evitare una sottoliquidazione o una duplicazione risarcitoria.

Effetti sui giudizi pendenti

La conseguenza pratica più importante riguarda i giudizi ancora pendenti. Se un processo risarcitorio è in corso e la liquidazione non è ancora stata definitivamente compiuta, il giudice può utilizzare la TUN anche se il sinistro è avvenuto prima del 5 marzo 2025. Il dato decisivo è che la liquidazione avvenga dopo l’entrata in vigore della tabella nazionale.

Questo incide su molte cause pendenti, specialmente in materia di sinistri stradali gravi, responsabilità sanitaria e danni alla persona di elevata entità. Le parti dovranno ricalibrare le proprie difese, le consulenze medico-legali, le offerte transattive e le domande risarcitorie alla luce del nuovo parametro. Non è più prudente impostare il conteggio esclusivamente sulle tabelle locali senza confrontarsi con la TUN.

Effetti sulle transazioni e sulle compagnie assicurative

L’impatto non è solo processuale, ma anche negoziale. Nei sinistri gravi, la liquidazione del danno è spesso preceduta da trattative con compagnie assicurative, strutture sanitarie, imprese o responsabili civili. La TUN diventa ora il riferimento centrale per valutare la congruità delle offerte.

Per il danneggiato, questo può rappresentare un vantaggio in termini di prevedibilità, ma non sempre comporta un aumento dell’importo. In alcune fasce di invalidità la TUN può risultare meno favorevole delle Tabelle di Milano; in altre può produrre valori superiori. Per questo la questione non va letta ideologicamente come “più risarcimento” o “meno risarcimento”, ma come passaggio verso un criterio unitario. Il vero valore aggiunto è l’uniformità nazionale, non necessariamente l’incremento automatico delle somme liquidate.

Il rapporto con il danno morale

La TUN disciplina anche la componente morale secondo una struttura parametrica. Questo è un profilo delicato, perché nel sistema del danno non patrimoniale occorre evitare duplicazioni. Il danno biologico ristora la lesione all’integrità psico-fisica medicalmente accertabile; il danno morale riguarda la sofferenza interiore, la dimensione dolorosa, il turbamento soggettivo. La liquidazione deve tenere conto di entrambe le componenti, ma senza duplicare poste identiche sotto nomi diversi.

Il giudice, quindi, dovrà utilizzare la TUN in modo tecnicamente corretto, distinguendo ciò che è già compreso nel valore tabellare da ciò che può giustificare un incremento. La difesa del danneggiato dovrà essere molto precisa nel provare le conseguenze soggettive ulteriori; la difesa del responsabile dovrà vigilare affinché la personalizzazione non diventi una duplicazione mascherata.

Il ruolo della consulenza medico-legale

La centralità della TUN rafforza anche il ruolo della consulenza medico-legale. La percentuale di invalidità permanente, l’età del danneggiato, l’incidenza delle lesioni sulla vita quotidiana, l’eventuale danno temporaneo e la descrizione delle conseguenze funzionali diventano dati essenziali per l’applicazione corretta della tabella.

Un errore nella valutazione medico-legale può incidere in modo rilevantissimo sulla quantificazione finale. Per questo, nei giudizi di macrolesione, non basta discutere del criterio tabellare; occorre presidiare con grande attenzione l’accertamento tecnico, le osservazioni del consulente di parte, la valutazione delle menomazioni concorrenti e il rapporto causale tra evento e postumi.

Certezza del diritto e prevedibilità dei rimborsi

Il merito sistemico della sentenza n. 8630/2026 è quello di rafforzare la prevedibilità. Un sistema risarcitorio nel quale il quantum dipende troppo dal foro competente produce incertezza, alimenta contenzioso e rende più difficili le transazioni. La TUN consente invece di disporre di un parametro nazionale, conoscibile e tendenzialmente uniforme.

La certezza non è un valore solo per le compagnie assicurative o per i responsabili civili. È un valore anche per le vittime, perché consente di valutare se un’offerta sia congrua, se una causa sia conveniente, se una transazione sia accettabile e se la liquidazione giudiziale sia coerente con il diritto vivente. L’uniformità, in questo senso, rafforza la tutela della persona danneggiata.

Il limite della nuova impostazione: nessun automatismo cieco

La TUN non deve essere trasformata in un automatismo cieco. La liquidazione del danno alla persona resta un giudizio equitativo, non una mera operazione contabile. Il giudice deve partire dalla tabella, ma deve poi verificare se il caso concreto presenti peculiarità tali da giustificare adattamenti. La vittima non è una percentuale di invalidità; è una persona con una storia, un’età, una professione, relazioni, abitudini e aspettative di vita.

Il corretto uso della TUN, dunque, richiede equilibrio: uniformità nella base di calcolo, individualizzazione nella valutazione delle conseguenze effettive. Se il giudice si limita a un’applicazione aritmetica senza considerare le prove specifiche, tradisce l’equità. Se invece si discosta senza motivare, tradisce l’uniformità.

Conclusioni

La Cassazione n. 8630/2026 segna un passaggio fondamentale nella liquidazione del danno alla salute. La Tabella Unica Nazionale non opera retroattivamente come norma sostanziale in senso proprio, ma si applica ai vecchi sinistri come parametro equitativo generale quando il giudice liquida il danno dopo la sua entrata in vigore. È questa la chiave tecnica della decisione.

Il principio pratico è chiaro: per le macrolesioni, anche derivanti da fatti anteriori al 5 marzo 2025, la TUN diventa il riferimento ordinario della liquidazione. Il giudice può discostarsene, ma deve motivare in modo puntuale. Le Tabelle di Milano e le altre tabelle locali perdono il ruolo di parametro dominante e diventano criteri eventualmente utilizzabili solo se giustificati dalle peculiarità del caso.

La svolta non consiste semplicemente nell’aumentare o ridurre i risarcimenti. Consiste nel costruire un sistema più uniforme, prevedibile e nazionale, nel quale il valore della salute non cambi in base al tribunale chiamato a decidere.


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