Modem a rate dopo la disdetta: quando bisogna continuare a pagarlo e quando l’addebito può essere contestato
La chiusura della linea non cancella automaticamente il debito relativo al modem
Quando si disdice un contratto di telefonia fissa o di accesso a Internet, uno dei problemi più frequenti riguarda il modem fornito dall’operatore. Il cliente chiude la linea, passa a un altro gestore e scopre che nelle fatture successive continuano a comparire rate dell’apparato oppure, ancora più frequentemente, riceve un’unica fattura finale contenente tutte le rate che mancavano alla conclusione del piano.
La prima reazione è spesso quella di considerare l’addebito una “penale mascherata”. Non sempre, però, è così.
Dal punto di vista giuridico bisogna distinguere il contratto relativo al servizio di comunicazione elettronica dal titolo in base al quale il modem è stato fornito. Se il modem è stato realmente acquistato dal cliente con pagamento rateale, la cessazione del servizio telefonico non determina automaticamente l’estinzione dell’obbligo di pagare il prezzo del bene. Se, invece, il modem era stato concesso in comodato, noleggio o secondo una diversa formula che non trasferiva la proprietà, la disciplina può essere radicalmente diversa e può essere prevista la restituzione dell’apparato.
La regola fondamentale è quindi questa: prima di stabilire se il modem debba ancora essere pagato, bisogna comprendere a quale titolo il cliente lo abbia ricevuto.
Se il modem è stato acquistato a rate, normalmente le rate residue rimangono dovute
La disciplina AGCOM vigente nel 2026 è molto chiara sul punto.
Quando il consumatore ha acquistato un’apparecchiatura terminale attraverso un piano rateale collegato al contratto di telefonia o connettività, la chiusura del contratto principale non elimina automaticamente il debito relativo al dispositivo.
La ragione è semplice: una cosa è il servizio di accesso a Internet, altra cosa è il contratto attraverso il quale è stata trasferita al cliente la proprietà del modem.
Se, ad esempio, il modem aveva un prezzo contrattuale di 240 euro, suddiviso in 48 rate da 5 euro, e il cliente disdice la linea quando ne ha pagate soltanto 20, la cessazione del servizio non comporta normalmente l’azzeramento delle 28 rate ancora mancanti.
Quelle somme rappresentano, almeno in linea di principio, il prezzo residuo di un bene acquistato e non una penale per avere cambiato operatore.
È quindi possibile che il cliente non debba pagare alcun costo di disattivazione ma continui, nello stesso tempo, a dover corrispondere le rate del modem.
Questa distinzione è essenziale per valutare correttamente la fattura successiva alla disdetta.
L’operatore non dovrebbe però pretendere automaticamente tutte le rate in un’unica soluzione
Il fatto che le rate residue siano dovute non significa che l’operatore possa sempre pretendere immediatamente l’intero importo ancora da pagare.
Il Regolamento AGCOM approvato con delibera n. 307/23/CONS ha chiarito espressamente che, in caso di disdetta o recesso dal contratto principale, la prosecuzione del piano di rateizzazione costituisce la modalità da applicare di default.
È il cliente che può scegliere, se lo preferisce, di pagare in un’unica soluzione tutto il residuo.
Questo principio è particolarmente importante perché modifica radicalmente la prospettiva della contestazione.
Se rimangono, ad esempio, 180 euro di modem da pagare, il consumatore non può necessariamente sostenere che quei 180 euro siano inesistenti. Può però contestare che l’operatore glieli abbia richiesti tutti immediatamente se egli non aveva domandato di estinguere anticipatamente il piano rateale.
La questione, quindi, può non riguardare l’esistenza del debito, ma la sua esigibilità immediata in un’unica soluzione.
AGCOM ha espressamente chiarito che l’operatore deve mantenere di default il pagamento delle rate residue secondo il piano originariamente sottoscritto, fatta salva la volontà del cliente di saldare anticipatamente il rimanente importo.
Una fattura finale con tutte le rate del modem può quindi essere contestata
Si consideri il caso di un cliente che paghi 5 euro al mese per un modem e abbia ancora ventiquattro rate residue.
Dopo il passaggio a un altro operatore riceve una fattura finale nella quale compaiono immediatamente 120 euro.
Se il cliente non aveva chiesto di estinguere anticipatamente il piano, l’addebito merita una contestazione.
Il punto non consiste necessariamente nell’affermare che i 120 euro non siano mai dovuti. Se il modem era stato realmente acquistato a rate, il prezzo residuo continua normalmente a gravare sull’acquirente.
Ciò che può essere contestato è l’anticipazione forzata del pagamento.
Il cliente può quindi chiedere che venga ripristinato il piano rateale originario, con storno dell’addebito in unica soluzione e prosecuzione delle rate secondo la periodicità concordata.
È una distinzione particolarmente importante perché consente di formulare il reclamo correttamente: non “non devo pagare il modem”, quando il modem è stato effettivamente acquistato, ma “non ho mai richiesto l’addebito anticipato di tutte le rate residue”.
Se il modem è di proprietà del cliente, normalmente non può semplicemente restituirlo per cancellare il debito
Un altro equivoco molto frequente riguarda la possibilità di restituire il modem.
Se il dispositivo è stato acquistato e la proprietà è già passata al consumatore, non esiste necessariamente un diritto generalizzato a riconsegnarlo al gestore dopo la disdetta e liberarsi dalle rate residue.
AGCOM ha espressamente distinto questa situazione dai casi di comodato e noleggio.
Quando vi è stato un vero trasferimento della proprietà mediante acquisto rateale, il cliente è proprietario dell’apparato e, proprio per questo, ha il diritto di trattenerlo. La conseguenza speculare è che rimane tenuto a corrisponderne il prezzo secondo il piano concordato.
La possibilità di scegliere se mantenere oppure restituire l’apparato riguarda invece, in particolare, situazioni nelle quali la proprietà non sia stata già definitivamente trasferita.
Non è quindi corretto inviare autonomamente alla compagnia un modem acquistato sperando che la restituzione determini automaticamente la cancellazione delle rate.
Prima di procedere è necessario verificare il contratto.
Se il modem era in comodato, la situazione è completamente diversa
Quando il modem viene fornito in comodato d’uso, il cliente non ne acquista la proprietà.
L’apparato rimane appartenente all’operatore e viene semplicemente messo a disposizione dell’utente per tutta la durata del rapporto.
Una volta cessato il contratto, può quindi sorgere l’obbligo di restituire il dispositivo secondo i tempi e le modalità previsti dalle condizioni contrattuali.
In questo caso non si dovrebbe parlare propriamente di “rate residue per acquistare il modem”, perché non vi è stato alcun acquisto.
Può però essere previsto un importo a carico del cliente qualora l’apparato non venga restituito, venga restituito oltre i termini oppure presenti condizioni incompatibili con quanto previsto dal contratto.
La legittimità di tali somme deve essere valutata sulla base della documentazione contrattuale e della proporzionalità dell’addebito.
Il cliente dovrebbe quindi verificare attentamente l’indirizzo al quale deve essere spedito l’apparato, il termine previsto per la restituzione e gli accessori eventualmente richiesti.
La ricevuta di spedizione deve essere conservata.
Nel noleggio il canone e la proprietà del modem restano distinti
Un’altra fattispecie è quella del noleggio.
In questo caso il cliente paga periodicamente una somma per poter utilizzare l’apparato, senza necessariamente acquistarne la proprietà.
Dopo la cessazione del contratto, il modem può dover essere restituito e il canone di noleggio non dovrebbe continuare indefinitamente una volta correttamente riconsegnato l’apparato e cessato il rapporto secondo le condizioni applicabili.
Se l’operatore continua a fatturare il canone anche dopo avere ricevuto il dispositivo, la relativa voce può essere contestata.
Ancora una volta, quindi, l’espressione commerciale “modem incluso” non è sufficiente per comprendere quale sia la disciplina applicabile.
Occorre leggere il contratto e verificare se si tratta di acquisto, noleggio, comodato oppure fornitura gratuita.
La dicitura “modem incluso” può essere ingannevole se nasconde un vero acquisto rateale
Particolare attenzione merita il modo in cui il modem è stato presentato al momento della sottoscrizione.
Un consumatore potrebbe ricordare che l’offerta veniva pubblicizzata come “fibra 24,90 euro con modem incluso” e scoprire soltanto al momento della disdetta che, secondo l’operatore, aveva in realtà acquistato il dispositivo attraverso quarantotto rate.
In una situazione del genere occorre recuperare la sintesi contrattuale, le condizioni economiche dell’offerta e la documentazione consegnata al momento dell’adesione.
AGCOM impone agli operatori specifici obblighi di trasparenza rispetto alle apparecchiature terminali. Quando modem o router vengono forniti a titolo oneroso, devono risultare chiaramente le relative condizioni economiche. Devono essere distinguibili il prezzo del servizio e quello dell’apparato, nonché il numero e l’importo delle eventuali rate.
Se invece l’apparato veniva effettivamente offerto gratuitamente, devono essere chiaramente rappresentate le condizioni connesse alla sua fornitura.
La distinzione non è formale.
Se l’operatore pretende centinaia di euro sostenendo che esistesse un acquisto rateale del modem, deve poter dimostrare che tale acquisto faceva effettivamente parte del contratto accettato dal cliente e che il relativo costo era stato correttamente comunicato.
L’operatore deve dimostrare il titolo in base al quale pretende le rate
Quando il cliente contesta l’addebito, la compagnia non dovrebbe potersi limitare ad affermare genericamente che “le rate modem sono previste dall’offerta”.
Deve essere possibile individuare il contratto, il prezzo dell’apparato, il numero complessivo delle rate, quelle già pagate e quelle residue.
Se il cliente sostiene di non avere mai acquistato il modem, assume particolare importanza la documentazione relativa alla conclusione del contratto.
Questo è ancora più rilevante per i contratti conclusi telefonicamente o attraverso procedure digitali, nei quali il cliente può non aver materialmente firmato un modulo cartaceo.
In una controversia, la compagnia deve poter ricostruire il rapporto contrattuale e dimostrare la base giuridica dell’importo che pretende.
Un semplice codice inserito in fattura non sostituisce la prova dell’obbligazione.
“Modem gratuito” e “modem rateizzato con sconto equivalente” non sono necessariamente la stessa cosa
Alcune offerte commerciali utilizzano strutture economiche più complesse.
Il modem potrebbe formalmente avere un prezzo rateizzato, ma contemporaneamente essere riconosciuto al cliente uno sconto mensile di importo corrispondente, con il risultato che durante la permanenza con l’operatore il costo effettivo dell’apparato appare pari a zero.
Al momento della cessazione, però, potrebbe venir meno lo sconto e potrebbero essere richieste le rate residue.
Una simile configurazione deve essere esaminata attentamente.
Occorre verificare se il consumatore fosse stato chiaramente informato, prima della conclusione del contratto, che la gratuità dell’apparato dipendeva dalla permanenza nel rapporto e quali conseguenze economiche avrebbe prodotto il recesso.
Non è sufficiente, sul piano della trasparenza, utilizzare nella pubblicità una formula capace di far ritenere il modem definitivamente gratuito e relegare l’esistenza di un significativo costo residuo in condizioni contrattuali difficilmente percepibili.
La questione diventa quindi non soltanto quella dell’esistenza delle rate, ma della corretta rappresentazione economica dell’offerta al consumatore.
Il diritto al “modem libero” non significa che qualsiasi modem dell’operatore sia gratuito
Nel mercato della connettività opera da anni il principio della libertà di scelta delle apparecchiature terminali.
L’utente deve poter utilizzare, nei limiti tecnici applicabili, un modem o router scelto autonomamente e l’operatore deve fornire le informazioni necessarie per permetterne la configurazione.
La disciplina AGCOM sul cosiddetto modem libero impedisce quindi che il cliente sia costretto ad utilizzare esclusivamente l’apparato commercializzato dal gestore.
Questo principio, tuttavia, non deve essere interpretato nel senso che chi abbia liberamente scelto di acquistare il modem dell’operatore possa successivamente pretendere di non pagarne il prezzo.
Le due questioni sono differenti.
La libertà di scegliere il proprio apparato opera al momento della sottoscrizione e durante il rapporto; se il consumatore ha invece volontariamente acquistato un terminale dell’operatore alle condizioni chiaramente indicate, resta applicabile il contratto relativo alla vendita del bene.
Dopo ventiquattro mesi le rate del modem possono ancora esistere
Il Regolamento AGCOM vigente riconosce, per i contratti ai quali si applica la relativa disciplina, il diritto dell’utente, trascorso il ventiquattresimo mese, di recedere dal contratto di comunicazione elettronica in qualsiasi momento con un preavviso massimo di un mese, senza penali e senza costi di disattivazione.
Questo non significa però che al ventiquattresimo mese scompaiano automaticamente le rate dell’apparato.
La normativa consente infatti, con il consenso del cliente, che un’apparecchiatura terminale venga rateizzata per un periodo anche superiore alla durata del contratto principale.
Pertanto, un cliente potrebbe trovarsi nella seguente situazione: il contratto telefonico ha superato ventiquattro mesi e può essere chiuso senza costi di disattivazione, ma il modem era stato acquistato in quarantotto rate e ne rimangono ancora alcune da pagare.
In questo caso la libertà di cessare il servizio non viene meno.
Il cliente può cambiare operatore, ma il piano relativo al bene acquistato può continuare autonomamente.
La rateizzazione del modem non può diventare un vincolo occulto alla permanenza con l’operatore
Proprio per evitare che la vendita del modem diventi un meccanismo di fidelizzazione forzata, la disciplina europea e quella AGCOM separano la durata del servizio dal pagamento degli apparati supplementari.
La sottoscrizione di un modem o di un altro terminale non deve trasformarsi automaticamente in una proroga della durata del contratto di telecomunicazioni.
Se il servizio può essere cessato, il fatto che rimangano rate dell’apparato non autorizza l’operatore a sostenere che il cliente debba mantenere la linea fino al pagamento dell’ultima rata.
Il rapporto funziona esattamente nella direzione opposta: la linea può cessare, mentre il pagamento del bene continua separatamente.
È proprio la possibilità di proseguire il piano rateale dopo la disdetta che impedisce alla vendita dell’apparato di trasformarsi in un vincolo di permanenza.
Cosa succede se la disdetta deriva da un aumento unilaterale del canone
Una delle situazioni più delicate si verifica quando il cliente non lascia spontaneamente la compagnia, ma esercita il diritto di recesso perché l’operatore ha modificato unilateralmente il contratto.
In caso di rimodulazione peggiorativa, il cliente può recedere o cambiare gestore senza penali e senza costi di disattivazione nei termini previsti dalla normativa.
Questo principio, tuttavia, non elimina automaticamente il prezzo residuo di un modem realmente acquistato.
AGCOM ha espressamente chiarito che, nei casi nei quali l’utente abbia diritto a recedere gratuitamente a seguito di modifica unilaterale delle condizioni, restano salvi gli eventuali importi collegati alle apparecchiature terminali abbinate al contratto.
Se si tratta di un modem acquistato a rate, il cliente, quale proprietario, lo mantiene e può continuare a corrispondere le rate residue secondo il piano sottoscritto.
La gratuità del recesso riguarda quindi il servizio, non necessariamente il prezzo di un bene già acquistato.
Non è corretto chiamare “penale” ogni rata residua dopo una rimodulazione
Si immagini che il contratto preveda un modem acquistato per 240 euro in quarantotto rate da 5 euro.
Dopo venti mesi l’operatore aumenta unilateralmente il canone.
Il consumatore non accetta e cambia gestore esercitando correttamente il diritto di recesso gratuito.
Non possono essergli applicati i normali costi di disattivazione o una penale per avere lasciato anticipatamente il servizio.
Rimangono, tuttavia, ventotto rate del modem, pari complessivamente a 140 euro.
Se l’acquisto era stato validamente concluso, quei 140 euro non rappresentano automaticamente una penale. Sono il prezzo residuo dell’apparato.
Il cliente ha però diritto, secondo la disciplina AGCOM, a mantenere la rateizzazione originaria e non dovrebbe essere costretto a versare l’intera somma immediatamente, salvo propria scelta.
Anche il recesso per prestazioni Internet gravemente inferiori può lasciare in vita il debito del modem
La disciplina riconosce specifiche tutele quando la qualità della connessione risulti significativamente e ripetutamente inferiore rispetto ai parametri contrattualmente garantiti e tale situazione venga verificata secondo gli strumenti previsti.
In presenza dei presupposti, il cliente può avere diritto a recedere dal servizio senza costi.
Anche qui, tuttavia, occorre distinguere il servizio dal terminale.
Il diritto di liberarsi gratuitamente dal contratto di connettività non produce necessariamente l’estinzione del prezzo di un modem che sia stato autonomamente acquistato.
Se invece l’apparato era in comodato o veniva utilizzato ad altro titolo e il contratto ne prevede la restituzione, il cliente potrà riconsegnarlo secondo le condizioni applicabili.
Se il modem è in comodato o noleggio, il cliente deve rispettare scrupolosamente la procedura di restituzione
Molte controversie non nascono dal prezzo del modem ma dalla sua mancata restituzione.
Il cliente comunica la disdetta, mette il dispositivo in un cassetto e mesi dopo riceve una fattura elevata per “mancata restituzione apparato”.
Per evitare questa situazione è necessario verificare immediatamente le condizioni contrattuali.
Non esiste un unico termine universale valido per ogni operatore e per ogni tipologia di contratto. Devono essere controllati i termini specificamente previsti per la riconsegna, l’indirizzo al quale deve essere inviato il modem, gli eventuali punti vendita autorizzati alla restituzione e gli accessori che devono accompagnarlo.
La prova della riconsegna è essenziale.
Una spedizione dovrebbe essere effettuata con modalità che consentano di dimostrare il contenuto, la data e la consegna, conservando ricevute e tracciamento.
Se la restituzione avviene presso un punto vendita, è opportuno pretendere una ricevuta nella quale siano identificati il dispositivo e, se disponibile, il relativo numero seriale.
Un apparato restituito senza prova può diventare un problema probatorio
Nelle controversie telefoniche non è raro che il cliente sostenga di avere restituito il modem e l’operatore affermi di non averlo mai ricevuto.
A distanza di mesi può essere difficile ricostruire cosa sia accaduto.
Per questo motivo la ricevuta non dovrebbe essere considerata un documento marginale.
È preferibile conservarla almeno fino alla completa definizione della posizione contabile e, prudenzialmente, anche oltre, soprattutto quando la fatturazione finale non sia ancora stata emessa.
Il numero seriale dell’apparato può essere particolarmente utile per dimostrare che il dispositivo restituito fosse proprio quello associato all’utenza.
Se l’apparato viene restituito ma continuano gli addebiti, bisogna contestarli immediatamente
Quando il modem non era stato acquistato e viene regolarmente restituito secondo il contratto, eventuali successivi addebiti collegati alla sua mancata riconsegna possono essere contestati.
Il reclamo dovrebbe indicare la data della cessazione, la data della restituzione, il sistema utilizzato per la consegna e il relativo codice di tracciamento.
Alla comunicazione dovrebbe essere allegata la prova della ricezione da parte dell’operatore o del soggetto da questo incaricato.
Non è prudente limitarsi a bloccare l’addebito bancario.
La contestazione formale serve a documentare che la fattura viene rifiutata per una ragione specifica e consente di affrontare correttamente una successiva procedura di conciliazione.
Se l’apparato era effettivamente gratuito non possono comparire improvvisamente rate di acquisto mai pattuite
Quando il contratto qualificava realmente il modem come gratuito e non conteneva un acquisto rateale, l’operatore non può trasformarlo successivamente in un bene a pagamento semplicemente perché il cliente decide di disdire.
Bisogna tuttavia verificare con precisione cosa significasse contrattualmente “gratuito”.
Potrebbe trattarsi di un apparato fornito gratuitamente ma da restituire alla cessazione; potrebbe invece essere stato definitivamente ceduto al cliente; oppure potrebbe esistere un costo rateale compensato da uno sconto condizionato alla permanenza.
Sono configurazioni diverse.
Se l’operatore pretende rate di acquisto, deve poter dimostrare che il cliente abbia effettivamente accettato un acquisto del modem a quel prezzo.
In mancanza di una base contrattuale sufficientemente chiara, l’addebito è contestabile.
Il prezzo del modem deve essere separatamente comprensibile
La trasparenza assume un ruolo particolarmente importante nei cosiddetti pacchetti, nei quali un’unica offerta comprende linea, Internet, modem ed eventualmente ulteriori servizi.
La disciplina AGCOM impone agli operatori di fornire informazioni sulle condizioni economiche relative alle apparecchiature terminali e, quando i singoli elementi sono commercializzati separatamente, di indicarne il prezzo.
Il consumatore deve essere messo in condizione di comprendere se sta pagando 25 euro per la connessione oppure 20 euro per il servizio e ulteriori 5 euro per acquistare un modem.
Questa distinzione diventa decisiva nel momento della cessazione.
Se il costo del terminale era stato occultato nel prezzo complessivo oppure rappresentato in maniera ambigua, la pretesa di rate residue può essere contestata sotto il profilo della trasparenza contrattuale.
Il fatto che il modem oggi valga molto meno non cancella automaticamente il prezzo concordato
Un’altra contestazione frequente riguarda il valore commerciale dell’apparato.
Il cliente potrebbe avere acquistato un modem per 240 euro quattro anni prima e scoprire che oggi un dispositivo equivalente costa 50 euro.
La svalutazione del bene non elimina, di per sé, il prezzo contrattualmente pattuito.
Se si trattava di una valida compravendita e il costo era stato chiaramente comunicato, il fatto che il valore di mercato dell’apparato sia successivamente diminuito non rende automaticamente inesigibili le rate residue.
Diverso sarebbe il problema di una struttura contrattuale ingannevole, di un prezzo non adeguatamente comunicato oppure di condizioni suscettibili di essere contestate secondo la normativa consumeristica.
Non bisogna quindi confondere la convenienza economica dell’acquisto con la validità giuridica dell’obbligazione.
Se il modem non funziona, il cliente non può semplicemente smettere di pagare le rate
Anche un modem difettoso pone un problema distinto.
Quando l’apparato è stato acquistato, il consumatore beneficia delle garanzie applicabili alla conformità dei beni nei rapporti di consumo.
Un dispositivo difettoso può quindi dare luogo ai rimedi previsti dalla normativa, ma ciò non significa che il cliente possa unilateralmente sospendere qualsiasi pagamento senza attivare correttamente le tutele previste.
Occorre contestare il difetto e chiedere il rimedio spettante secondo la disciplina della garanzia legale.
Il problema della conformità del bene e quello della cessazione della linea devono essere tenuti separati.
Anche nel recesso entro quattordici giorni la sorte del modem deve essere verificata separatamente
Quando il contratto è stato concluso online, telefonicamente o fuori dai locali commerciali, il consumatore dispone normalmente del diritto di ripensamento previsto dal Codice del consumo entro quattordici giorni.
Se il modem faceva parte della medesima operazione contrattuale, l’esercizio tempestivo del diritto di recesso può comportare anche l’obbligo di restituire l’apparato secondo la disciplina applicabile.
Questa situazione non deve essere confusa con la normale disdetta effettuata mesi o anni dopo.
Nel recesso di ripensamento, infatti, il consumatore sta sciogliendo il contratto entro il periodo specificamente previsto per i contratti a distanza o fuori dai locali commerciali.
Nella cessazione ordinaria successiva, invece, un bene già validamente acquistato non può essere restituito unilateralmente soltanto perché non serve più.
La rateizzazione non può essere più lunga del contratto senza una valida base negoziale
La normativa consente che il pagamento di un terminale prosegua per un periodo più lungo rispetto alla durata dell’impegno contrattuale relativo al servizio.
Tuttavia, tale meccanismo deve essere chiaramente previsto e accettato.
La sottoscrizione di un’apparecchiatura supplementare non può prorogare automaticamente il contratto principale, salvo che il consumatore abbia espresso specificamente una diversa volontà nei casi consentiti.
Un modem pagato in quarantotto rate non può quindi essere utilizzato come argomento per sostenere che il cliente sia obbligato a mantenere la connessione con lo stesso gestore per quarantotto mesi.
Il cliente può cessare il servizio nei termini previsti e continuare separatamente a pagare il terminale.
Cosa controllare quando arriva la fattura dopo la disdetta
Il punto di partenza deve essere sempre la documentazione.
Occorre confrontare la fattura finale con la sintesi contrattuale e con le condizioni economiche sottoscritte al momento dell’attivazione.
È necessario verificare se l’apparato fosse indicato come acquistato, noleggiato, concesso in comodato o gratuito; quale prezzo fosse attribuito al modem; quante rate fossero previste; quante risultino già corrisposte e quali rimangano effettivamente da pagare.
Se la fattura riporta l’intero residuo in unica soluzione, bisogna inoltre verificare se il cliente avesse realmente chiesto tale modalità.
Una voce generica come “rate modem residue 180 euro” non dovrebbe essere accettata passivamente senza ricostruirne il calcolo.
Se non si trova il contratto, bisogna chiederne copia all’operatore
Può accadere che il rapporto sia stato concluso diversi anni prima e il cliente non conservi più il contratto.
In questo caso è opportuno chiedere all’operatore la documentazione contrattuale relativa all’utenza e, in particolare, quella dalla quale risulterebbe l’acquisto del modem.
La richiesta dovrebbe comprendere la sintesi contrattuale, le condizioni economiche applicabili al momento dell’adesione e gli eventuali documenti relativi al terminale.
Se la compagnia pretende un credito, deve essere in grado di indicare da quale rapporto esso derivi.
La mancanza di documentazione assume ancora maggiore rilevanza quando il cliente neghi espressamente di avere acquistato l’apparato.
Un esempio: modem acquistato realmente a rate
Si immagini un contratto fibra con canone di 24,90 euro e modem acquistato per 240 euro mediante quarantotto rate da 5 euro.
Dopo ventiquattro mesi il cliente cambia operatore.
Ha già pagato 120 euro del modem e ne restano altri 120.
Se l’acquisto era stato validamente concluso, il cliente continua normalmente a dovere i 120 euro residui.
Non significa però che debba pagarli tutti immediatamente.
In assenza di una sua diversa scelta, il gestore deve mantenere il piano rateale e continuare ad addebitare 5 euro al mese per le ventiquattro rate ancora mancanti.
La linea è cessata, ma il rapporto relativo al pagamento del dispositivo continua.
Un secondo esempio: modem in comodato
Si immagini invece che la documentazione contrattuale preveda espressamente un modem in comodato gratuito.
Dopo la disdetta il cliente deve restituirlo entro il termine indicato dall’operatore.
Se effettua correttamente la restituzione e conserva la prova della consegna, non vi sono “rate residue di acquisto” da pagare perché il modem non era stato comprato.
Se successivamente riceve una fattura di 150 euro per mancata restituzione, potrà contestarla allegando la prova della riconsegna.
Qui il problema non riguarda il prezzo di vendita ma il rispetto dell’obbligo restitutorio.
Un terzo esempio: rimodulazione del canone e modem ancora a rate
Un cliente sottoscrive un’offerta con modem acquistato in quarantotto rate.
Dopo diciotto mesi l’operatore comunica un aumento unilaterale del canone.
Il cliente esercita tempestivamente il diritto di recesso e passa a un concorrente.
In questa situazione il precedente gestore non può applicare il normale costo di disattivazione né una penale per la cessazione anticipata derivante dalla rimodulazione.
Rimangono però le rate del modem effettivamente acquistato.
Il cliente potrà continuare a pagarle secondo il piano originario.
L’eventuale addebito in unica soluzione dell’intero residuo, se non richiesto dall’utente, costituisce invece un profilo autonomamente contestabile.
Un quarto esempio: modem pubblicizzato come gratuito ma fatturato dopo il recesso
Si consideri infine un consumatore al quale l’offerta sia stata presentata come “modem gratuito incluso nel prezzo”.
Dopo la cessazione riceve una fattura di 200 euro indicata come “rate modem residue”.
In questa situazione non bisogna concludere immediatamente né che l’operatore abbia ragione né che l’addebito sia certamente illegittimo.
Occorre recuperare il contratto.
Se emerge che il dispositivo era effettivamente acquistato a rate e la gratuità derivava da un meccanismo promozionale chiaramente spiegato, dovrà essere analizzata la disciplina di tale promozione.
Se invece non risulta alcuna vendita del modem, l’operatore dovrà spiegare quale sia il titolo giuridico che giustifica i 200 euro.
È proprio in questi casi che gli obblighi di trasparenza assumono importanza decisiva.
Il reclamo deve contestare la specifica anomalia e non genericamente “le rate modem”
Quando l’importo appare scorretto, il reclamo dovrebbe essere costruito sulla natura concreta del problema.
Se il modem non era mai stato acquistato, deve essere contestata l’esistenza stessa del titolo contrattuale.
Se il modem è stato acquistato ma l’intero residuo è stato addebitato immediatamente, deve essere contestata l’estinzione anticipata non richiesta e domandato il ripristino del piano rateale.
Se il modem era in comodato ed è stato restituito, deve essere allegata la prova della riconsegna.
Se l’importo delle rate non coincide con quello previsto dal contratto, deve essere chiesto il ricalcolo.
Una contestazione precisa è molto più efficace di una formula generica come “non riconosco la fattura”.
Non conviene ignorare la fattura o revocare semplicemente l’addebito
Anche quando la somma appare manifestamente errata, limitarsi a bloccare il pagamento può generare ulteriori problemi.
L’operatore potrebbe considerare la fattura insoluta, avviare procedure di recupero e affidare il credito a soggetti terzi.
È preferibile presentare tempestivamente un reclamo formale e chiedere lo storno o la rettifica della voce contestata.
Se una parte della fattura è pacificamente dovuta e un’altra è controversa, è opportuno distinguere chiaramente i due importi.
La posizione del cliente risulta così documentata e più facilmente difendibile in una successiva procedura davanti al Co.re.com.
Se l’operatore non risolve il problema si può ricorrere a ConciliaWeb
Le controversie relative alle rate del modem, alla mancata restituzione degli apparati e agli addebiti dopo la cessazione rientrano nel contenzioso tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.
Dopo avere presentato un reclamo al gestore, il consumatore può attivare il tentativo di conciliazione attraverso la piattaforma ConciliaWeb nei casi previsti dalla disciplina AGCOM.
Le decisioni dei Co.re.com continuano anche nel 2026 a occuparsi specificamente di controversie aventi ad oggetto proprio le rate residue del modem, a conferma della frequenza del problema.
Nel procedimento è essenziale produrre il contratto, la fattura contestata, la comunicazione di recesso, le eventuali prove di restituzione del dispositivo e i precedenti reclami.
In caso di mancato accordo può essere richiesta la definizione della controversia
Se la conciliazione non conduce a una soluzione, ricorrendone le condizioni l’utente può chiedere la definizione della controversia all’Autorità o al Co.re.com competente.
In tale sede possono essere disposti storni e rimborsi degli importi indebitamente applicati e gli altri provvedimenti rientranti nella competenza dell’Autorità.
Il vero risarcimento degli ulteriori danni civilistici resta invece una questione distinta e, quando non viene raggiunto un accordo, appartiene alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Per una controversia riguardante esclusivamente alcune rate modem, il sistema di conciliazione rappresenta comunque normalmente lo strumento più immediato prima di valutare una causa.
La vera domanda è se il modem sia stato acquistato e a quali condizioni
Alla domanda “ho disdetto il telefono: devo continuare a pagare il modem?” non esiste quindi una risposta unica.
Se il modem è stato realmente acquistato a rate, la risposta è normalmente sì: la cessazione della linea non cancella il prezzo residuo del dispositivo. Il cliente conserva però il diritto di proseguire, di regola, con il piano rateale sottoscritto e non dovrebbe subire automaticamente l’addebito immediato di tutte le rate mancanti.
Se il modem era invece in comodato o in noleggio, può sorgere l’obbligo di restituirlo secondo le condizioni contrattuali e, una volta adempiuto correttamente tale obbligo, non vi sono normalmente rate di acquisto residue.
Se l’apparato era stato indicato come gratuito, bisogna stabilire cosa ciò significasse realmente nel contratto e se esistesse o meno un prezzo rateizzato correttamente comunicato.
Se la cessazione deriva da una modifica unilaterale dell’operatore, il servizio può essere chiuso senza penali e senza costi di disattivazione, ma ciò non estingue automaticamente il prezzo di un modem già acquistato.
Infine, se il gestore pretende l’intero residuo in un’unica soluzione senza che il cliente lo abbia richiesto, il problema non è necessariamente che il modem non debba essere pagato: è che l’operatore non può trasformare unilateralmente un piano rateale ancora in corso in un pagamento immediato dell’intero saldo quando la disciplina riconosce al cliente la facoltà di continuare con le rate originariamente pattuite.
È questa distinzione tra servizio telefonico e proprietà dell’apparato, tra rate dovute e modalità del loro pagamento, tra acquisto e semplice disponibilità del modem che permette di stabilire se la fattura successiva alla disdetta sia corretta oppure debba essere formalmente contestata.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

