Prestito troppo costoso: quando interessi e commissioni possono essere contestati e quando si tratta di un tasso elevato ma lecito
Pagare molti interessi non significa automaticamente che il finanziamento sia illegittimo
Chi sottoscrive un prestito personale, un finanziamento per acquistare un’automobile, una cessione del quinto o una linea di credito revolving può accorgersi, magari soltanto dopo alcuni mesi, che la somma complessivamente da restituire è molto superiore al capitale ricevuto.
Da qui nasce una domanda comprensibile: se gli interessi sono troppo alti, posso contestare il finanziamento e chiedere la restituzione di quanto pagato?
La risposta non dipende dalla semplice percezione che il prestito sia caro.
Un finanziamento può avere un costo elevato e rimanere perfettamente legittimo. Al contrario, un contratto apparentemente caratterizzato da un TAN non particolarmente alto può presentare problemi quando vengono aggiunte commissioni, spese, assicurazioni o altri oneri collegati al credito.
Per valutare seriamente il rapporto bisogna quindi distinguere almeno tre questioni differenti: l’eventuale usurarietà del costo del finanziamento, l’eventuale errata indicazione del TAEG o omissione di costi, e l’eventuale applicazione di somme o condizioni che non trovano adeguato fondamento nel contratto.
Sono problemi diversi e producono conseguenze giuridiche differenti.
Il primo errore consiste nel guardare soltanto il TAN
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, rappresenta essenzialmente il tasso utilizzato per determinare gli interessi del finanziamento.
È un dato importante, ma non esprime necessariamente il costo complessivo sostenuto dal cliente.
Accanto agli interessi possono infatti comparire spese di istruttoria, commissioni, costi di incasso delle rate, intermediazione creditizia, assicurazioni e altri oneri.
Per questo motivo la Banca d’Italia raccomanda al consumatore di guardare soprattutto al TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale, che rappresenta il costo complessivo del credito espresso in percentuale annua e costituisce il principale strumento di confronto tra differenti offerte di finanziamento.
Un prestito con TAN del 10% potrebbe quindi avere un TAEG significativamente superiore.
Il TAEG indica il costo complessivo, ma non è automaticamente il parametro da confrontare con la soglia d’usura
Questo è uno dei punti nei quali si commettono più errori.
TAEG e TEG utilizzato ai fini della disciplina antiusura sono grandezze vicine nella funzione economica, ma non sono indicatori perfettamente sovrapponibili e non vengono necessariamente calcolati secondo gli stessi criteri.
Il TAEG ha principalmente una funzione di trasparenza e comparabilità per il consumatore.
La verifica dell’usura viene invece effettuata attraverso il Tasso Effettivo Globale – TEG del rapporto, calcolato secondo criteri coerenti con le istruzioni utilizzate per la rilevazione dei TEGM e confrontato con il tasso soglia della corretta categoria di operazione.
Di conseguenza non è tecnicamente corretto prendere semplicemente il TAEG scritto nel contratto e confrontarlo meccanicamente con la soglia antiusura.
Occorre effettuare il calcolo con la metodologia corretta.
Che cos’è il tasso soglia dell’usura
La legge n. 108 del 1996 ha introdotto un sistema oggettivo per individuare il limite oltre il quale il costo del credito assume carattere usurario.
La Banca d’Italia rileva trimestralmente, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i Tassi Effettivi Globali Medi – TEGM applicati dagli intermediari alle diverse categorie di finanziamento.
A partire da questi valori viene determinato il cosiddetto tasso soglia.
Per i periodi successivi al 14 maggio 2011, la formula consiste nell’aumentare il TEGM di un quarto e aggiungere ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra tasso medio e soglia non può superare otto punti percentuali.
Il sistema consente quindi di distinguere un finanziamento semplicemente costoso da un finanziamento che supera il limite stabilito dalla legge.
Non esiste un’unica soglia valida per tutti i prestiti
Un altro errore molto frequente consiste nel cercare su Internet “tasso usura 2026” e applicare quel valore a qualsiasi contratto.
Le soglie cambiano in funzione della categoria dell’operazione e, in alcuni casi, anche della classe di importo.
Un prestito personale non viene confrontato con la stessa soglia prevista per una cessione del quinto.
Un credito revolving non viene confrontato con quella di un mutuo ipotecario.
Un finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene appartiene a una categoria diversa dal credito personale.
La classificazione corretta è quindi il primo passaggio indispensabile.
Le soglie vigenti nel terzo trimestre 2026 mostrano quanto possano differire le categorie
Dal 1° luglio al 30 settembre 2026, il tasso soglia per il credito personale è pari al 18,60%, mentre per il credito finalizzato è pari al 17,7125%.
Per il credito revolving la soglia raggiunge invece il 24,21%.
Per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione la soglia è pari al 21,3375% per importi fino a 15.000 euro e al 15,9625% per quelli superiori.
Per i finanziamenti con utilizzo di carte di credito il limite è pari al 18,825%.
La differenza è evidente.
Un costo effettivo del 20% sarebbe superiore alla soglia attuale di un credito personale, ma non necessariamente a quella di un credito revolving.
Questo esempio dimostra perché non sia possibile valutare un prestito soltanto leggendo una percentuale.
Le soglie di oggi non servono per giudicare automaticamente un prestito firmato anni fa
Questo principio è ancora più importante.
Se il consumatore ha sottoscritto il finanziamento nel 2022, non bisogna confrontare il tasso pattuito con la soglia del settembre 2026.
La legge stabilisce infatti che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, il carattere usurario degli interessi deve essere valutato nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento.
Bisogna pertanto recuperare il decreto ministeriale vigente nel trimestre in cui il contratto è stato stipulato e utilizzare la categoria applicabile a quella specifica operazione.
La cosiddetta “usura sopravvenuta” non trasforma automaticamente un contratto lecito in un contratto usurario
Può verificarsi che un tasso fosse inferiore alla soglia al momento della sottoscrizione e che, anni dopo, per effetto della riduzione dei tassi medi di mercato, diventi superiore alle nuove soglie.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso che questo fenomeno determini automaticamente nullità o inefficacia della clausola originariamente lecita.
Per i finanziamenti con piano di ammortamento predefinito, la Banca d’Italia ricorda coerentemente che la verifica sul rispetto della soglia viene effettuata al momento della stipulazione, quando viene stabilita la misura degli interessi.
Non è quindi sufficiente confrontare la propria vecchia rata con i tassi oggi normalmente praticati dalle banche.
Per il credito revolving la verifica presenta caratteristiche differenti
Le linee di credito flessibili meritano un discorso autonomo.
La Banca d’Italia distingue i finanziamenti con piano di ammortamento predefinito dalle operazioni a utilizzo flessibile.
In queste ultime — fra le quali rientra il credito revolving — il costo può variare nel tempo in funzione dell’utilizzo e delle condizioni applicate; le istruzioni antiusura prevedono quindi verifiche periodiche coerenti con la natura del rapporto.
Questo significa che l’analisi di una carta revolving non dovrebbe essere effettuata con lo stesso metodo utilizzato per un normale prestito personale a sessanta rate.
Per verificare l’usura bisogna considerare anche diversi costi collegati al finanziamento
L’articolo 644 del codice penale prevede che, nella determinazione del tasso usurario, si tenga conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse.
Le istruzioni della Banca d’Italia comprendono nel TEG, tra l’altro, le spese di istruttoria, quelle di chiusura della pratica, determinati costi di riscossione delle rate, il costo della mediazione creditizia e, in presenza delle condizioni previste, determinate coperture assicurative collegate al credito.
Di conseguenza il controllo non può essere effettuato guardando esclusivamente il tasso nominale.
Anche la polizza assicurativa può incidere sul costo effettivo
Si pensi a un prestito di 15.000 euro.
Il TAN è del 12%, apparentemente molto inferiore alla soglia applicabile.
Il cliente deve però sostenere 1.500 euro di premio assicurativo, 700 euro di istruttoria e ulteriori commissioni per ottenere il finanziamento.
Se tali oneri risultano collegati all’erogazione secondo i criteri rilevanti per il calcolo del TEG, possono incidere sulla verifica antiusura.
La sola lettura del TAN potrebbe quindi fornire un risultato completamente fuorviante.
Non tutte le polizze entrano automaticamente nel calcolo
Anche su questo punto bisogna evitare automatismi.
Non qualsiasi assicurazione acquistata contemporaneamente a un prestito deve necessariamente essere inclusa nel TEG.
Le istruzioni della Banca d’Italia attribuiscono rilievo alle coperture destinate ad assicurare il rimborso del credito o tutelare i diritti del creditore quando la loro conclusione sia contestuale alla concessione del finanziamento oppure obbligatoria per ottenere il credito o le condizioni contrattuali offerte.
Bisogna quindi esaminare il rapporto concreto tra polizza e finanziamento.
Anche le commissioni del mediatore creditizio possono avere rilievo
Molti prestiti vengono ottenuti attraverso un mediatore.
Il cliente potrebbe versare una commissione separata rispetto a quella richiesta dalla finanziaria.
Quando il costo è direttamente collegato all’attività di mediazione per ottenere il finanziamento, le istruzioni antiusura ne prevedono la considerazione nel calcolo del TEG secondo le condizioni applicabili.
Un prestito apparentemente meno costoso può quindi diventare significativamente più oneroso dopo avere sommato le commissioni sostenute per ottenerlo.
Imposte e tasse seguono invece un trattamento differente
La legge esclude espressamente dal calcolo antiusura le spese per imposte e tasse.
È un ulteriore motivo per cui il TAEG utilizzato a fini di trasparenza e il TEG utilizzato per la verifica dell’usura non devono essere confusi.
La presenza di una voce nel costo complessivo sostenuto dal cliente non significa automaticamente che debba essere trattata allo stesso modo in ciascun indicatore.
Il superamento della soglia produce conseguenze civili estremamente rilevanti
L’articolo 1815, secondo comma, del codice civile stabilisce una sanzione particolarmente incisiva: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La disposizione costituisce uno dei principali strumenti di protezione del debitore.
Quando il tasso corrispettivo di un prestito risulti usurario al momento della pattuizione, non si tratta quindi semplicemente di ridurlo fino alla soglia.
La conseguenza prevista dalla norma è molto più severa.
Il cliente continuerà naturalmente a dover restituire il capitale effettivamente ricevuto, ma il regime degli interessi può essere radicalmente inciso dalla nullità prevista dalla legge.
Non significa però che basti una perizia nella quale compare la parola “usura”
Le contestazioni in questa materia sono altamente tecniche.
Una perizia può produrre un falso positivo se utilizza la categoria sbagliata, la soglia di un trimestre differente, somma componenti che non devono essere sommate oppure confronta TAEG e tasso soglia senza rispettare le regole di omogeneità.
Prima di inviare una diffida alla finanziaria è quindi necessario controllare attentamente il metodo utilizzato.
Una percentuale calcolata in maniera giuridicamente errata non acquisisce valore soltanto perché viene riportata in una relazione tecnica.
Gli interessi di mora sono anch’essi soggetti alla disciplina antiusura
Un prestito può avere un tasso ordinario perfettamente lecito ma prevedere interessi molto elevati in caso di ritardato pagamento.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che anche gli interessi moratori sono sottoposti alla disciplina antiusura.
La loro verifica deve però essere effettuata con un metodo specifico.
I TEGM ordinari pubblicati dal Ministero non comprendono infatti gli interessi di mora, proprio perché questi sorgono soltanto in caso di inadempimento.
Non bisogna sommare semplicemente tasso ordinario e mora
Questa è una delle formule errate più diffuse nelle contestazioni bancarie.
Se il prestito prevede un TAN del 10% e un interesse di mora pari al tasso ordinario maggiorato di quattro punti, non è corretto affermare automaticamente che il “tasso totale” sia 24% sommando 10 + 14.
Gli interessi corrispettivi e quelli moratori hanno presupposti differenti e la verifica dell’usura della mora deve essere effettuata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
Quando i decreti ministeriali riportano la maggiorazione media dei tassi di mora, la Cassazione prende in considerazione il TEGM della categoria aumentato della relativa maggiorazione media e applica successivamente il meccanismo previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996.
Nel terzo trimestre 2026 il decreto indica una maggiorazione media di 3,1 punti per gli “altri prestiti”
Il decreto ministeriale valido dal 1° luglio al 30 settembre 2026 precisa che, secondo l’ultima rilevazione statistica, i tassi di mora pattuiti presentano rispetto ai tassi corrispettivi una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari ultraquinquennali, 4,1 punti per il leasing e 3,1 punti per il complesso degli altri prestiti.
Questo dato non deve essere confuso con un interesse che la banca possa automaticamente aggiungere.
Serve, tra l’altro, alla valutazione tecnica del rapporto tra mora e disciplina antiusura.
Se soltanto la mora è usuraria, il prestito non diventa automaticamente gratuito
Anche qui occorre una distinzione importante.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’usurarietà degli interessi moratori determina la caducazione della pattuita misura usuraria della mora, ma non comporta necessariamente la cancellazione degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.
In caso di inadempimento continuano infatti ad assumere rilievo, secondo la ricostruzione della Cassazione, gli interessi corrispettivi leciti ai sensi dell’articolo 1224, primo comma, del codice civile.
È quindi giuridicamente scorretto sostenere che una mora eccessiva renda automaticamente gratuito tutto il prestito.
Nel contratto con il consumatore una mora eccessiva può porre anche un problema di clausola abusiva
La questione non si esaurisce necessariamente nella legge antiusura.
La Cassazione ha riconosciuto che, nei rapporti con i consumatori, una clausola relativa agli interessi moratori può essere esaminata anche attraverso la disciplina delle clausole abusive prevista dal Codice del consumo.
La valutazione segue presupposti differenti rispetto all’usura.
Questo è importante perché una clausola potrebbe essere contestabile sotto il profilo consumeristico anche quando il problema non coincida perfettamente con il superamento della soglia antiusura.
Un tasso elevato ma inferiore alla soglia non è automaticamente illecito
Supponiamo che, nel trimestre corretto, la soglia applicabile al prestito personale sia del 18,60% e che il TEG correttamente determinato sia pari al 17%.
Il prestito è certamente costoso.
Ma, sulla base del solo confronto oggettivo con la soglia, non può essere qualificato come usurario.
Il sistema della legge n. 108 del 1996 non vieta genericamente i finanziamenti “cari”.
Vieta il superamento della soglia determinata secondo la legge e contempla inoltre la diversa ipotesi dell’usura cosiddetta “in concreto”.
Esiste infatti anche la cosiddetta usura in concreto
L’articolo 644 del codice penale contempla anche interessi, vantaggi o compensi che, pur inferiori alla soglia oggettiva, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi medi praticati per operazioni similari, quando chi li abbia dati o promessi si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Si tratta però di una fattispecie ben più complessa da dimostrare.
Non basta sostenere che il tasso fosse superiore alla media.
Devono ricorrere gli ulteriori presupposti stabiliti dalla legge.
Non rappresenta quindi una scorciatoia attraverso la quale qualificare come usurario qualsiasi finanziamento economicamente svantaggioso.
Un’altra questione completamente diversa riguarda il TAEG sbagliato
Il prestito potrebbe non superare alcuna soglia antiusura e presentare comunque una violazione rilevante.
Si pensi al caso in cui nella documentazione precontrattuale e contrattuale venga indicato un TAEG del 9%, mentre il costo reale dell’operazione risulti sensibilmente superiore perché determinate commissioni o costi obbligatori non sono stati correttamente considerati.
Il Testo Unico Bancario contiene specifiche conseguenze per i contratti di credito ai consumatori quando costi a carico del consumatore siano stati omessi o inseriti in modo non corretto nel TAEG secondo le condizioni previste dall’articolo 125-bis.
La contestazione, in questo caso, non è necessariamente una contestazione di usura.
È una contestazione di trasparenza e correttezza del costo del credito.
L’articolo 125-bis TUB prevede conseguenze molto severe in determinate ipotesi
Il Testo Unico Bancario stabilisce che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Prevede inoltre la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore che, nei casi contemplati dalla norma, non siano stati inclusi oppure siano stati inclusi in maniera non corretta nel TAEG indicato nella documentazione precontrattuale.
La nullità della singola clausola non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto.
Le conseguenze concrete devono quindi essere individuate verificando quale informazione o costo manchi e quale disciplina temporale sia applicabile al contratto.
Un TAEG sbagliato non significa automaticamente che l’intero prestito sia nullo
Anche su questo tema circolano affermazioni eccessivamente semplicistiche.
La disciplina distingue la nullità di determinate clausole dalla nullità dell’intero contratto.
L’articolo 125-bis prevede la nullità dell’intero rapporto soltanto in specifiche ipotesi di mancanza delle informazioni essenziali individuate dalla legge.
Quando invece il problema riguarda determinate clausole di costo o l’indicazione del TAEG, devono essere applicate le specifiche conseguenze stabilite dalla norma.
Non è quindi corretto sostenere che “TAEG errato = finanziamento nullo”.
Il SECCI è il primo documento da confrontare con il contratto
Prima della stipulazione di un credito ai consumatori, l’intermediario deve fornire al cliente il documento standard denominato SECCI – Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.
Nel SECCI devono essere riportate le principali caratteristiche economiche dell’operazione, compresi importo, durata, rate, costi e TAEG.
Quando il cliente ritiene che il prestito sia eccessivamente costoso, uno dei primi controlli consiste quindi nel confrontare:
quanto veniva prospettato nel SECCI;
quanto è riportato nel contratto;
quanto è stato effettivamente addebitato.
La differenza tra questi tre livelli può far emergere il problema reale.
La pubblicità del prestito può essere rilevante
Il consumatore potrebbe essere stato attratto da una comunicazione del tipo “prestito al 4,90%”, per poi scoprire che il costo effettivo complessivo è molto superiore.
Non significa automaticamente che vi sia un illecito: potrebbe trattarsi del TAN correttamente indicato insieme al TAEG.
Se però la comunicazione complessiva enfatizza un tasso senza rendere correttamente percepibili i costi effettivi, possono entrare in gioco tanto le norme sulla trasparenza bancaria quanto quelle sulle pratiche commerciali scorrette.
Per questo è opportuno conservare anche preventivi, pubblicità e simulazioni ricevute prima della firma.
“Rata bassa” non significa “prestito conveniente”
Una finanziaria può ridurre l’importo mensile aumentando notevolmente la durata.
Un prestito da 15.000 euro restituito in cinque anni e uno restituito in dieci anni possono avere rate molto differenti, ma il secondo può determinare un costo complessivo assai maggiore.
Il consumatore dovrebbe quindi guardare sempre anche all’importo totale dovuto, non alla sola rata.
Il problema giuridico nasce quando questi elementi non vengono correttamente comunicati o quando i costi applicati differiscono da quelli pattuiti.
Il credito revolving merita particolare cautela
Le carte revolving costituiscono uno dei prodotti nei quali la percezione del costo può essere particolarmente difficile.
Il cliente utilizza una somma e la restituisce attraverso rate mensili, ma la disponibilità può ricostituirsi e essere utilizzata nuovamente.
Una rata apparentemente piccola può comprendere una quota interessi significativa e ridurre il capitale molto lentamente.
Non sorprende quindi che il TEGM del credito revolving sia storicamente più elevato rispetto a quello dei prestiti personali.
Nel terzo trimestre 2026, ad esempio, il TEGM del revolving è pari al 16,21% e la relativa soglia antiusura al 24,21%.
Un tasso del 20% appare molto elevato ma non è, per questo solo dato e in questo trimestre, automaticamente usurario per un credito revolving.
La cessione del quinto deve essere analizzata come categoria autonoma
Anche la cessione del quinto dello stipendio o della pensione possiede proprie soglie.
Nel terzo trimestre 2026 la soglia è del 21,3375% per importi fino a 15.000 euro e del 15,9625% per importi superiori.
Questo esempio mostra quanto possa essere sbagliato applicare indistintamente la soglia del credito personale a qualsiasi prestito ottenuto da un consumatore.
Nella cessione del quinto, inoltre, assumono particolare importanza le commissioni, i costi assicurativi e le somme restituibili in caso di estinzione anticipata.
Anche l’estinzione anticipata può ridurre il costo di un prestito troppo oneroso
Un finanziamento perfettamente valido può comunque essere economicamente poco conveniente.
In questo caso la soluzione non deve essere necessariamente cercata attraverso una contestazione di usura priva di fondamento.
Il consumatore può valutare l’estinzione anticipata.
Nel credito ai consumatori il Testo Unico Bancario riconosce il diritto al rimborso anticipato e, nei casi previsti, alla riduzione del costo totale del credito relativa alla durata residua.
Per molti finanziamenti la verifica del conteggio estintivo rappresenta quindi un’alternativa concreta quando l’obiettivo principale è ridurre il costo futuro.
Nei primi quattordici giorni può esistere anche il diritto di recesso
Per i contratti di credito ai consumatori che rientrano nella relativa disciplina, il consumatore dispone normalmente di un termine di quattordici giorni per recedere secondo le condizioni previste dall’articolo 125-ter TUB.
Se ci si accorge immediatamente che il prestito è molto più costoso di quanto immaginato, è quindi essenziale verificare se il termine sia ancora aperto.
Non è necessario attendere mesi e poi cercare una causa di invalidità che potrebbe non esistere.
Se il finanziamento è già in corso da anni bisogna prima acquisire tutti i documenti
Una contestazione seria dovrebbe partire almeno dal contratto, dal SECCI o dalla documentazione precontrattuale disponibile, dal piano di ammortamento, dal conteggio delle rate pagate e dall’indicazione di eventuali assicurazioni e commissioni.
Quando il cliente non possiede più la documentazione, è opportuno richiederla all’intermediario.
Una perizia effettuata senza conoscere esattamente le condizioni del contratto rischia di produrre risultati inutilizzabili.
Il piano di ammortamento da solo non dimostra l’usura
Il cliente può notare che, nelle prime rate, una parte molto elevata del pagamento è costituita da interessi e una quota minore da capitale.
Questo accade normalmente nei piani di ammortamento comunemente utilizzati, soprattutto nella fase iniziale.
La circostanza, da sola, non dimostra che gli interessi siano usurari.
L’usura viene verificata attraverso il TEG e il confronto con la soglia applicabile secondo la normativa.
L’incidenza della quota interessi nelle singole rate è un problema diverso.
Anche l’ammortamento “alla francese” non è automaticamente illegittimo
Molti finanziamenti utilizzano un piano di ammortamento a rata costante comunemente definito “alla francese”.
La semplice utilizzazione di questo sistema non consente di affermare automaticamente che vi siano anatocismo, indeterminatezza o interessi non dovuti.
La validità del rapporto deve essere valutata sulla base delle concrete clausole contrattuali, dei criteri di calcolo e della trasparenza delle condizioni economiche.
È quindi prudente diffidare delle verifiche che promettono automaticamente rimborsi soltanto perché nel piano compare la formula “ammortamento alla francese”.
Anche l’anatocismo è una questione diversa dall’usura
Usura e anatocismo vengono spesso utilizzati come sinonimi nelle contestazioni bancarie, ma disciplinano fenomeni differenti.
L’usura riguarda il costo del credito rispetto ai limiti stabiliti dalla legge.
L’anatocismo riguarda la produzione di interessi su interessi e segue una disciplina autonoma.
Un prestito può presentare un problema di usura senza alcun problema di anatocismo e viceversa.
Una contestazione efficace deve individuare esattamente quale vizio si sta facendo valere.
La finanziaria non può addebitare costi non previsti dal contratto
L’articolo 125-bis del Testo Unico Bancario contiene un principio particolarmente utile: nel credito ai consumatori nessuna somma può essere richiesta o addebitata se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Pertanto, anche quando il prestito non sia usurario, il cliente può contestare commissioni o spese che non trovino un chiaro fondamento nel rapporto.
Il problema diventa allora non “il tasso è troppo alto”, ma “questa specifica voce era realmente dovuta?”.
Anche le spese di recupero del credito devono avere un fondamento
Il mancato pagamento delle rate può determinare interessi di mora e costi collegati all’attività di recupero.
Ciò non significa che il creditore possa aggiungere arbitrariamente qualsiasi importo al debito.
Bisogna verificare il contratto, la natura della spesa, la sua effettiva maturazione e le norme applicabili.
Una voce genericamente denominata “spese di recupero” non diventa automaticamente dovuta soltanto perché compare in una lettera della società di recupero crediti.
Non bisogna smettere di pagare le rate soltanto perché si sospetta l’usura
Questo è un comportamento particolarmente rischioso.
Il consumatore può avere una contestazione fondata, ma la semplice convinzione che il tasso sia illegittimo non sospende automaticamente gli obblighi contrattuali.
Interrompere unilateralmente i pagamenti può determinare interessi di mora, decadenza dal beneficio del termine, attività di recupero e segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia.
Prima di sospendere il pagamento è quindi necessario valutare attentamente la strategia giuridica e, se necessario, gli strumenti giudiziali appropriati.
La contestazione deve indicare quale calcolo si ritiene errato
Un reclamo efficace non dovrebbe limitarsi a scrivere:
“gli interessi sono troppo alti e chiedo il rimborso”.
Bisogna spiegare la ragione.
Se si sostiene l’usura, occorre individuare categoria dell’operazione, trimestre rilevante, soglia applicabile e TEG del rapporto.
Se si contesta il TAEG, bisogna indicare quali costi sarebbero stati omessi o calcolati erroneamente.
Se si contesta una commissione, bisogna identificare la voce e spiegare perché non sarebbe dovuta.
La precisione della richiesta è determinante anche per un eventuale successivo ricorso.
Un primo esempio: prestito personale con tasso alto ma sotto soglia
Supponiamo che un prestito personale venga stipulato il 15 settembre 2026.
Il TEG correttamente calcolato è pari al 17,20%.
Nel terzo trimestre 2026 la soglia della categoria “credito personale” è del 18,60%.
Il prestito è certamente costoso, ma non risulta usurario sulla base del mero confronto oggettivo.
Potranno essere verificate altre questioni, come TAEG, trasparenza o costi contrattuali, ma la sola elevata percentuale non consente di applicare l’articolo 1815, secondo comma.
Un secondo esempio: TAN inferiore alla soglia ma costi collegati molto elevati
Il cliente ottiene 10.000 euro con TAN del 14%.
Aggiungendo istruttoria, mediazione e assicurazione obbligatoria, il TEG correttamente determinato supera però la soglia applicabile al momento della stipula.
In questo caso fermarsi al TAN avrebbe impedito di individuare il vero problema.
La legge antiusura considera infatti anche commissioni e spese collegate all’erogazione, secondo i criteri applicabili.
La contestazione può quindi assumere una rilevanza radicalmente diversa.
Un terzo esempio: TAEG dichiarato inferiore al reale
Il contratto indica TAN 9% e TAEG 10,20%.
Una verifica dimostra però che una costosa polizza necessaria per ottenere quelle condizioni non è stata inclusa nel TAEG.
Il TEG antiusura rimane comunque sotto la soglia.
Il problema non è necessariamente l’usura.
Può invece emergere una violazione della disciplina sulla trasparenza del credito ai consumatori e devono essere verificate le conseguenze previste dall’articolo 125-bis TUB.
Un quarto esempio: interessi di mora molto elevati
Il prestito ordinario presenta un tasso perfettamente lecito.
Il contratto stabilisce però una maggiorazione estremamente elevata in caso di ritardo.
La verifica deve essere svolta autonomamente sulla clausola di mora applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite.
Non bisogna sommare aritmeticamente tasso ordinario e tasso di mora.
Se la mora risulta usuraria, le conseguenze riguardano la clausola moratoria secondo la disciplina indicata dalla Cassazione, senza trasformare automaticamente l’intero finanziamento in un prestito gratuito.
Un quinto esempio: prestito vecchio che oggi supera la soglia
Un consumatore ha firmato nel 2018 un prestito con un tasso che, confrontato con le soglie del 2026, appare eccessivo.
Se alla data della sottoscrizione il tasso era entro il limite previsto per quella categoria, la successiva diminuzione delle soglie non determina automaticamente usura sopravvenuta.
La verifica deve essere svolta utilizzando il parametro temporalmente corretto.
Prima di contestare bisogna quindi ricostruire il “costo giuridicamente rilevante”
Il totale delle rate non è sufficiente.
Il TAN non è sufficiente.
Il TAEG, da solo, non è necessariamente sufficiente ai fini antiusura.
Nemmeno la soglia trovata oggi su Internet è sufficiente.
Occorre stabilire quale operazione sia stata stipulata, quando sia stata stipulata, quali costi siano collegati all’erogazione e quale formula debba essere utilizzata.
È questa ricostruzione che trasforma la sensazione di avere sottoscritto un prestito “troppo caro” in una eventuale contestazione giuridicamente sostenibile.
Il reclamo alla banca o alla finanziaria rappresenta il primo passaggio
Quando emergono anomalie, il cliente dovrebbe presentare una contestazione scritta all’intermediario.
È opportuno allegare il contratto, indicare le voci contestate e formulare una richiesta precisa di ricalcolo o restituzione.
Se l’intermediario respinge la domanda o non fornisce una risposta soddisfacente, potranno essere valutati gli ulteriori strumenti disponibili.
È possibile presentare un esposto alla Banca d’Italia
Il cliente può segnalare alla Banca d’Italia comportamenti che ritenga irregolari o scorretti nell’offerta e gestione di finanziamenti.
L’esposto è gratuito e, dal 13 aprile 2026, il Portale dei servizi online della Banca d’Italia costituisce l’unico canale telematico per la sua presentazione; rimangono le modalità non telematiche previste dall’Istituto.
La Banca d’Italia non sostituisce però il giudice nella decisione sulla concreta usurarietà del contratto.
La stessa Autorità precisa che le valutazioni civili e penali sul superamento della soglia nel singolo rapporto spettano all’autorità giudiziaria.
Anche l’Arbitro Bancario Finanziario può avere un ruolo
Molte controversie su finanziamenti, costi e trasparenza possono essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario quando ricorrano i relativi presupposti di competenza.
Prima del ricorso è normalmente necessario avere presentato il reclamo all’intermediario.
L’ABF costituisce una soluzione particolarmente utile quando il problema può essere deciso sulla base della documentazione contrattuale e dei conteggi senza necessità di complesse attività istruttorie tipiche del giudizio ordinario.
Nel 2025, peraltro, la Banca d’Italia ha registrato un aumento di circa l’11% degli esposti riguardanti il credito al consumo, segno di una crescente conflittualità in questo settore.
Le controversie sull’usura più complesse possono richiedere il giudice
Quando è necessario accertare la nullità della clausola, ottenere rilevanti restituzioni, svolgere complesse verifiche tecniche oppure affrontare questioni probatorie controverse, può diventare necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.
In queste situazioni una consulenza contabile può essere importante.
Deve però essere costruita partendo dalla disciplina giuridica corretta.
Il consulente deve sapere quale categoria usare, quale soglia applicare e quali componenti includere.
Il vero controllo deve partire dalla data di firma
Il documento più importante non è l’ultima rata.
È il contratto originario.
La data consente di individuare il trimestre antiusura.
La tipologia permette di individuare la categoria.
Le clausole permettono di ricostruire TAN, mora, commissioni e assicurazioni.
Il SECCI consente di verificare il TAEG rappresentato al cliente.
Il piano di ammortamento e i pagamenti consentono infine di verificare ciò che è stato concretamente applicato.
Senza questa sequenza l’analisi rischia di rimanere puramente teorica.
Posso quindi contestare un prestito perché gli interessi mi sembrano troppo alti?
Il prestito può essere contestato quando emerge una specifica irregolarità, ma il semplice fatto che il costo sia elevato non è sufficiente.
Se il TEG supera la soglia antiusura applicabile alla categoria e al trimestre corretti, può entrare in gioco la gravissima conseguenza prevista dall’articolo 1815, secondo comma, del codice civile.
Se invece il finanziamento rimane sotto soglia ma il TAEG è stato rappresentato in maniera non corretta o determinati costi sono stati omessi, può esistere una diversa contestazione fondata sulle norme di trasparenza del credito ai consumatori.
Se vengono addebitate commissioni non previste dal contratto, può essere chiesta la loro eliminazione indipendentemente dall’usura.
Se il problema riguarda gli interessi di mora, occorre effettuare una verifica specifica senza sommarli meccanicamente agli interessi ordinari.
Se, infine, il prestito è semplicemente molto costoso ma trasparente, correttamente pattuito e inferiore ai limiti di legge, il cliente non può ottenere la cancellazione degli interessi soltanto perché successivamente considera l’operazione poco conveniente.
La domanda decisiva non è “quanto è alto il tasso?”, ma “come è stato costruito il costo del credito?”
È questo il principio conclusivo.
Un prestito deve essere esaminato nella sua interezza.
Bisogna verificare interessi, commissioni, assicurazioni, mediazione, spese di istruttoria, mora e ogni altra componente economicamente collegata.
Bisogna distinguere il TAN dal TAEG e quest’ultimo dal TEG utilizzato per la verifica antiusura.
Bisogna utilizzare la soglia vigente nel trimestre corretto e appartenente alla corretta categoria di finanziamento.
Bisogna evitare la somma indiscriminata di tassi ordinari e moratori.
Bisogna infine distinguere il finanziamento usurario da quello semplicemente oneroso e il problema antiusura dalla diversa violazione della trasparenza.
Nel terzo trimestre 2026, ad esempio, un credito personale incontra una soglia del 18,60%, mentre un revolving arriva al 24,21%: la stessa percentuale può quindi essere illegittima in un prodotto e rimanere sotto la soglia in un altro.
Per il consumatore la tutela più efficace non consiste quindi nell’affidarsi a formule come “se il TAEG supera il 15% il contratto è nullo” o “basta sommare interessi e mora per dimostrare l’usura”.
Entrambe sarebbero affermazioni giuridicamente scorrette.
La verifica seria richiede contratto, data, categoria, costi e metodo di calcolo.
Soltanto dopo questa analisi è possibile stabilire se ci si trovi davanti a un finanziamento costoso ma legittimo, a un contratto con problemi di trasparenza oppure a un rapporto nel quale gli interessi abbiano effettivamente superato il limite stabilito dalla legge.
Ed è soltanto in quest’ultima ipotesi, correttamente dimostrata, che la contestazione può produrre le conseguenze particolarmente incisive previste dalla disciplina antiusura.
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