Multe a Portonaccio: ci risiamo! Il Giudice di pace di Roma condanna nuovamente Roma Capitale per l’inadeguata ed errata diffusione delle informazioni agli utenti della strada
Per anni migliaia di automobilisti romani hanno transitato quotidianamente utilizzando la corsia riservata al servizio pubblico di Via di Portonaccio, sospesa sin dal 2011 a causa di interventi strutturali al manto stradale, che avevano giustificato e legittimato la disattivazione anche del varco di accesso 69, e continuato a transitarvi anche in data successiva al 20 aprile 2017 quando, pur non essendo ancora terminati i lavori in via Tiburtina, la PA ha ristabilito il divieto di transito agli autoveicoli privati attraverso la riattivazione della corsia preferenziale per i mezzi pubblici, omettendo di adeguare la segnaletica stradale (peraltro presente anche durante il periodo di sospensione della corsia); gli utenti, pertanto, hanno continuata ad utilizzare la corsia come avveniva in precedenza.
L’assenza di preventiva ed adeguata segnaletica verticale e l’inidoneità della segnaletica orizzontale, unitamente all’inadeguata e preventiva comunicazione agli utenti della riattivazione della corsia ha comportato che, nel giro di pochi giorni, se non di ore, migliaia di cittadini, e tra questi lo stesso ricorrente, convinti della percorribilità di detta corsia, hanno commesso, involontariamente e inconsapevolmente, le infrazioni contestate.
Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 37736/2018 ha annullato, ad un medico in servizio, ben 5 verbali per violazione al CdS per il passaggio su corsia riservata ai mezzi pubblici.
<<E’ opportuno precisare – dichiara il dott. Camillo Bernardini Presidente Nazionale di ADICU aps – così come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice, di talché incombe a carico della stessa, ex art. 2697 c.c., l’onere di fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei falli impeditivi o estintivi” (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 23/02/2018, n. 4424)>>.
Il Giudice di Pace di Roma ritiene, pertanto, che le sanzioni amministrative irrogate siano illegittime e quindi nulle avendo il comportamento della PA indotto in errore il ricorrente sulla liceità della condotta. Pertanto, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento dei verbali contestati.
<<Questo è solo un esempio – conclude il dott. Bernardini – che deve convincere i cittadini ad avere fiducia nell’intervento delle associazioni di consumatori, attraverso sportelli specializzati come “SOS Equitalia”, attivato da ADICU nazionale. Nonostante tante promesse di trasparenza ed efficienza, c’è ancora molto da fare per un “Amministrazione amica”, giusta e non inutilmente vessatoria, implacabile con chi evade ma comprensiva con chi è in stato di bisogno e vuole soltanto pagare il giusto>>.
Lo sportello “Sos Equitalia” è aperto per raccogliere segnalazioni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 al numero 06/88642693. E’ possibile inoltre inviare una mail per richiedere assistenza all’indirizzo: segreteria@adicu.it, o collegandosi al sito internet www.sosequitalia.com.
Views: 270