Giurisprudenza banche

Corte d’Appello di Milano, Sezione 1, Sentenza del 30 maggio 2023, n. 1770

Nell’ipotesi in cui vengano lamentati degli illeciti accordi tra banche e dunque il parametro Euribor difetta di oggettività e di affidabilità, e che le stesse quotazioni di esso sono nulle, illegittime ed erronee, tali vizi attengono alla genuinità intrinseca del parametro Euribor, rilevato in un determinato periodo, ma tale circostanza non può comportare di per sé la nullità parziale del mutuo, perché il contratto assume quel parametro come un indice esterno oggettivo di riferimento per il calcolo del tasso di interesse. Essa può invece fondare una domanda risarcitoria, qui non azionata, ove sia provato che l’alterazione della rilevazione abbia comportato un danno per il mutuatario.

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