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Installazione di un ascensore in condominio

Il tema dell’installazione di un ascensore in condominio anche a scapito della riduzione della larghezza delle scale è stato affrontato con grande chiarezza dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 396 del 4 febbraio 2025. Si tratta di un caso emblematico che evidenzia il delicato equilibrio tra:

  • il diritto dei singoli condòmini al pari uso delle parti comuni;

  • la necessità di garantire accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, specie per soggetti anziani o disabili;

  • la gestione delle spese condominiali quando l’opera è deliberata a maggioranza ma non accettata da tutti.

Vediamo in dettaglio i punti giuridicamente più rilevanti della vicenda.


1. Contesto del caso: tra innovazione e opposizione

Il caso trae origine da una delibera assembleare approvata a maggioranza in un condominio sito in Campania, in cui si autorizza la realizzazione di un ascensore interno al vano scala. Il progetto, pur risolvendo gravi difficoltà di mobilità per diversi residenti, prevede la riduzione di circa 30 cm della larghezza delle scale comuni, provocando la reazione di alcuni condòmini contrari, che impugnano la delibera.

Questi ultimi sostengono che:

  • la riduzione compromette l’agibilità e la sicurezza delle scale;

  • si tratterebbe di un’opera che lede il diritto al pari uso delle parti comuni, quindi contraria all’art. 1102 c.c.;

  • la ripartizione delle spese dovrebbe essere esclusa per chi non intende avvalersi dell’ascensore.


2. Il principio di legittimità dell’innovazione: accessibilità come interesse prevalente

Il Tribunale riconosce che, ai sensi dell’art. 1120 c.c., l’installazione dell’ascensore costituisce una innovazione legittima quando:

  • non altera la destinazione d’uso della parte comune (scale);

  • non impedisce un uso paritetico agli altri condòmini;

  • è funzionale a migliorare l’accessibilità, specie per le categorie protette.

Secondo il giudice, l’interesse alla mobilità verticale e all’eliminazione delle barriere architettoniche prevale sull’eventuale disagio dovuto alla parziale riduzione delle scale, a condizione che:

  • le scale rimangano fruibili in sicurezza, anche se più strette;

  • non si impedisca l’accesso ai piani o a locali comuni.

Giurisprudenza coerente:

La decisione si colloca in linea con altri precedenti (Cass. civ., sez. II, n. 7938/2017; Cass. civ., n. 3672/2015), che hanno ritenuto legittima l’installazione dell’ascensore anche con modifiche al vano scale, purché non si comprometta l’utilizzo residuo della parte comune.


3. Ripartizione delle spese: il diritto di non contribuire

L’altro punto centrale riguarda la ripartizione delle spese per l’opera deliberata a maggioranza. Il Tribunale chiarisce che:

  • chi si oppone e non intende utilizzare l’ascensore ha il diritto di non partecipare alla spesa, ai sensi dell’art. 1121, comma 3, c.c.;

  • tuttavia, perde il diritto a usufruire dell’impianto, salvo che non decida successivamente di partecipare alle spese (art. 1121, comma 3, parte finale).

In sostanza, si riconosce un diritto di dissociazione economica, ma non un potere di veto sull’opera stessa, se questa è approvata nei termini di legge e non comporta pregiudizi concreti.


4. Il principio del “pari uso” delle parti comuni

Un altro elemento di rilievo nella motivazione della sentenza è l’interpretazione dell’art. 1102 c.c., che tutela il diritto di ciascun condomino all’uso delle parti comuni senza ledere i diritti altrui.

Il Tribunale sottolinea che:

«L’ascensore non deve pregiudicare il diritto al pari uso delle parti condominiali da parte di tutti i condòmini».

Tuttavia, chiarisce che la riduzione minima della scala non equivale a una lesione concreta, se la scala:

  • continua a svolgere la sua funzione,

  • rimane accessibile,

  • non pone problemi di sicurezza certificati.

Questo orientamento richiama anche il principio di proporzionalità, in base al quale l’interesse di alcuni condòmini a migliorare la fruibilità dell’edificio può giustificare un sacrificio minimo e tollerabile per gli altri, purché non si arrivi alla totale inutilizzabilità della parte comune.


5. Rilevanza sociale: invecchiamento della popolazione e barriere architettoniche

Questa sentenza assume una particolare rilevanza anche in chiave sociale e costituzionale, poiché:

  • favorisce l’inclusione delle persone con mobilità ridotta;

  • si ispira ai principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale (artt. 2 e 3 Cost.);

  • valorizza il diritto alla casa e alla fruizione piena degli spazi abitativi, in linea con le normative sull’accessibilità edilizia (L. n. 13/1989 e D.M. 236/1989).


In sintesi

Aspetto Decisione del Trib. Nocera Inf. n. 396/2025
Installazione ascensore Legittima anche con riduzione delle scale
Lesione del pari uso Esclusa se la scala rimane accessibile
Spese Non dovute dai condòmini dissenzienti che non usano l’impianto
Interesse pubblico Prevalente in caso di miglioramento dell’accessibilità
Precedenti Conforme a Cass. 7938/2017 e 3672/2015

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