Polizze infortuni: la prescrizione del diritto all’indennizzo decorre dal giorno del consolidamento dei postumi.
La pronuncia n. 11899 del 6 maggio 2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilievo pratico nel campo delle assicurazioni private: il dies a quo, ovvero il momento iniziale, da cui decorre la prescrizione del diritto all’indennizzo nelle polizze contro gli infortuni che prevedono il risarcimento per postumi permanenti.
La questione si inserisce all’interno del più ampio dibattito interpretativo relativo all’art. 2952 c.c., che stabilisce un termine di due anni per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ma non disciplina espressamente il momento in cui tale termine cominci a decorrere nei casi in cui l’infortunio determini danni permanenti non immediatamente accertabili.
🔍 La vicenda processuale
Il caso riguarda uno studente rimasto ferito a una mano dopo che questa si era impigliata in una porta. L’istituto scolastico frequentato dal ragazzo aveva stipulato una polizza assicurativa per infortuni a favore degli studenti. Dopo l’infortunio:
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I medici certificano la guarigione clinica il 2 gennaio 2010.
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Tuttavia, consigliano un intervento chirurgico correttivo, al quale lo studente si sottopone solo il 1° ottobre 2011.
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Lo studente agisce giudizialmente nel 2012, chiedendo l’indennizzo all’assicurazione.
Il Giudice di Pace accoglie la domanda, ma in appello il Tribunale la rigetta, ritenendo che il diritto fosse prescritto, ritenendo il 2 gennaio 2010 (guarigione clinica) come il dies a quo per la decorrenza del termine.
Lo studente propone ricorso in Cassazione, sostenendo che fino al momento dell’intervento chirurgico non vi fosse una stabilizzazione del danno tale da poter qualificare i postumi come permanenti e accertabili, e quindi che la prescrizione non potesse iniziare a decorrere prima di quella data.
⚖️ La decisione della Cassazione
La Corte, confermando l’orientamento ormai consolidato, accoglie la tesi del ricorrente, affermando che:
Il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo in caso di postumi permanenti decorre non dalla data dell’infortunio, né dalla guarigione clinica, ma dal momento in cui i postumi si sono stabilizzati e possono essere accertati come permanenti.
In altre parole, la decorrenza della prescrizione è subordinata al consolidamento dei postumi, ossia al momento in cui il danno assume i caratteri della permanenza e immutabilità, accertabili medicamente e giuridicamente.
La Suprema Corte richiama a tal proposito l’art. 2935 c.c., che stabilisce il principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: nel caso di postumi permanenti, ciò coincide con il consolidamento degli esiti dell’infortunio.
📌 Implicazioni della pronuncia
Questa decisione ha rilevanti implicazioni:
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Tutela rafforzata dell’assicurato: chi ha subito un infortunio non perde il diritto all’indennizzo per il solo decorso del tempo dalla guarigione clinica, se i postumi permanenti non sono ancora stabilizzati.
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Necessità di valutazione medico-legale accurata: la data del consolidamento dev’essere valutata caso per caso, spesso con ausilio di CTU (consulenza tecnica d’ufficio).
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Chiarezza nei contratti assicurativi: le compagnie devono redigere con cura le clausole relative alla decorrenza dei termini, evitando ambiguità che possano pregiudicare gli assicurati.
🧠 Conclusioni
Con l’ordinanza n. 11899/2025, la Cassazione riafferma un principio importante di equilibrio tra le parti contrattuali nei contratti assicurativi. La decorrenza della prescrizione dalla data del consolidamento dei postumi assicura che il diritto dell’assicurato non venga compromesso da una valutazione prematura della propria condizione clinica. È una scelta interpretativa coerente con la ratio dell’art. 2952 c.c. e con le esigenze di certezza, tutela e proporzionalità proprie del diritto delle assicurazioni.