ADICU

La questione della pubblicazione di foto di figli minori sui social media da parte di un genitore

La questione della pubblicazione di foto di figli minori sui social media da parte di un genitore senza il consenso dell’altro è un tema di crescente attualità, che interseca il diritto alla privacy, il diritto all’immagine del minore e la responsabilità genitoriale. La normativa italiana e la giurisprudenza sono ormai orientate a richiedere il consenso di entrambi i genitori.


Un genitore può postare foto del figlio senza l’ok dell’altro o serve il consenso congiunto?

No, un genitore non può postare foto del figlio minore sui social media senza l’esplicito consenso dell’altro genitore. Anche in caso di separazione o divorzio, dove l’affidamento è spesso condiviso, la responsabilità genitoriale (un tempo “potestà genitoriale”) è esercitata da entrambi i genitori. Tale responsabilità include il diritto e dovere di prendere decisioni di maggiore interesse per i figli congiuntamente, e la diffusione dell’immagine dei minori sui social rientra pienamente in queste decisioni.

La Suprema Corte di Cassazione e numerosi tribunali di merito hanno ribadito la necessità del consenso congiunto per la pubblicazione di immagini dei figli minori online, in quanto la diffusione di tali immagini può avere implicazioni significative per la loro privacy, reputazione e sicurezza futura.


Quali norme vietano di pubblicare foto dei figli senza doppio consenso?

Le norme che vietano la pubblicazione di foto di figli minori senza il consenso di entrambi i genitori derivano da un complesso di principi e disposizioni legislative:

  1. Art. 10 Codice Civile (Abuso dell’immagine altrui): Stabilisce che, qualora l’immagine di una persona sia esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei suoi congiunti, l’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso e condannare al risarcimento dei danni. Il minore, seppur non sempre consapevole, ha diritto a questa tutela.

  2. Art. 2 Costituzione (Diritti inviolabili dell’uomo): Il diritto alla privacy e all’immagine rientrano tra i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione.

  3. Art. 337 ter Codice Civile (Provvedimenti riguardo ai figli): Riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale. Il comma 3 stabilisce che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.” La pubblicazione di foto sui social è considerata una decisione di “maggiore interesse”.

  4. Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, in conformità con il GDPR – Regolamento (UE) 2016/679):

    • Le fotografie sono considerate dati personali.
    • Per il trattamento dei dati personali di minori, il GDPR richiede il consenso del titolare della responsabilità genitoriale. Nello specifico, l’Art. 8 del GDPR fissa a 16 anni l’età minima per il consenso al trattamento dei dati personali da parte del minore stesso (in Italia, è stata ridotta a 14 anni dal D.Lgs. 101/2018). Al di sotto di questa età, è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Essendo la responsabilità congiunta, il consenso dovrà essere di entrambi.
  5. Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (ONU, 1989): Art. 16 tutela il diritto del fanciullo alla protezione della sua vita privata, della sua famiglia, del suo domicilio e della sua corrispondenza, e alla protezione da attacchi illegittimi al suo onore e alla sua reputazione.


Cosa dice la giurisprudenza sulla necessità del consenso di entrambi i genitori?

La giurisprudenza, sia di legittimità (Cassazione) che di merito (Tribunali ordinari e per i minorenni), è pressoché unanime nel richiedere il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione delle foto dei figli minori sui social media.

  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 3088/2021: Sebbene non direttamente sul punto della pubblicazione di foto, questa sentenza ha ribadito l’importanza dell’accordo tra i genitori per le decisioni di “maggiore interesse” per i figli, tra cui rientra la tutela dell’immagine e della riservatezza.
  • Tribunale di Roma, Ordinanza del 23/12/2017: Ha ordinato a un padre di rimuovere le foto dei figli pubblicate su Facebook senza il consenso della madre, sottolineando che la pubblicazione non era coerente con l’interesse della minore e violava i diritti della stessa alla riservatezza.
  • Tribunale di Mantova, Ordinanza del 19/09/2017: Ha ingiunto a una madre di rimuovere tutte le foto dei figli dalla propria pagina Facebook, riconoscendo che la pubblicazione integra una violazione del diritto all’immagine e alla riservatezza dei minori. Il Tribunale ha anche previsto una penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione.

I giudici tendono a considerare la pubblicazione di immagini online come un atto di straordinaria amministrazione o comunque di “maggiore interesse” per il minore, data la potenziale diffusione incontrollata e le conseguenze a lungo termine. La decisione non è lasciata alla discrezionalità del singolo genitore.


Anche il Garante Privacy interviene su foto dei minori online?

Sì, il Garante per la Protezione dei Dati Personali interviene attivamente su questo tema. Il Garante ha più volte ribadito l’importanza della protezione dei dati personali dei minori online, incluse le loro immagini.

  • Vademecum e Linee Guida: Il Garante ha pubblicato diversi vademecum e linee guida per sensibilizzare genitori, scuole e operatori sull’uso consapevole dei social media e sulla protezione della privacy dei minori.
  • Segnalazioni e Ricorsi: I genitori possono rivolgersi al Garante Privacy per segnalare la pubblicazione non autorizzata di foto dei figli. Il Garante può avviare un’istruttoria e, se accerta la violazione, ordinare la rimozione delle immagini e imporre sanzioni amministrative al responsabile del trattamento (in questo caso, il genitore che ha pubblicato senza consenso).

L’intervento del Garante si basa sulle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy, che considerano le fotografie come dati personali e richiedono una base giuridica per il loro trattamento, che nel caso dei minori è il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.


Cosa rischia un genitore che non rispetta queste regole?

Un genitore che pubblica foto del figlio minore sui social senza il consenso dell’altro genitore o in violazione delle normative sulla privacy e sul diritto all’immagine, rischia diverse conseguenze:

  1. Azione legale per la rimozione delle immagini: L’altro genitore può rivolgersi al Giudice Ordinario (Tribunale) o al Tribunale per i Minorenni (in caso di conflitti più gravi sull’esercizio della responsabilità genitoriale) per ottenere un provvedimento d’urgenza che ordini la rimozione delle foto dai social media. Il giudice può anche prevedere una penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione (come nell’ordinanza del Tribunale di Mantova).

  2. Risarcimento del danno: Può essere richiesto un risarcimento del danno (anche non patrimoniale) per la violazione del diritto all’immagine e alla riservatezza del minore, nonché per il pregiudizio subito dall’altro genitore.

  3. Ammonimento o modifica delle condizioni di affidamento: In casi di reiterata violazione o di condotte gravemente pregiudizievoli per il minore, il giudice potrebbe prendere in considerazione la possibilità di un ammonimento al genitore o, nei casi estremi, di una modifica delle condizioni di affidamento o di esercizio della responsabilità genitoriale, qualora la condotta del genitore sia ritenuta non corrispondente al migliore interesse del figlio.

  4. Intervento del Garante Privacy: Come detto, il Garante può ordinare la rimozione delle immagini e applicare sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

  5. Danno alla reputazione del minore: La pubblicazione di foto, anche innocue nell’immediato, può esporre il minore a rischi futuri (es. bullismo, cyberbullismo, pedofilia, utilizzo improprio dell’immagine in età adulta, creazione di una “identità digitale” non voluta o non controllabile). La responsabilità genitoriale implica la protezione da tali rischi.

In conclusione, la prudenza è d’obbligo. La condivisione di immagini di minori sui social media è un atto che deve essere frutto di una decisione ponderata e congiunta di entrambi i genitori, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore alla privacy e all’immagine. In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice, che valuterà sempre l’interesse superiore del minore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.