Ufficio Stampa

AGCM: sanzione di 300.000 euro a Man Project S.r.l. per pratiche commerciali scorrette negli outlet “Coveri Tailor”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento PS12856 accertando che Man Project S.r.l. – società attiva nella vendita di abbigliamento attraverso punti vendita outlet a marchio Coveri Tailor – ha posto in essere pratiche commerciali scorrette, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. A seguito delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 euro.


L’illecito accertato

Secondo l’AGCM, Man Project esponeva sui cartellini dei prodotti:

  • un “prezzo pieno” o “retail” barrato, mai applicato né dalla società né da terzi;

  • un prezzo outlet, in realtà l’unico prezzo effettivamente praticato;

  • in alcuni casi, ulteriori diciture come “prezzo originale”, anch’esse prive di riscontro reale.

L’istruttoria ha accertato che:

  • i capi di abbigliamento Coveri Tailor venduti negli outlet erano realizzati appositamente per la vendita outlet, e non sono mai stati commercializzati nei negozi tradizionali o nelle boutique del marchio;

  • il prezzo “pieno” riportato sulle etichette era un valore fittizio, non fondato su criteri oggettivi o dati di mercato, e inserito al solo fine di far apparire particolarmente conveniente il prezzo outlet;

  • tale prezzo “barrato” era talvolta fissato in misura circa doppia rispetto al prezzo outlet, pur non essendo mai stato praticato sul mercato.

Questa impostazione, osserva l’AGCM, è idonea a indurre il consumatore a credere di acquistare prodotti di marca a forte sconto, come se si trattasse di rimanenze di precedenti collezioni o articoli già venduti nei negozi tradizionali, quando in realtà si tratta di linee prodotte esclusivamente per l’outlet.


Le evidenze raccolte

Durante gli accertamenti ispettivi:

  • sono stati acquisiti i file aziendali di calcolo dei prezzi, dai quali emerge che l’unico prezzo determinato sulla base dei costi e del ricarico è il prezzo outlet, mentre il prezzo “retail” è un valore puramente teorico, scollegato da costi, margini e dati di mercato;

  • sono stati raccolti cartellini ed etichette attestanti la presenza di prezzi “originali” inesistenti e di “valori stimati” privi di qualsiasi fondamento;

  • la stessa società ha ammesso che i prezzi barrati sono stabiliti in relazione a un ipotetico “valore di mercato”, non verificabile, e non rappresentano un prezzo mai applicato in alcun canale di vendita.

L’AGCM ha inoltre escluso che eventuali obblighi contrattuali nei confronti dei proprietari degli outlet (“landlord”) possano giustificare la violazione della normativa a tutela dei consumatori.


Valutazione dell’Autorità

L’AGCM ha ritenuto che:

  • la presenza di prezzi “pieni” fittizi, mai praticati, integra una pratica ingannevole, idonea a falsare la capacità decisionale del consumatore;

  • le informazioni fornite nei negozi attraverso cartelli e avvisi non erano idonee a eliminare l’ambiguità, poiché intervenivano solo dopo che il consumatore era già indotto a percepire la convenienza del prodotto sulla base del cartellino;

  • la pratica è stata posta in essere almeno dal 2023 e risulta ancora in corso.

Per la particolare gravità dell’illecito – legata alla falsità dei prezzi presentati e al rischio di generare un sistematico fraintendimento sulla natura dei prodotti outlet – l’Autorità ha irrogato una sanzione pari a 300.000 euro, ritenuta proporzionata ai ricavi dell’azienda (circa 9,4 milioni di euro nel 2024) e alla finalità deterrente della misura.


Obblighi per la società

Man Project S.r.l. dovrà:

  • pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica;

  • comunicare all’AGCM, entro 90 giorni, le iniziative intraprese per ottemperare al divieto di prosecuzione della pratica;

  • adeguare le modalità di presentazione dei prezzi ai requisiti di trasparenza previsti dal Codice del Consumo.

L’Autorità ricorda che l’inottemperanza al provvedimento può comportare ulteriori sanzioni fino a 10 milioni di euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni.


Tutela dei consumatori

Il provvedimento ribadisce che, anche nel canale outlet:

  • le informazioni sui prezzi devono essere veritiere, trasparenti e verificabili;

  • non è ammesso indicare sconti o riduzioni facendo riferimento a prezzi mai applicati nella realtà commerciale;

  • la percezione del consumatore medio costituisce il parametro centrale nell’accertamento della scorrettezza della pratica.

L’AGCM continuerà a vigilare sulle strategie commerciali degli operatori del settore, affinché le dinamiche promozionali e la struttura dei prezzi garantiscano scelte consapevoli e tutelate.


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