ABF

La rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata di finanziamenti

Nota a delibera tecnico-giuridica – ABF Palermo, Decisione n. 7400 del 29 luglio 2025
Commentata con riferimenti normativi e giurisprudenziali


1. Inquadramento normativo e oggetto del contenzioso

La delibera in esame affronta una tematica ormai centrale nel contenzioso bancario e creditizio, ovvero la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata di finanziamenti, con specifico riferimento a due contratti di cessione del quinto dello stipendio stipulati nel 2019 e 2021, poi estinti rispettivamente nel 2021 e 2024. Il ricorrente ha richiesto il rimborso pro quota degli oneri sostenuti in fase genetica dei contratti, quantificati in € 1.141,36.


2. La validità della quietanza liberatoria

L’intermediario ha eccepito che per il primo contratto il cliente avesse sottoscritto una quietanza liberatoria, dichiarando la rinuncia a ulteriori pretese. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto detta quietanza non idonea a costituire un atto formale di rinuncia, richiamandosi alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017, secondo cui la rinuncia deve essere espressa, specifica e consapevole, con indicazione puntuale delle somme oggetto di abbandono. La semplice dichiarazione generica di soddisfazione non può precludere il diritto alla tutela.

📌 [Cass. civ., Sez. III, n. 18880/2019: “La quietanza liberatoria ha valore confessoria ma non può comportare una rinuncia tacita ai diritti futuri salvo espressa volontà in tal senso”.]


3. Il diritto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata

Il Collegio richiama l’art. 125-sexies TUB, che riconosce al consumatore il diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di interessi e costi dovuti “per la vita residua del contratto”.

Tradizionalmente, in ambito ABF e Banca d’Italia (Disposizioni di trasparenza 2009 e 2011), si distinguevano:

  • Costi recurring (rimborsabili): maturano nel tempo, legati alla durata del contratto.

  • Costi up front (non rimborsabili): sostenuti una tantum alla stipula, esauriti prima dell’estinzione.

Tale distinzione è stata superata dalla nota sentenza Lexitor (CGUE, C-383/18 dell’11.09.2019), che ha imposto una lettura estensiva dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE: “il diritto alla riduzione include tutti i costi, anche quelli up front”.

📌 [ABF, Collegio di Coordinamento, Dec. n. 26525/2019]
📌 [Cass. civ., Sez. I, n. 263/2022 – Corte Costituzionale: conferma della lettura estensiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies del D.L. 73/2021 nella parte in cui faceva salvi anche gli atti di Banca d’Italia contraddittori rispetto a Lexitor]


4. L’intervento legislativo e la conferma del principio Lexitor

Il Collegio conferma che:

  • Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto “Sostegni-bis”), si applica integralmente il principio Lexitor, quindi il rimborso spetta anche per i costi up front.

  • Per i contratti successivi, si applica l’art. 11-octies del D.L. 73/2021 come convertito, che prevede un rimborso proporzionale, ma con esclusione delle imposte.

La successiva modifica dell’art. 11-octies con il D.L. 104/2023 non ha inciso sulla portata precettiva della Lexitor, che resta quindi la guida interpretativa prevalente.


5. La quantificazione del rimborso e il criterio di proporzionalità

Il Collegio ha ritenuto fondate le richieste del ricorrente, pur riducendone l’entità a € 456,83, applicando un criterio equitativo proporzionale in mancanza di pattuizioni alternative. Tale criterio riflette il principio del “pro rata temporis”, oggi ritenuto il modello più aderente alla ratio della direttiva europea.

📌 [Cass. civ., Sez. I, n. 28128/2021: “La proporzionalità del rimborso va rapportata alla durata residua del finanziamento, anche per costi originari”]


6. Spese professionali e danno emergente

Quanto alla domanda di rimborso per spese legali (€ 200), il Collegio richiama la recente decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento, che ha ammesso in via generale tale ristoro come danno emergente risarcibile. Tuttavia, nel caso specifico, ha rigettato la voce, ritenendo l’assistenza legale non strettamente necessaria, in mancanza di ostacoli comportamentali da parte dell’intermediario.

📌 [ABF, Dec. n. 3498/2012: ammissibile la rifusione in caso di assistenza indispensabile per complessità o condotta dilatoria]


7. Conclusioni e implicazioni sistemiche

La decisione rappresenta una rinnovata affermazione del principio di trasparenza e di tutela del consumatore nel settore del credito al consumo, consolidando definitivamente il superamento della distinzione tra costi recurring e up front. L’ABF Palermo si allinea così alla giurisprudenza europea, costituzionale e di merito più recente, rafforzando il ruolo dell’arbitro come garante di effettività dei diritti.


Sintesi finale

  • Principio Lexitor confermato anche per contratti ante 25/07/2021.

  • Rimborsabilità estesa a tutte le voci, anche se “una tantum”.

  • Quietanza generica inefficace come rinuncia.

  • Spese legali rimborsabili solo se strettamente necessarie.

La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale maturo e coerente, offrendo un modello di interpretazione utile per la gestione di controversie analoghe su scala nazionale.


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