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La nullità della procura conferita dallo SPV a un servicer non vigilato ex art. 106 TUB: commento alla sentenza del Tribunale di Firenze (9 ottobre 2025)

La decisione del Tribunale di Firenze affronta uno dei temi oggi più delicati e dibattuti nel contenzioso bancario e finanziario: la validità degli atti di recupero dei crediti cartolarizzati quando la società veicolo (SPV) conferisce la procura, non a un soggetto iscritto all’albo degli intermediari ex art. 106 TUB, bensì direttamente a un operatore privo di tale requisito.
Il giudice toscano prende posizione in un contesto giurisprudenziale acceso, nel quale convivono pronunce di merito rigorose e, al contempo, un recente orientamento della Corte di Cassazione volto a ridimensionare la portata civilistica della violazione.

La sentenza merita attenzione perché:

  • definisce la natura imperativa dell’art. 2 della legge 130/1999;

  • afferma la nullità civilistica della procura conferita dallo SPV a soggetti non vigilati;

  • riconduce tale nullità alla tutela di interessi pubblicistici connessi alla stabilità dei mercati finanziari e alla protezione degli investitori;

  • revoca il decreto ingiuntivo opposto, in quanto promosso da soggetto privo di effettiva legittimazione.


1. La struttura dell’operazione di cartolarizzazione e il ruolo del servicer

Il Tribunale offre una ricostruzione puntuale della normativa di settore.
Nella cartolarizzazione il credito viene trasferito dallo originator alla SPV, che lo acquista e lo “trasforma” in un patrimonio separato destinato a garantire i titoli emessi sul mercato.

In questa dinamica:

  • la SPV è titolare del credito, ma

  • non può svolgere direttamente l’attività di riscossione, la quale – per legge – spetta esclusivamente a soggetti iscritti all’albo ex art. 106 TUB.

Questi soggetti sono i cosiddetti master servicer, ai quali la legge affida funzioni:

  • operative (riscossione, incasso, gestione del credito);

  • di garanzia e vigilanza nei confronti del mercato;

  • di conformità rispetto ai prospetti informativi;

  • di presidio del rischio, con responsabilità nei confronti della Banca d’Italia.

È un modello bifasico e necessario: titolare del credito da un lato, servicer vigilato dall’altro.
Ogni alterazione di questo schema incide direttamente sugli interessi pubblici nascosti nella disciplina della cartolarizzazione.


2. La prassi di delega allo “special servicer” e i rischi evidenziati dalla Banca d’Italia

Il Tribunale ricorda come le operazioni abbiano nel tempo conosciuto la prassi di distinguere tra:

  • master servicer (vigilato);

  • special servicer (non vigilato), al quale viene delegata l’attività di recupero.

Secondo la Banca d’Italia, tale modello è ammissibile solo se il controllo rimane in capo al master.
Diversamente, si crea un sistema opaco, dove l’intermediario vigilato resta sullo sfondo e la gestione operativa finisce nelle mani di soggetti privi dei requisiti prudenziali.

Il giudice fiorentino valorizza questa impostazione: la delega diretta della SPV a un soggetto non iscritto all’albo sottrae l’operazione alla vigilanza prudenziale, con evidente violazione dell’intero impianto della legge 130/1999.


3. La procura conferita dallo SPV a due società non iscritte all’albo: perché è nulla

Nel caso concreto, il Tribunale accerta che:

  • la SPV ha conferito direttamente procura sostanziale e processuale a due società non iscritte all’albo art. 106 TUB;

  • il master servicer indicato nell’avviso di cessione non ha svolto alcun ruolo effettivo;

  • la delega non contiene alcun richiamo al controllo vigilato, né limiti o presidi operativi.

Da qui la conclusione:
si è di fronte a una delega illegittima, in quanto conferita da un soggetto che non può esercitare direttamente la riscossione, a un soggetto che non ha titolo per farlo.

La procura è dunque nulla e il soggetto delegato è privo del potere di rappresentanza, anche processuale.


4. Il contrasto giurisprudenziale e la posizione del Tribunale di Firenze

L’orientamento della Cassazione (sentenza n. 7243/2024)

La Suprema Corte ha sostenuto che la mancanza dell’iscrizione all’albo rileverebbe solo sul piano dei rapporti con la vigilanza e non comporterebbe invalidità civile degli atti.

La ratio è evitare un’estensione automatica della nullità a qualsiasi violazione del “diritto dell’economia”.

La reazione del Tribunale di Firenze

Il giudice non condivide tale impostazione, e motiva in modo articolato:

  • la norma sulla riserva di attività contenuta nella legge 130/1999 tutela valori di rango costituzionale, quali la stabilità del sistema finanziario e la protezione del risparmio;

  • si tratta di norma imperativa, non disponibile dalle parti;

  • l’atto compiuto in violazione di tale norma non può essere sanato da sole sanzioni amministrative;

  • la nullità è lo strumento che garantisce l’effettività del sistema di vigilanza.

La sentenza valorizza, inoltre, precedenti della Cassazione relativi al “banchiere di fatto”, alle attività finanziarie riservate e alla distribuzione di strumenti finanziari, tutti accomunati dall’esigenza di escludere dal mercato intermediari non autorizzati.


5. La conseguenza: difetto di legittimazione attiva e revoca del decreto ingiuntivo

Accertata la nullità della procura sostanziale, il Tribunale afferma che:

  • la società non iscritta non poteva rappresentare la SPV, né riscuotere il credito;

  • né poteva agire in giudizio ex art. 77 c.p.c.;

  • il decreto ingiuntivo è dunque viziato sin dall’origine, per mancanza di legittimazione sostanziale e processuale.

L’ingiunzione viene revocata, con compensazione delle spese per il contrasto giurisprudenziale in corso.


6. Implicazioni pratiche della decisione

La pronuncia si colloca tra quelle che stanno progressivamente ridefinendo il contenzioso sulle cartolarizzazioni.
Le conseguenze operative sono rilevanti:

  1. Onere probatorio rafforzato per chi agisce come procuratore della SPV.
    Deve dimostrare non solo la cessione, ma anche la propria qualità di servicer vigilato.

  2. Nullità degli atti compiuti da soggetti non iscritti all’albo art. 106 TUB.
    Non possono recuperare crediti cartolarizzati né agire in giudizio per conto dello SPV.

  3. Legittimazione attiva subordinata alla filiera vigilata.
    Se il master servicer non esercita i poteri effettivi, la procura è invalida.

  4. Rimedi in mano al debitore.
    Il debitore diventa il principale presidio di legalità: solo lui può far valere in giudizio la nullità.


7. Un punto fermo nell’evoluzione della materia

La sentenza del Tribunale di Firenze contribuisce a una lettura rigorosa e sistematica della disciplina delle cartolarizzazioni.
Il giudice non si limita a distinguere tra violazioni formali e sostanziali, ma individua nella vigilanza prudenziale il cuore dell’operazione, respingendo qualunque tentativo di aggirarla tramite il ricorso a società non iscritte all’albo.

In un mercato dei crediti deteriorati sempre più complesso, la decisione riafferma un principio di legalità fondamentale:
chi recupera crediti cartolarizzati deve essere un soggetto vigilato, dotato dei requisiti imposti dal legislatore e sottoposto ai poteri della Banca d’Italia.


8. Tutela dei cittadini e assistenza specializzata

La complessità delle operazioni di cartolarizzazione, unita alla frequente presenza di società non vigilate, rende spesso difficile per i cittadini orientarsi e far valere i propri diritti.
In tutti i casi in cui emergano dubbi sulla legittimazione del soggetto che richiede il pagamento, sulla validità della cessione o sulla correttezza della procura, è essenziale rivolgersi a professionisti qualificati.

Gli utenti che si trovano in difficoltà, che ricevono atti di recupero da soggetti non autorizzati o che sospettano l’esistenza di pratiche scorrette possono rivolgersi ad ADICU APS, che offre assistenza specializzata per analizzare la documentazione, contestare gli atti illegittimi e intraprendere le azioni necessarie alla tutela dei propri diritti.


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