Arretrati dell’assegno di mantenimento: prescrizione, decorrenza e differenza tra separazione e divorzio
1. Il punto centrale: gli arretrati del mantenimento non restano esigibili per sempre
Quando un coniuge o un genitore obbligato non versa l’assegno di mantenimento, il credito dell’altro non rimane eterno. Anche queste somme, infatti, sono soggette a prescrizione. Il problema giuridico, però, non è banale, perché bisogna distinguere tra il diritto al mantenimento in sé, che nasce da un titolo giudiziale o omologato, e i singoli ratei mensili che via via maturano e restano impagati.
La domanda corretta, quindi, non è se “si prescrive il mantenimento”, ma quando si prescrivono i singoli arretrati dell’assegno. Ed è proprio su questo piano che bisogna evitare il fraintendimento più comune: il fatto che i coniugi siano ancora formalmente sposati ma separati non significa automaticamente che la prescrizione resti bloccata per tutta la durata della separazione.
2. Il termine ordinario: i singoli ratei si prescrivono in cinque anni
L’assegno di mantenimento ha natura di prestazione periodica. Di conseguenza, i singoli ratei mensili non versati si prescrivono nel termine di cinque anni. Questo significa che ogni mensilità ha una propria vita autonoma sul piano prescrizionale: il rateo di gennaio comincia a prescriversi dalla sua scadenza, quello di febbraio dalla scadenza successiva, e così via.
Sul piano pratico, ciò comporta che il credito si “consuma a blocchi mensili”. Non si perde tutto in una volta, ma si perdono progressivamente le mensilità più risalenti, se il creditore non compie atti idonei a interrompere la prescrizione.
Questa regola vale, in linea generale, tanto per l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione quanto per l’assegno divorzile, salvo le particolarità che derivano da successivi accertamenti giudiziali specifici.
3. Il grande equivoco: la separazione non sospende automaticamente la prescrizione
Per molto tempo si è sostenuto che tra coniugi la prescrizione restasse sospesa, e che quindi il coniuge creditore potesse attendere senza rischio fino alla cessazione definitiva del vincolo matrimoniale. Questa idea si fondava sulla regola generale della sospensione della prescrizione tra marito e moglie, pensata per evitare che la tutela giudiziaria dei diritti patrimoniali incrinasse l’armonia della vita coniugale.
Ma proprio qui sta il punto: la separazione personale segna la rottura della convivenza e l’emersione di un conflitto patrimoniale ormai manifesto. Per questa ragione, l’orientamento più rigoroso ritiene che la sospensione della prescrizione tra coniugi non operi più, o comunque non operi automaticamente, per i crediti periodici di mantenimento maturati dopo la separazione.
In altre parole, dopo la separazione il sistema non presume più quella situazione di comunione familiare che giustificava la sospensione. Il rapporto è già conflittuale, i patrimoni sono già distinti, e il coniuge creditore ha piena possibilità di agire. Di conseguenza, il tempo ricomincia a contare in modo pieno.
4. Perché la legge non “congela” gli arretrati durante la separazione
La ragione di fondo è sistematica. La sospensione della prescrizione tra coniugi è stata pensata per evitare che uno dei due fosse costretto a fare causa all’altro mentre il matrimonio è ancora in una fase fisiologica di vita comune. Ma quando interviene la separazione, quel presupposto cade.
Dopo la separazione personale, il credito al mantenimento nasce proprio da una regolazione giudiziale o concordata del conflitto. Non solo il creditore può agire: in un certo senso è già dentro una cornice giurisdizionale o formalizzata che tutela il suo diritto. Sarebbe quindi incoerente considerarlo ancora impedito o dissuaso dall’esercitare le proprie pretese.
La conseguenza è chiara: la separazione non crea un congelamento generale della prescrizione, ma apre una fase in cui il creditore deve attivarsi con la normale diligenza.
5. Cosa succede dopo il divorzio
Dopo il divorzio, il quadro non diventa più favorevole al creditore. Anche l’assegno divorzile, essendo una prestazione periodica, segue la logica della prescrizione quinquennale dei singoli ratei.
La differenza rispetto alla separazione non sta tanto nel termine, quanto nella natura del rapporto: con il divorzio si scioglie o si estingue definitivamente il vincolo matrimoniale, e cade definitivamente ogni residuo presupposto teorico di sospensione della prescrizione tra coniugi.
In pratica, però, il risultato è sostanzialmente lo stesso: anche per il divorzio, se i ratei non vengono riscossi e il creditore resta inattivo, le singole mensilità si prescrivono in cinque anni.
6. Il rapporto tra titolo giudiziale e prescrizione dei ratei
Un altro equivoco molto diffuso consiste nel ritenere che, poiché l’assegno nasce da una sentenza o da un provvedimento omologato, allora tutto il credito si prescriva in dieci anni. Non è così, almeno non automaticamente.
Bisogna distinguere tra il titolo che accerta l’obbligo periodico e i singoli ratei che maturano nel tempo. Il provvedimento del giudice fonda il diritto all’assegno, ma ogni mensilità conserva la natura di prestazione periodica. Perciò, i ratei che maturano mese per mese continuano a prescriversi in cinque anni.
Il termine decennale può entrare in gioco solo in presenza di un autonomo accertamento giudiziale che abbia ad oggetto specificamente determinate somme arretrate già maturate. In quel caso, il credito così “cristallizzato” giudizialmente può seguire la prescrizione ordinaria più lunga. Ma non è una conseguenza automatica del semplice fatto che esista una sentenza di separazione o divorzio.
7. Come si calcola concretamente la prescrizione
La prescrizione va calcolata rata per rata. Questo è l’aspetto operativo più importante.
Se, per esempio, un assegno non viene pagato dal gennaio 2020 e il creditore si attiva formalmente solo nel marzo 2026, non sarà corretto dire in modo generico che “si è prescritto il mantenimento”. Bisognerà verificare quali mensilità, alla data dell’atto interruttivo, abbiano già superato il quinquennio e quali no.
In questa ricostruzione cronologica, anche pochi mesi possono fare una differenza economica molto rilevante. Per questo, nelle cause sugli arretrati, la verifica delle date di scadenza dei ratei e delle date degli atti interruttivi è essenziale quanto il merito del credito.
8. Gli atti che interrompono la prescrizione
La prescrizione non è inarrestabile. Può essere interrotta con atti giuridicamente idonei che manifestino in modo inequivoco la volontà del creditore di ottenere quanto dovuto.
Rientrano in questa categoria la diffida formale di pagamento, la messa in mora, il precetto, il ricorso per l’esecuzione forzata, il pignoramento o altri atti giudiziali rivolti al recupero delle somme. Una volta intervenuta l’interruzione, il termine ricomincia a decorrere da capo.
Questo significa che il coniuge o ex coniuge creditore non deve necessariamente iniziare subito un’esecuzione aggressiva, ma deve comunque compiere atti formalmente validi e documentabili, capaci di evitare che il tempo consumi i ratei più vecchi.
9. Quali vantaggi ha il creditore del mantenimento
Il coniuge creditore parte da una posizione comunque forte, perché il suo diritto non nasce da un accordo informale ma, di regola, da un titolo giudiziale o omologato. Questo rende più semplice il recupero coattivo delle somme, perché non occorre prima dimostrare in causa l’esistenza del credito: il credito è già stato riconosciuto.
Tuttavia questa forza non elimina la necessità di vigilare sulla prescrizione. Il vantaggio del creditore non consiste nell’assenza di termini, ma nella possibilità di agire esecutivamente con relativa rapidità e con un impianto probatorio già consolidato. Se però resta inerte troppo a lungo, anche un credito fondato su titolo giudiziale può essere eroso rateo per rateo.
10. Come si difende il debitore
Il debitore ha una difesa tecnica molto importante: l’eccezione di prescrizione. Se viene richiesto il pagamento di arretrati molto risalenti, può opporre che le singole mensilità sono ormai prescritte.
Questa difesa non cancella il debito futuro né i ratei più recenti. Serve però a ridurre l’esposizione patrimoniale eliminando le pretese ormai estinte per effetto del tempo. È una difesa che va costruita con precisione, verificando il calendario delle scadenze e degli eventuali atti interruttivi.
In pratica, il debitore non si difende affermando genericamente che “è passato troppo tempo”, ma dimostrando, mese per mese, quali crediti non erano più azionabili al momento della richiesta.
11. Conclusione: la regola vera è la prescrizione quinquennale dei ratei, senza blocco automatico durante la separazione
La sintesi corretta è questa: gli arretrati dell’assegno di mantenimento si prescrivono normalmente in cinque anni, con decorrenza dalle singole scadenze mensili; la separazione personale non sospende automaticamente la prescrizione per tutta la sua durata; dopo il divorzio la logica resta la stessa; solo uno specifico accertamento giudiziale di arretrati già maturati può aprire, in determinati casi, al termine più lungo.
La conseguenza pratica è molto semplice ma decisiva. Chi deve ricevere il mantenimento non deve attendere confidando nel solo fatto che il matrimonio non sia ancora sciolto. Chi deve pagarlo, se viene chiamato dopo molti anni, deve controllare con attenzione quali mensilità siano ancora esigibili e quali possano essere eccepite come prescritte.
In questa materia il tempo non è un dettaglio: è spesso il vero terreno della causa.
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