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Consecuzione di procedure e individuazione del periodo sospetto rilevante per l’esercizio dell’azione revocatoria.

La ordinanza n. 11225/2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta un tema molto tecnico e rilevante nel diritto fallimentare: la consecuzione tra procedure concorsuali e la determinazione del “periodo sospetto” ai fini dell’azione revocatoria, in particolare nel passaggio tra amministrazione straordinaria e fallimento.


🧩 1. Cos’è il periodo sospetto e perché è importante

Il periodo sospetto è un intervallo temporale che precede la dichiarazione di fallimento e nel quale determinati atti posti in essere dal debitore (come pagamenti, rimesse bancarie, vendite, ecc.) possono essere revocati, se pregiudicano la par condicio creditorum (cioè l’equa distribuzione delle risorse tra i creditori).

Tali atti sono potenzialmente inefficaci nei confronti della massa fallimentare se:

  • sono stati compiuti entro 6 mesi o un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 64-70, Legge Fallimentare),

  • e se ricorrono determinate condizioni soggettive e oggettive (come la consapevolezza dello stato d’insolvenza da parte del terzo).


⚖️ 2. Il tema della consecuzione tra procedure: cosa significa?

La consecuzione di procedure si verifica quando due o più procedure concorsuali si susseguono senza soluzione di continuità, con lo stesso centro di imputazione soggettiva e oggettiva (cioè la stessa impresa e la stessa crisi economica).

Nel caso specifico:

  • Una società viene inizialmente dichiarata fallita, ma il fallimento viene revocato perché la società ha requisiti dimensionali per accedere all’amministrazione straordinaria (ex d.lgs. n. 270/1999, cd. Prodi-bis).

  • Viene quindi dichiarata in stato di insolvenza e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

  • Tuttavia, in assenza di concrete prospettive di risanamento, la procedura si conclude con una nuova dichiarazione di fallimento.

👉 La questione centrale diventa: quale momento rileva per calcolare il periodo sospetto dell’azione revocatoria? Il nuovo fallimento o la precedente dichiarazione di insolvenza?


🔍 3. La decisione della Corte: la consecuzione consente la retrodatazione

La Cassazione conferma l’orientamento consolidato (Cass. n. 13367/2022; n. 24632/2021; n. 15724/2019) secondo cui:

La consecuzione tra la procedura di amministrazione straordinaria e quella fallimentare consente di retrodatare il periodo sospetto alla data della dichiarazione di insolvenza ex art. 3 d.lgs. 270/1999, se la seconda (il fallimento) rappresenta la prosecuzione della crisi imprenditoriale già accertata.

Questo perché:

  • L’amministrazione straordinaria e il successivo fallimento si riferiscono alla medesima situazione di insolvenza.

  • L’unitarietà della crisi giustifica il trattamento omogeneo dei periodi anteriori all’una e all’altra procedura.

  • Il fine è evitare che l’impresa, approfittando dell’intervallo temporale, possa porre in essere atti pregiudizievoli che, altrimenti, sfuggirebbero alla revocatoria.


🏛️ 4. Il caso concreto: l’azione revocatoria delle rimesse bancarie

Nel caso in oggetto:

  • Il Curatore ha promosso un’azione revocatoria contro la banca, ritenendo che alcune rimesse bancarie (versamenti sul conto) fossero avvenute in periodo sospetto.

  • Il Tribunale di Roma rigetta la domanda, calcolando il periodo sospetto dalla dichiarazione di fallimento (la seconda procedura).

  • La Corte d’Appello di Roma riforma la sentenza, accogliendo la tesi della consecuzione e retrodatando il periodo sospetto alla dichiarazione di insolvenza ex d.lgs. 270/1999.

  • La Cassazione conferma la sentenza d’appello, escludendo che la retrodatazione sia discrezionale, qualora sussista continuità sostanziale tra le due procedure.


📌 5. Condizioni per l’applicazione della consecuzione

La Corte ribadisce che la consecuzione può essere riconosciuta solo quando:

  1. Le due procedure si riferiscono allo stesso soggetto giuridico.

  2. L’insolvenza dichiarata nella prima procedura è la medesima che giustifica la seconda.

  3. Non vi sia stata una soluzione di continuità effettiva, cioè un periodo intermedio di risanamento o cessazione della crisi.

  4. L’amministrazione straordinaria si sia conclusa senza esito risolutivo (es. senza cessione dei rami d’azienda o risanamento attuato).


🧠 6. Implicazioni operative per curatori, creditori e banche

Per il curatore fallimentare

  • La pronuncia gli fornisce un importante strumento per ampliare il raggio d’azione della revocatoria.

  • Può retrodatare il periodo sospetto a partire dalla dichiarazione di insolvenza, anche se il fallimento è stato dichiarato successivamente.

Per i creditori

  • Si rafforza la tutela della par condicio creditorum, poiché atti “sospetti” avvenuti prima della formale apertura del fallimento possono essere revocati.

Per le banche e i terzi

  • Aumenta il rischio di revoca delle operazioni avvenute in prossimità della crisi, anche se anteriori al fallimento.

  • Serve maggiore diligenza nella valutazione del rischio di insolvenza, specialmente con imprese in amministrazione straordinaria.


📘 Conclusione: un principio di continuità della crisi

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11225/2025, ribadisce un principio di fondamentale importanza nel diritto concorsuale:

Quando due procedure concorsuali si succedono senza soluzione di continuità e riguardano la medesima insolvenza, esse costituiscono una sola crisi giuridicamente rilevante. La revocatoria va parametrata all’inizio di tale crisi, non alla sua formale qualificazione come fallimento.

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