Consecuzione di procedure e individuazione del periodo sospetto rilevante per l’esercizio dell’azione revocatoria.
La ordinanza n. 11225/2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta un tema molto tecnico e rilevante nel diritto fallimentare: la consecuzione tra procedure concorsuali e la determinazione del “periodo sospetto” ai fini dell’azione revocatoria, in particolare nel passaggio tra amministrazione straordinaria e fallimento.
🧩 1. Cos’è il periodo sospetto e perché è importante
Il periodo sospetto è un intervallo temporale che precede la dichiarazione di fallimento e nel quale determinati atti posti in essere dal debitore (come pagamenti, rimesse bancarie, vendite, ecc.) possono essere revocati, se pregiudicano la par condicio creditorum (cioè l’equa distribuzione delle risorse tra i creditori).
Tali atti sono potenzialmente inefficaci nei confronti della massa fallimentare se:
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sono stati compiuti entro 6 mesi o un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 64-70, Legge Fallimentare),
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e se ricorrono determinate condizioni soggettive e oggettive (come la consapevolezza dello stato d’insolvenza da parte del terzo).
⚖️ 2. Il tema della consecuzione tra procedure: cosa significa?
La consecuzione di procedure si verifica quando due o più procedure concorsuali si susseguono senza soluzione di continuità, con lo stesso centro di imputazione soggettiva e oggettiva (cioè la stessa impresa e la stessa crisi economica).
Nel caso specifico:
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Una società viene inizialmente dichiarata fallita, ma il fallimento viene revocato perché la società ha requisiti dimensionali per accedere all’amministrazione straordinaria (ex d.lgs. n. 270/1999, cd. Prodi-bis).
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Viene quindi dichiarata in stato di insolvenza e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
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Tuttavia, in assenza di concrete prospettive di risanamento, la procedura si conclude con una nuova dichiarazione di fallimento.
👉 La questione centrale diventa: quale momento rileva per calcolare il periodo sospetto dell’azione revocatoria? Il nuovo fallimento o la precedente dichiarazione di insolvenza?
🔍 3. La decisione della Corte: la consecuzione consente la retrodatazione
La Cassazione conferma l’orientamento consolidato (Cass. n. 13367/2022; n. 24632/2021; n. 15724/2019) secondo cui:
La consecuzione tra la procedura di amministrazione straordinaria e quella fallimentare consente di retrodatare il periodo sospetto alla data della dichiarazione di insolvenza ex art. 3 d.lgs. 270/1999, se la seconda (il fallimento) rappresenta la prosecuzione della crisi imprenditoriale già accertata.
Questo perché:
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L’amministrazione straordinaria e il successivo fallimento si riferiscono alla medesima situazione di insolvenza.
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L’unitarietà della crisi giustifica il trattamento omogeneo dei periodi anteriori all’una e all’altra procedura.
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Il fine è evitare che l’impresa, approfittando dell’intervallo temporale, possa porre in essere atti pregiudizievoli che, altrimenti, sfuggirebbero alla revocatoria.
🏛️ 4. Il caso concreto: l’azione revocatoria delle rimesse bancarie
Nel caso in oggetto:
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Il Curatore ha promosso un’azione revocatoria contro la banca, ritenendo che alcune rimesse bancarie (versamenti sul conto) fossero avvenute in periodo sospetto.
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Il Tribunale di Roma rigetta la domanda, calcolando il periodo sospetto dalla dichiarazione di fallimento (la seconda procedura).
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La Corte d’Appello di Roma riforma la sentenza, accogliendo la tesi della consecuzione e retrodatando il periodo sospetto alla dichiarazione di insolvenza ex d.lgs. 270/1999.
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La Cassazione conferma la sentenza d’appello, escludendo che la retrodatazione sia discrezionale, qualora sussista continuità sostanziale tra le due procedure.
📌 5. Condizioni per l’applicazione della consecuzione
La Corte ribadisce che la consecuzione può essere riconosciuta solo quando:
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Le due procedure si riferiscono allo stesso soggetto giuridico.
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L’insolvenza dichiarata nella prima procedura è la medesima che giustifica la seconda.
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Non vi sia stata una soluzione di continuità effettiva, cioè un periodo intermedio di risanamento o cessazione della crisi.
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L’amministrazione straordinaria si sia conclusa senza esito risolutivo (es. senza cessione dei rami d’azienda o risanamento attuato).
🧠 6. Implicazioni operative per curatori, creditori e banche
➤ Per il curatore fallimentare
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La pronuncia gli fornisce un importante strumento per ampliare il raggio d’azione della revocatoria.
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Può retrodatare il periodo sospetto a partire dalla dichiarazione di insolvenza, anche se il fallimento è stato dichiarato successivamente.
➤ Per i creditori
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Si rafforza la tutela della par condicio creditorum, poiché atti “sospetti” avvenuti prima della formale apertura del fallimento possono essere revocati.
➤ Per le banche e i terzi
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Aumenta il rischio di revoca delle operazioni avvenute in prossimità della crisi, anche se anteriori al fallimento.
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Serve maggiore diligenza nella valutazione del rischio di insolvenza, specialmente con imprese in amministrazione straordinaria.
📘 Conclusione: un principio di continuità della crisi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11225/2025, ribadisce un principio di fondamentale importanza nel diritto concorsuale:
Quando due procedure concorsuali si succedono senza soluzione di continuità e riguardano la medesima insolvenza, esse costituiscono una sola crisi giuridicamente rilevante. La revocatoria va parametrata all’inizio di tale crisi, non alla sua formale qualificazione come fallimento.