Autovelox e omologazione: cosa cambia davvero per i ricorsi dopo il riordino del MIT
Il punto giuridico centrale: il ricorso non scompare, ma cambia il baricentro della difesa
Dire che con il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sarà più possibile fare ricorso contro le multe da autovelox è una semplificazione giornalistica che, sul piano giuridico, non regge. Il diritto di impugnare la sanzione amministrativa non viene affatto meno. Nessun decreto ministeriale potrebbe eliminare, in sé, il diritto di difesa del cittadino contro un verbale ritenuto illegittimo. Quello che cambia, semmai, è la tenuta di una specifica eccezione difensiva che, negli ultimi anni, ha avuto enorme successo: la contestazione fondata sulla mancanza di omologazione del dispositivo.
Il punto, dunque, non è se il ricorso sarà ancora proponibile, perché lo sarà certamente, ma se continuerà a essere altrettanto efficace il motivo di ricorso basato sul difetto di omologazione. La risposta corretta è più articolata: per il pregresso, continuerà a contare la disciplina vigente al momento dell’accertamento e la concreta documentazione dell’apparecchio utilizzato; per il futuro, se il nuovo assetto ministeriale entrerà pienamente in vigore e se i dispositivi saranno effettivamente regolarizzati secondo i nuovi criteri, quella specifica linea difensiva tenderà a restringersi, ma non a svanire del tutto.
Perché l’omologazione è stata per anni il cuore del contenzioso
Il contenzioso sugli autovelox si è sviluppato attorno a una distinzione che, per lungo tempo, è stata trattata in modo ambiguo dalla prassi amministrativa: quella tra approvazione e omologazione. Nella materia della rilevazione elettronica della velocità, non è sufficiente che l’apparecchio sia genericamente autorizzato o approvato in via amministrativa; occorre che esso risponda ai requisiti tecnici e legali richiesti per poter essere utilizzato come fonte valida dell’accertamento sanzionatorio.
La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che l’omologazione non può essere confusa con una semplice presa d’atto ministeriale del modello, né con una generica autorizzazione all’impiego. Da qui è nato il vulnus che ha consentito a moltissimi automobilisti di ottenere l’annullamento dei verbali: il dispositivo risultava installato, funzionante e persino utilizzato da anni, ma non emergeva con chiarezza l’esistenza di un titolo di omologazione tecnicamente e giuridicamente idoneo.
In questo contesto, il vizio non era affatto marginale o meramente formale. Esso incideva sul fondamento stesso della pretesa sanzionatoria, perché la pubblica amministrazione, per irrogare validamente una multa fondata su un rilievo automatico della velocità, deve poter dimostrare che lo strumento utilizzato è conforme al quadro normativo e tecnico prescritto. Se manca questo presupposto, non si tratta di una semplice irregolarità sanabile, ma di un difetto che investe l’affidabilità legale dell’accertamento.
Il nuovo intervento del MIT: finalità e significato reale
Il riordino ministeriale nasce proprio per chiudere questa frattura. L’obiettivo del MIT è costruire un sistema uniforme nazionale in cui ogni dispositivo sia ricondotto a una griglia tecnica omogenea, con criteri standardizzati di conformità, identificazione e tracciabilità amministrativa. In termini sostanziali, il Ministero mira a evitare che continuino a esistere apparecchi utilizzati sul territorio nazionale in una sorta di zona grigia documentale, nella quale il Comune presume la validità dello strumento ma non sempre è in grado di produrre un titolo di omologazione chiaro, coerente e verificabile.
Il significato pratico dell’intervento è evidente. Per anni il sistema sanzionatorio si è retto su una situazione frammentata: dispositivi di generazioni diverse, decreti amministrativi disomogenei, prassi locali non uniformi, documentazione non sempre facilmente accessibile. Il nuovo schema ministeriale tende invece a centralizzare e normalizzare il quadro, con l’effetto di rafforzare la posizione difensiva della pubblica amministrazione nei futuri giudizi.
Tuttavia, anche qui, bisogna evitare conclusioni grossolane. Un riordino non equivale automaticamente a una sanatoria indiscriminata del passato. Né significa che ogni dispositivo esistente diventi, per il solo fatto dell’emanazione del nuovo decreto, inattaccabile. In materia sanzionatoria amministrativa continua a valere il principio per cui la legittimità dell’accertamento va verificata in concreto, con riferimento all’apparecchio effettivamente utilizzato, al momento dell’accertamento, alla documentazione esistente e alla corretta osservanza delle ulteriori condizioni di legge.
Il problema del tempo: passato, fase transitoria e futuro
Sul piano difensivo, la variabile temporale è decisiva. Occorre distinguere nettamente tra verbali già emessi, verbali emessi nella fase di transizione e verbali che saranno elevati una volta completato il nuovo assetto regolatorio.
Per i verbali del passato, il nuovo riordino non cancella retroattivamente i vizi originari. Se una sanzione è stata comminata mediante un dispositivo privo, all’epoca dell’accertamento, del necessario titolo di omologazione o di una documentazione adeguata, il cittadino conserva il diritto di contestare quel verbale nei modi di legge. Il giudizio sulla validità della multa resta ancorato al quadro giuridico e fattuale esistente nel momento in cui l’infrazione è stata rilevata. Non sarebbe compatibile con i principi generali del diritto sanzionatorio una sorta di convalida automatica postuma di accertamenti originariamente viziati.
Per la fase transitoria, il problema sarà ancora più delicato. Se il decreto ministeriale fissa requisiti, termini e modalità di adeguamento dei dispositivi preesistenti, bisognerà verificare se, quando e come ciascun apparecchio sia stato effettivamente regolarizzato. In questa zona intermedia, il contenzioso non sparirà affatto; anzi, è probabile che si sposti sul terreno della prova documentale dell’avvenuto adeguamento e della corretta riconduzione del singolo dispositivo ai nuovi parametri tecnici.
Per il futuro, il margine di ricorso basato esclusivamente sulla mancata omologazione tenderà verosimilmente a ridursi, ma solo con riguardo agli apparecchi che risulteranno realmente conformi al nuovo sistema, correttamente censiti, identificabili e accompagnati dalla necessaria documentazione. Anche in quel contesto, però, resteranno impregiudicati gli altri possibili motivi di opposizione.
L’omologazione non è l’unico fronte del ricorso
Un altro equivoco da correggere è questo: la difesa contro la multa da autovelox non si esaurisce nella questione dell’omologazione. Si tratta senza dubbio di uno dei motivi più forti e, in molti casi, più demolitori, ma non è l’unico. Anche in un sistema perfettamente ordinato sotto il profilo dell’omologazione, il verbale resta impugnabile se presenta altri vizi.
Resta innanzitutto il tema della taratura e della verifica periodica della funzionalità dell’apparecchio. Il dispositivo, per essere utilizzabile come fonte attendibile dell’accertamento, non deve soltanto appartenere a una categoria formalmente omologata, ma deve anche essere mantenuto in condizioni di efficienza controllata e verificabile. Un apparecchio astrattamente idoneo ma concretamente non sottoposto ai controlli richiesti continua a presentare un profilo di illegittimità dell’accertamento.
Resta poi il tema della corretta installazione e della legittimità del posizionamento. Non ogni strada consente ogni modalità di rilevazione; non ogni postazione può operare senza contestazione immediata; non ogni tratto può essere sottoposto a controllo automatico in assenza dei presupposti normativi richiesti. Anche la segnalazione preventiva della presenza del controllo elettronico continua a essere un requisito rilevante, così come lo sono la chiarezza del verbale, la corretta indicazione del luogo, del tipo di dispositivo, dell’autorità accertatrice e delle circostanze dell’infrazione.
Infine, vi è tutto il profilo della prova. La pubblica amministrazione non può limitarsi ad affermare che l’autovelox è regolare; deve essere in grado di dimostrarlo, soprattutto quando il destinatario della sanzione contesta specificamente la legittimità dell’accertamento. È qui che il processo continua a essere uno spazio reale di tutela.
Il censimento nazionale e la verifica del singolo dispositivo
Uno degli aspetti più importanti del nuovo corso amministrativo è il tentativo di costruire una banca dati nazionale dei dispositivi. Sotto questo profilo, il riordino può avere un effetto utile anche per il cittadino, perché rende teoricamente più semplice verificare la tracciabilità dell’apparecchio indicato nel verbale. Ma anche qui occorre rigore: non basta sapere che un certo modello, in astratto, figura tra quelli riconosciuti o censiti. È necessario verificare se proprio quel dispositivo, con quella matricola, installato in quel luogo, fosse effettivamente conforme e utilizzabile al momento dell’accertamento.
Sul piano difensivo, questo significa che la verifica deve essere individualizzata. Un conto è il modello di apparecchio; altro conto è l’esemplare concretamente utilizzato. La difesa seria non si accontenta della categoria astratta, ma pretende la prova riferita allo strumento specifico che ha generato il verbale. È questa la ragione per cui, anche dopo il riordino, resterà uno spazio importante per il controllo giurisdizionale: il processo riguarda fatti specifici, non proclamazioni generali di regolarità.
La posizione dei Comuni e la tenuta dei verbali già emessi
Dal punto di vista dei Comuni, il nuovo assetto rappresenta un evidente rafforzamento. Gli enti locali sono stati per anni esposti a un contenzioso molto oneroso non soltanto economicamente, ma anche amministrativamente, perché la fragilità del sistema di omologazione rendeva strutturalmente vulnerabile una quota significativa dei verbali. Il riordino serve anche a ridurre questa esposizione e a dare maggiore stabilità alle entrate da sanzioni.
Ma questo interesse finanziario dell’ente non può comprimere i diritti del cittadino né produrre automatismi favorevoli all’amministrazione. Se un verbale è stato emesso in carenza dei presupposti legali, il fatto che oggi il Ministero stia tentando di razionalizzare il sistema non muta la valutazione di illegittimità dell’atto già adottato. La tenuta dei verbali pregressi dovrà quindi essere scrutinata caso per caso, senza scorciatoie.
In altri termini, il nuovo assetto può mettere in sicurezza il futuro, ma non riscrive magicamente il passato. Questa è una precisazione fondamentale, perché una parte della comunicazione pubblica tende invece a presentare il decreto come una sorta di chiusura generale della stagione dei ricorsi, quando in realtà tale effetto, in diritto, non può essere riconosciuto in modo indiscriminato.
Le conseguenze pratiche per chi riceve oggi una multa
Per chi riceve oggi una multa da autovelox, il ragionamento difensivo deve essere estremamente concreto. Non serve affidarsi a slogan del tipo “ormai non si può più fare ricorso” oppure, all’opposto, “tutti gli autovelox sono illegittimi”. Nessuna delle due affermazioni è tecnicamente seria. Bisogna esaminare il verbale, individuare il dispositivo, verificare la documentazione disponibile, controllare il regime giuridico vigente al momento dell’accertamento e accertare se sussistano vizi di omologazione, di taratura, di segnalazione, di installazione o di motivazione.
La vera conseguenza pratica del riordino è che la difesa dovrà essere ancora più accurata. Dove prima talvolta bastava mettere in discussione in modo generale la mancanza di omologazione, ora sarà sempre più necessario ricostruire con precisione la storia amministrativa e tecnica del singolo apparecchio. Non è, quindi, la fine del ricorso; è la fine, semmai, di certe contestazioni troppo generiche o standardizzate.
Per un avvocato, questo significa che la materia diventa meno seriale e più istruttoria. La qualità della difesa si misurerà sulla capacità di leggere il verbale non come un documento isolato, ma come l’esito finale di una catena amministrativa e tecnica che deve essere interamente legittima.
Il vero effetto del nuovo decreto: riduzione del contenzioso seriale, non soppressione della tutela
Se si vuole formulare una conclusione tecnicamente corretta, bisogna dire che il nuovo decreto mira soprattutto a ridurre il contenzioso seriale fondato sul vuoto documentale dell’omologazione. Questo obiettivo, dal punto di vista amministrativo, è evidente e comprensibile. Ma ridurre il contenzioso non significa sopprimere la tutela giurisdizionale. Significa soltanto che l’amministrazione cerca di presidiare meglio uno dei punti più vulnerabili del sistema sanzionatorio.
Il diritto del cittadino a opporsi alla sanzione resta intatto. Resta intatto il dovere dell’amministrazione di provare la regolarità dell’accertamento. Resta intatto il potere del giudice di annullare il verbale quando il presupposto tecnico o normativo dell’infrazione non sia dimostrato o sia viziato. Cambia, piuttosto, la probabilità che il solo difetto di omologazione, in futuro, sia sufficiente a travolgere la multa.
Conclusione
La tesi secondo cui con il nuovo decreto MIT non sarà più possibile fare ricorso contro gli autovelox è, in diritto, falsa. Più correttamente, si deve dire che il Ministero sta tentando di neutralizzare una delle eccezioni difensive che, negli ultimi anni, hanno consentito l’annullamento di un numero molto elevato di verbali: quella basata sull’assenza o sull’incertezza dell’omologazione. Se il nuovo sistema entrerà davvero a regime e se i dispositivi saranno effettivamente conformi, quel motivo di ricorso perderà parte della sua forza per il futuro. Ma il ricorso resterà possibile, e resterà possibile sia per contestare la reale regolarità del singolo apparecchio sia per far valere tutti gli altri vizi dell’accertamento.
La questione, dunque, non è se il cittadino potrà ancora difendersi, ma come dovrà farlo. E la risposta è chiara: con una difesa meno affidata agli slogan e più fondata sull’analisi puntuale del verbale, del dispositivo utilizzato, della documentazione tecnica e del rispetto integrale delle garanzie previste dall’ordinamento.
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