Giurisprudenza consumatori

Corte di Appello di Napoli, sez. lav., 20/01/2026, n. 493

Massima – Il danno da usura psicofisica da superamento dei limiti di lavoro straordinario, quale pregiudizio non patrimoniale distinto dal danno biologico, è risarcibile quando l’eccedenza rispetto ai limiti legali e contrattuali sia abnorme e protratta per più anni; in tale ipotesi, la lesione del diritto al riposo e alla tutela della persona ex artt. 36 Cost. e 2087 c.c. consente di presumere l’“an” del danno, ferma la necessità di una specifica allegazione e prova del criterio di quantificazione. Quando la contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, abbia validamente derogato al limite legale di 250 ore annue, il parametro di riferimento resta quello pattizio più favorevole alla regolazione del settore; ne consegue il rigetto dell’appello che pretenda di sostituire al limite contrattuale quello legale e che, al contempo, non offra un criterio oggettivo e tempestivamente dedotto per la liquidazione del danno.


La sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 493/2026 si inserisce nel consolidato filone del contenzioso lavoristico sul danno da usura psicofisica derivante dall’abuso del lavoro straordinario, ma assume rilievo specifico per il modo in cui coordina il rapporto tra limite legale dello straordinario, disciplina collettiva derogatoria e criteri di liquidazione del pregiudizio. L’appello era stato proposto dal lavoratore avverso la decisione del Tribunale di Napoli che aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria, riconoscendo il danno ma non nei termini quantitativi prospettati dal ricorrente. In secondo grado il lavoratore censurava, da un lato, l’assunzione del limite di 300 ore annue previsto dalla contrattazione collettiva anziché quello di 250 ore di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003; dall’altro, contestava la quantificazione del danno, sostenendo che essa avrebbe dovuto essere più elevata. La Corte rigetta integralmente il gravame.

Il primo profilo di interesse concerne il rapporto tra fonte legale e fonte collettiva nella disciplina del lavoro straordinario. La Corte muove dall’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, che, nel fissare la regola delle 250 ore annue, fa salva la diversa disciplina dei contratti collettivi, attribuendo loro una funzione regolativa espressa delle modalità e dei limiti di esecuzione dello straordinario. Su questa base, la sentenza valorizza il CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL applicabile al rapporto, il quale stabilisce, in luogo del limite legale, un tetto massimo individuale di 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, pari a 300 ore annue, ai sensi degli artt. 27 e 28 del contratto collettivo. La Corte chiarisce che le deroghe previste dal sistema collettivo riguardano l’articolazione dell’orario e alcune esigenze eccezionali, ma non consentono di superare stabilmente il limite massimo individuale fissato per il periodo plurisettimanale.

La decisione è particolarmente netta nell’escludere che il lavoratore potesse fondare l’appello sull’assunto secondo cui il danno dovesse essere misurato prendendo come base il limite legale di 250 ore annue. La Corte rileva che il Tribunale aveva correttamente applicato la disciplina collettiva derogatoria, la quale, proprio in forza del rinvio operato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, costituiva il parametro normativo di riferimento del caso concreto. Ne deriva che il superamento delle 300 ore annue, e non già delle 250, è il dato giuridicamente rilevante per accertare l’eccedenza contra legem della prestazione. In tal modo la sentenza ribadisce un principio importante: nel diritto del lavoro contemporaneo, il limite dello straordinario è sì presidiato dalla legge, ma la sua concreta conformazione può essere rimessa alla contrattazione collettiva, purché nel rispetto della funzione di tutela della persona del lavoratore.

Il secondo asse argomentativo riguarda la nozione di danno da usura psicofisica e la sua distinzione dal danno biologico. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo e all’espletamento di una prestazione lavorativa abnormemente gravosa, si iscrive nella categoria del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale; esso è distinto dal danno biologico, che invece postula un’infermità clinicamente apprezzabile. Proprio tale distinzione consente di affermare che, quando il superamento dei limiti di straordinario sia “di gran lunga” eccedente e si protragga per diversi anni, il danno può ritenersi presunto nell’“an”, poiché la lesione incide direttamente sul diritto al riposo garantito dall’art. 36 Cost. e sulla tutela dell’integrità psicofisica assicurata dall’art. 2087 c.c.

La Corte valorizza, sul piano fattuale, che nel caso di specie fosse pacifico e incontestato il reiterato, massiccio e sistematico superamento del limite massimo di lavoro straordinario per più anni consecutivi. Le buste paga prodotte dal lavoratore dimostravano lo svolgimento di un numero di ore di straordinario, sia diurne sia notturne, di gran lunga superiore tanto al limite legale quanto a quello contrattuale, e in particolare superiore alle 300 ore annue per le annualità oggetto di causa. Inoltre, la stessa datrice di lavoro aveva di fatto considerato e retribuito quelle ore come lavoro effettivo, rendendo inconferente il richiamo difensivo al R.D.L. n. 2328/1923 per distinguere tra lavoro effettivo e non effettivo. La protrazione di tale assetto per anni, osserva la Corte, dimostrava che non si trattava di esigenze temporanee o eccezionali, ma di un problema strutturale di carenza di personale, tale da imporre ai dipendenti una prestazione costantemente eccedente l’orario contrattuale; né risultava allegato o provato il godimento di riposi compensativi.

Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Corte affronta l’obiezione della società circa il carattere non “in re ipsa” del danno. Il Collegio non nega in astratto che il danno non patrimoniale richieda allegazione e prova del pregiudizio, anche per presunzioni; ma chiarisce che, nella fattispecie del danno da usura psicofisica da straordinario abnorme, la stessa abnormità della prestazione, protratta per anni e oltre i limiti legali e contrattuali, consente di presumere la lesione dell’interesse protetto. La sentenza richiama, a sostegno, l’orientamento costante della Cassazione secondo cui è sufficiente che il lavoratore alleghi il numero delle ore straordinarie svolte e il periodo di riferimento, poiché da tali elementi può desumersi, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico, la compromissione dell’integrità psicofisica e della vita di relazione. Viene altresì ribadita l’irrilevanza della volontarietà della prestazione straordinaria, che non integra concorso colposo del lavoratore, stante il permanere in capo al datore dell’obbligo di protezione ex art. 2087 c.c.

La parte forse più significativa della sentenza, sotto il profilo applicativo, attiene però alla quantificazione del danno. Pur confermando integralmente l’esistenza del pregiudizio risarcibile, la Corte rigetta il secondo motivo di appello, affermando che il lavoratore non aveva fornito né in primo grado né in appello un criterio oggettivo e giuridicamente fondato per la liquidazione alternativa invocata. In particolare, la Corte rileva che già in primo grado la richiesta di liquidazione pari a euro 11,87 per ogni ora eccedente era stata formulata senza spiegare da quale base normativa o tecnica derivasse tale importo; in appello, poi, il lavoratore si era limitato a richiamare criteri adottati da altri giudici, mai dedotti tempestivamente nel giudizio di primo grado, senza neppure indicare con precisione una diversa somma da liquidare. Da qui la conclusione secondo cui la censura sul quantum si risolveva in una contestazione inammissibile o comunque infondata, perché priva di specifica allegazione e prova.

Sul piano sistematico, questo passaggio assume notevole importanza. La Corte distingue con precisione tra prova dell’“an” e prova del “quantum”. La prima può essere agevolata dal ricorso alle presunzioni semplici, quando l’abnormità dello straordinario sia documentata e protratta; la seconda, invece, richiede pur sempre l’allegazione di un criterio di liquidazione razionale, verificabile e tempestivamente dedotto. Ne emerge una concezione equilibrata del danno da usura psicofisica: non danno punitivo né danno meramente simbolico, ma danno risarcibile che, pur trovando la propria base nell’offesa a un diritto fondamentale, deve essere liquidato secondo parametri specificamente introdotti nel processo.

La Corte rigetta dunque l’appello, ma compensa integralmente le spese del grado, motivando tale scelta con la natura interpretativa delle questioni esaminate. Anche questo esito è coerente con la struttura della decisione: il lavoratore vede confermata la fondatezza della pretesa risarcitoria sul piano sostanziale, ma non ottiene l’incremento quantitativo richiesto; la datrice di lavoro, pur vittoriosa in appello, resta soccombente sul punto centrale della responsabilità.

In conclusione, la sentenza in commento offre un contributo di particolare interesse su tre piani. Anzitutto, ribadisce la piena operatività della contrattazione collettiva quale fonte regolativa del limite massimo di straordinario, nei confini tracciati dall’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003. In secondo luogo, consolida il principio per cui il danno da usura psicofisica, distinto dal danno biologico, può essere presunto nell’“an” quando la prestazione eccedente sia abnorme e reiterata per anni, in quanto lesione diretta del diritto al riposo e alla tutela della persona. Infine, chiarisce che la quantificazione del danno non può essere lasciata a richiami generici o a criteri mutuati ex post da altre decisioni, ma deve essere oggetto di allegazione puntuale e prova processualmente corretta. La pronuncia, pertanto, si segnala come decisione di equilibrio: rigorosa nel presidiare i diritti fondamentali del lavoratore, ma altrettanto rigorosa nel richiedere che la domanda risarcitoria, per quanto fondata nel suo presupposto, sia sorretta da una costruzione quantitativa tecnicamente verificabile.


SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_NAPOLI_N._493_2026_-_N._R.G._00002429_2025_DEPOSITO_MINUTA_04_02_2026__PUBBLICAZIONE_04_02_2026


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