Diritti dei passeggeri ferroviari: avviato procedimento sanzionatorio. ADICU: gravi criticità su rimborsi, assistenza e gestione reclami
L’Associazione per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti (ADICU APS) informa che l’Autorità di regolazione dei trasporti ha disposto, con Delibera n. 31/2026, l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Trenord S.r.l. per presunte violazioni della normativa europea sui diritti dei passeggeri ferroviari.
Il procedimento è stato avviato ai sensi del d.lgs. 70/2014, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/782, recante la rifusione della disciplina in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Le violazioni contestate: diritti fondamentali non garantiti
Dall’istruttoria emerge un quadro di rilevanti criticità nella gestione del servizio, con possibili violazioni di obblighi essenziali a tutela dell’utente.
In particolare, l’Autorità ha rilevato:
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mancata offerta immediata, in caso di soppressione del treno, della scelta tra rimborso integrale del biglietto o soluzione alternativa di viaggio;
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assenza di adeguata assistenza e informazione ai passeggeri, nonostante la cancellazione del servizio e il ritardo prevedibile superiore a 60 minuti;
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mancata corresponsione del rimborso entro i termini previsti (30 giorni);
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mancato riscontro ai reclami nei tempi stabiliti dalla normativa europea.
Tali condotte si pongono in contrasto con gli articoli 18, 20 e 28 del Regolamento (UE) 2021/782, che sanciscono diritti immediatamente esigibili dai passeggeri in caso di ritardi, soppressioni e disservizi.
Sanzioni previste
All’esito del procedimento, l’Autorità potrà irrogare sanzioni amministrative pecuniarie significative:
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fino a 50.000 euro per le violazioni relative a rimborso, assistenza e informazione;
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fino a 5.000 euro per le violazioni relative alla gestione dei reclami e ai tempi di risposta.
Un caso emblematico di disfunzione sistemica
Il caso oggetto del procedimento evidenzia un profilo critico strutturale: la mancata effettività dei diritti dei passeggeri, spesso compressi da prassi operative che subordinano il rimborso a procedure ulteriori non previste dalla normativa europea, come l’obbligo di attivare percorsi di conciliazione.
L’Autorità ha chiarito che tali prassi non possono in alcun modo sostituire o limitare gli obblighi immediati previsti dal diritto dell’Unione.
La posizione di ADICU
ADICU rileva che il procedimento conferma una problematica diffusa nel settore del trasporto ferroviario: la distanza tra il quadro normativo europeo, estremamente avanzato, e la sua concreta applicazione operativa.
I diritti dei passeggeri – rimborso, assistenza, informazione e gestione dei reclami – non costituiscono facoltà discrezionali degli operatori, ma obblighi giuridici vincolanti e immediatamente esigibili.
L’associazione invita i consumatori a:
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conservare documentazione di viaggio e eventuali spese sostenute;
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presentare tempestivamente reclami;
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rivolgersi agli sportelli ADICU per la tutela dei propri diritti in caso di disservizi ferroviari.
ADICU continuerà a monitorare l’esito del procedimento e a promuovere ogni iniziativa utile a garantire l’effettiva applicazione della normativa europea a tutela dei passeggeri.
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