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Malattia professionale non tabellata, limiti del sindacato giudiziale sulla CTU e irrilevanza della sola prova delle mansioni: il rigetto della domanda per difetto di nesso causale

Massima
Nel giudizio previdenziale avente ad oggetto il riconoscimento di una malattia professionale, la prova dello svolgimento di mansioni astrattamente usuranti non è di per sé sufficiente a fondare il diritto all’indennizzo, ove difetti la dimostrazione del nesso eziologico o concausale tra il rischio lavorativo concretamente corso e la patologia denunciata. Quando la consulenza tecnica d’ufficio, immune da vizi logici e metodologici, escluda la riconducibilità della malattia all’attività lavorativa, sul rilievo della non tabellazione della patologia per quella specifica lavorazione e della mancanza di prova tecnica dell’esposizione al rischio patogeno, il giudice può farne proprie le conclusioni, non essendo consentito sostituire alla valutazione specialistica una diversa lettura fondata su mere allegazioni di parte. In tale evenienza, il ricorso va rigettato, ferma la possibilità di compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e di porre le spese di CTU a carico dell’ente resistente.


1. Il rilievo della decisione nel contenzioso sulle tecnopatie da sovraccarico biomeccanico

La sentenza del Tribunale di Brindisi si inserisce nel contenzioso, ormai assai frequente, concernente il riconoscimento di patologie dell’apparato muscolo-tendineo come malattie professionali derivanti da attività manuali ripetitive o da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Si tratta di un settore nel quale la prassi giudiziaria è caratterizzata da una forte densità tecnico-medica, poiché il problema centrale non è quasi mai l’esistenza della malattia in sé, quanto piuttosto la sua qualificazione eziologica in rapporto al lavoro svolto e, conseguentemente, la sua rilevanza ai fini del sistema indennitario INAIL. In questo quadro, la pronuncia merita particolare attenzione perché, pur a fronte di un’istruttoria testimoniale favorevole al ricorrente quanto allo svolgimento di mansioni gravose, perviene al rigetto della domanda sul rilievo che la prova del nesso causale non può essere colmata né dalla sola dimostrazione delle mansioni, né da una lettura correttiva giudiziale delle conclusioni medico-legali della CTU.

Il valore sistematico della decisione sta proprio nell’aver separato con nettezza i diversi piani dell’accertamento. Da un lato, il Tribunale riconosce come provato lo svolgimento protratto di attività di carrellista e facchino con uso di muletto o carrello per traslochi industriali; dall’altro, reputa non raggiunta la prova della derivazione professionale della tendinopatia del sovraspinato sinistro, recependo integralmente l’elaborato peritale che escludeva la sussistenza dello specifico rischio lavorativo necessario a fondare il diritto all’indennizzo. La sentenza si presenta dunque come una decisione di rigore metodologico, che riafferma la centralità del nesso causale quale presupposto indefettibile della tutela previdenziale.

2. Il quadro normativo di riferimento e la logica indennitaria del danno biologico INAIL

Il Tribunale apre la motivazione richiamando correttamente l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, norma cardine del sistema di indennizzo del danno biologico in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali denunciate dopo l’entrata in vigore del relativo apparato tabellare. La ricognizione normativa è tecnicamente opportuna, poiché colloca la domanda del ricorrente nel corretto alveo dell’assicurazione sociale obbligatoria, distinta tanto dalla responsabilità civile quanto dal previgente sistema incentrato unicamente sulla riduzione della capacità lavorativa generica. Il giudice ricorda che, nel regime vigente, l’indennizzo riguarda le menomazioni dell’integrità psicofisica valutate secondo apposita tabella delle menomazioni, con erogazione in capitale per i gradi dal 6% al 15% e in rendita oltre tale soglia.

Questo passaggio, benché introduttivo, assume rilievo non meramente descrittivo. Esso chiarisce infatti che la controversia non ha ad oggetto un generico accertamento sanitario della malattia, ma la verifica della sua rilevanza quale tecnopatia indennizzabile all’interno di un sistema normativamente strutturato, nel quale la nozione di danno biologico e la sua misura non possono essere scisse dall’accertamento dell’origine professionale della menomazione. La sentenza si muove dunque con piena consapevolezza del fatto che, nell’ambito del d.lgs. n. 38 del 2000, il riconoscimento della prestazione non dipende dalla mera presenza di una patologia né dalla sola esposizione a fatica lavorativa, ma dall’esistenza di un nesso eziologico apprezzabile tra rischio lavorativo specifico e malattia denunciata.

3. La prova delle mansioni e il significato processuale della non contestazione

Il Tribunale reputa provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto, per un lungo arco temporale, mansioni di carrellista e facchino con esposizione a movimentazione di carichi e uso di mezzi di trasporto interno, valorizzando le deposizioni dei testi escussi e richiamando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Quanto alle mansioni, dunque, la pronuncia si pone su un terreno favorevole al lavoratore e riconosce che l’istruttoria testimoniale ha consentito di consolidare il dato fattuale della protratta attività manuale.

Tuttavia, ed è questo il punto decisivo, la sentenza non trasforma tale accertamento in una presunzione automatica di professionalità della patologia. Il giudice distingue in modo netto la prova dell’attività lavorativa dalla prova del nesso causale. La prima attiene alla descrizione del lavoro svolto; la seconda richiede invece una valutazione tecnico-medico-legale circa l’idoneità di quella lavorazione, in concreto, a determinare o concorrere a determinare la specifica malattia denunciata. Questa distinzione è essenziale e merita di essere sottolineata, poiché nel contenzioso previdenziale si assiste non di rado alla tendenza a sovrapporre il piano della gravosità della mansione a quello, ben diverso, della causalità medico-legale. Il Tribunale di Brindisi, invece, rifiuta correttamente tale slittamento.

4. Il cuore della decisione: la CTU come luogo dell’accertamento eziologico

L’asse portante della pronuncia è la consulenza tecnica d’ufficio, espressamente ammessa per verificare la sussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata e le mansioni espletate, nonché per quantificare l’eventuale grado di menomazione. Il consulente, all’esito dell’indagine, conclude che il ricorrente è affetto da “tendinopatia del sovraspinato sinistro a lieve-moderata incidenza funzionale in destrimane”, ma esclude che tale patologia abbia origine professionale. Le ragioni addotte sono molteplici: la malattia non è tabellata per la lavorazione di operaio carrellista, il lavoratore non ha fornito prova tecnica del nesso causale o concausale tra agente patogeno e malattia, e la documentazione aziendale prodotta dal datore di lavoro — questionario per malattie da movimenti ripetuti e DVR — consentirebbe di escludere l’esistenza dello specifico rischio lavorativo riferito a movimenti ripetuti o posture incongrue della spalla.

La sentenza recepisce integralmente tali conclusioni, facendole proprie. Il punto è di particolare interesse, perché mostra come il giudice non si sia limitato a registrare la presenza di una patologia astrattamente compatibile con lavori manuali, ma abbia correttamente rimesso alla scienza medico-legale la verifica della specifica relazione eziologica tra quella patologia e quella lavorazione. La motivazione individua dunque nella CTU non un mero supporto tecnico accessorio, ma il luogo essenziale di formazione del convincimento giudiziale sul nesso causale, che resta il vero presupposto della tutela invocata.

5. Patologia non tabellata e onere della prova del nesso causale

La valorizzazione, da parte del CTU e del Tribunale, della mancata tabellazione della patologia per la lavorazione di operaio carrellista merita una riflessione specifica. La sentenza non afferma che la non inclusione tabellare determini automaticamente l’insussistenza della malattia professionale, ma la utilizza come elemento significativo nel più ampio giudizio eziologico. In altri termini, la mancata corrispondenza tra patologia denunciata e lavorazione tabellata non produce, di per sé, il rigetto della domanda; rende però più stringente l’onere probatorio gravante sul ricorrente, il quale deve offrire dimostrazione tecnica della derivazione causale o concausale della patologia dal rischio lavorativo concretamente corso. Nel caso di specie, proprio tale dimostrazione è stata ritenuta mancante.

Questa impostazione è sistematicamente corretta. Il sistema tabellare, infatti, agevola il lavoratore quando la patologia e la lavorazione rientrino nelle previsioni normative, ma non esaurisce l’ambito della tutela possibile. Al di fuori di esso, però, non opera alcun automatismo favorevole: la prova del nesso causale torna a gravare in termini pieni sul ricorrente. La sentenza di Brindisi si colloca precisamente su questo crinale. Riconosce la possibilità teorica di un’origine professionale anche al di fuori del perimetro tabellare, ma rileva che, nel caso concreto, tale origine non è stata dimostrata in modo tecnicamente sufficiente. È una conclusione severa, ma giuridicamente coerente con la struttura del sistema.

6. Il ruolo del DVR e della documentazione aziendale nella ricostruzione del rischio specifico

Di particolare interesse è anche il peso attribuito alla documentazione aziendale prodotta dal datore di lavoro e richiamata dal consulente: il questionario per malattie causate da movimenti ripetuti e il documento di valutazione dei rischi, da cui il CTU trae la conclusione che non sussistesse lo specifico rischio lavorativo di movimenti ripetuti o di mantenimento prolungato di posture incongrue della spalla. La sentenza non problematizza in modo esplicito la valenza probatoria del DVR, ma ne recepisce l’uso indiretto mediato dal giudizio tecnico del consulente.

Questo passaggio merita attenzione perché mostra una tendenza significativa del contenzioso previdenziale contemporaneo: la crescente centralità della documentazione prevenzionistica aziendale come strumento di ricostruzione del rischio effettivamente presente in ambiente di lavoro. Il DVR non vale come verità legale del rischio, ma costituisce certamente un elemento tecnico di rilievo che il CTU può utilizzare, insieme agli altri dati anamnestici e lavorativi, per escludere o confermare la compatibilità eziologica della malattia. La sentenza, pur senza indugiare su questo aspetto, conferma implicitamente che la prova della tecnopatia non può prescindere da una verifica concreta del rischio specifico, e che tale verifica può essere negativamente influenzata da una documentazione aziendale che non evidenzi l’esposizione al fattore patogeno allegato.

7. I limiti del sindacato giudiziale sulla consulenza tecnica d’ufficio

Uno dei segmenti più rilevanti della motivazione, sul piano teorico, riguarda i limiti del sindacato del giudice sulle conclusioni del consulente tecnico. Il Tribunale afferma con chiarezza che tale sindacato deve considerarsi circoscritto ai soli vizi di violazione di legge o di motivazione, non essendo consentito al giudice sostituire al sapere specialistico del consulente proprie autonome valutazioni medico-scientifiche. La motivazione richiama espressamente il divieto di fare uso della “scienza privata” del giudice e sottolinea che le cognizioni del CTU hanno funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudicante, senza sovrapposizione di competenze. Di qui la conseguenza che, in assenza di specifici errori scientifici o di vizi logici del ragionamento peritale, semplici difformità tra la valutazione del consulente e quella della parte non possono inficiarne la validità.

La pronuncia si segnala qui per particolare chiarezza e rigore. In un settore nel quale il rischio di una surrettizia sostituzione del giudizio tecnico con intuizioni o convinzioni extraprocessuali del giudice è sempre presente, il Tribunale riafferma la necessità di mantenere distinti il sapere medico-legale e il giudizio giuridico. La decisione è, in questo senso, metodologicamente ineccepibile: il giudice non abdica al proprio ruolo, ma ne definisce correttamente i confini. Non gli compete scegliere tra diverse ipotesi eziologiche sulla base di valutazioni scientifiche personali; gli compete, invece, verificare se l’elaborato tecnico sia coerente, motivato e immune da errori denunciabili. Poiché nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati, le conclusioni del CTU vengono integralmente recepite.

8. Il rigetto della domanda e la compensazione delle spese di lite

Sulla base delle considerazioni svolte, il Tribunale rigetta la domanda del ricorrente. Il dato è processualmente significativo: la prova delle mansioni, pur positivamente acquisita, non basta a sostenere la domanda in assenza di un accertamento causale favorevole. La sentenza conferma così che il contenzioso sulle malattie professionali resta strutturalmente dominato dal problema eziologico, sicché il mancato riconoscimento del nesso causale travolge ogni ulteriore questione relativa alla percentuale di menomazione o alla decorrenza dell’indennizzo.

Quanto alle spese, il giudice compensa quelle di lite tra le parti in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente prodotto la relativa dichiarazione. Al tempo stesso pone definitivamente a carico dell’ente resistente le spese di CTU. Questa soluzione appare peculiare ma coerente con il dispositivo. Da un lato, il ricorrente soccombe sulla domanda e, in assenza della dichiarazione ex art. 152, avrebbe dovuto sopportare le conseguenze ordinarie della soccombenza; dall’altro, le spese della consulenza, già liquidate separatamente, vengono addossate all’ente, secondo una scelta che il giudice non sviluppa analiticamente ma che evidentemente ritiene compatibile con la struttura del giudizio previdenziale e con il concreto svolgimento dell’istruttoria. La decisione, sotto questo profilo, riflette quella particolare elasticità del regime delle spese che spesso caratterizza il rito previdenziale.

9. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Brindisi offre una lezione importante di metodo e di sistema. Essa riafferma, con chiarezza, che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di malattie professionali il nucleo decisivo del giudizio non è costituito dalla mera esistenza della patologia né dalla sola prova dello svolgimento di mansioni gravose, ma dalla dimostrazione tecnico-scientifica del nesso eziologico o concausale tra rischio lavorativo specifico e malattia denunciata. Quando tale dimostrazione manchi, o la CTU la escluda con motivazione immune da vizi, il ricorso non può che essere rigettato.

Il pregio della pronuncia sta anche nell’avere chiarito i limiti del potere valutativo del giudice nei confronti della consulenza tecnica. Il Tribunale non si limita a un generico richiamo all’autorità del CTU, ma esplicita la ragione per cui non può sostituire alla valutazione specialistica una propria lettura del caso: farlo significherebbe violare il divieto di scienza privata e travalicare i confini del giudizio giuridico. In definitiva, la sentenza si pone come un arresto di rigore, forse severo nel risultato, ma coerente con i principi che governano il processo previdenziale in materia di tecnopatie: la tutela indennitaria è ampia, ma presuppone sempre una prova rigorosa dell’origine professionale della menomazione, prova che non può essere costruita per via intuitiva o presuntiva al di fuori dei parametri tecnico-medici del caso concreto.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BRINDISI_N._552_2026_-_N._R.G._00003776_2022_DEPOSITO_MINUTA_19_03_2026__PUBBLICAZIONE_19_03_2026


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