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Reiterazione del precetto, assegnazione già disposta e difetto di interesse del creditore procedente: nullità dell’atto esecutivo successivo e limiti dell’abuso del processo

Massima
In tema di opposizione a precetto, la reiterazione dell’intimazione di pagamento per il medesimo credito non è, in astratto, preclusa fino alla sua integrale estinzione; tuttavia, ove sia già intervenuta, nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, ordinanza di assegnazione idonea a soddisfare il credito sino a concorrenza, il successivo precetto fondato sul medesimo titolo e per il medesimo importo è nullo per difetto di interesse ad agire, non potendo il mancato adempimento del terzo assegnato riflettersi in danno del debitore esecutato. Non sussiste, invece, abuso del processo in senso tecnico se difetta una concreta moltiplicazione di spese o iniziative esattive evitabili, idonee ad aggravare indebitamente la posizione del debitore.


1. Premessa: il rilievo della decisione nel sistema dell’esecuzione forzata

La sentenza del Tribunale di Pesaro si segnala per la sua particolare utilità sistematica, poiché affronta un nodo pratico assai frequente nella fisiologia delle procedure esecutive: il rapporto tra reiterazione del precetto, già avvenuta instaurazione dell’esecuzione presso terzi e successiva emissione dell’ordinanza di assegnazione. La pronuncia si colloca in un’area nella quale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ammesso, in linea generale, la possibilità per il creditore di notificare ulteriori precetti per il medesimo credito, anche dopo l’inizio dell’azione esecutiva; ma chiarisce, con apprezzabile nettezza, che tale facoltà incontra un limite preciso nel momento in cui il processo esecutivo abbia già prodotto il suo effetto tipico di apprensione satisfattiva attraverso l’assegnazione del credito pignorato. È proprio in questo passaggio che il Tribunale individua il difetto di interesse ad agire che inficia il terzo precetto impugnato.

Il pregio della sentenza sta nell’evitare due opposti automatismi. Da un lato, il giudice non assume una posizione aprioristicamente ostile alla rinnovazione del precetto, riconoscendo espressamente il principio giurisprudenziale che ne ammette la reiterazione fino alla totale estinzione del credito. Dall’altro, tuttavia, rifiuta che tale principio venga invocato in modo indiscriminato, anche quando il credito sia già in fase di soddisfacimento coattivo in forza di un provvedimento giudiziale di assegnazione. In questa prospettiva, la decisione offre una lettura particolarmente equilibrata del rapporto tra diritto di procedere in executivis e limite funzionale dell’interesse processuale.

2. La sequenza fattuale: tre precetti, un pignoramento presso terzi e l’ordinanza di assegnazione

La vicenda processuale è lineare, ma proprio per questo paradigmatica. L’opponente deduceva che il 18 ottobre 2024 gli era stato notificato un primo precetto per euro 11.436,67 in forza di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo; che il 21 maggio 2025 seguiva un secondo precetto per il medesimo importo; che il 13 giugno 2025 il creditore iscriveva pignoramento presso terzi, poi sfociato nell’ordinanza di assegnazione del 30 giugno 2025 di una quota pari al quinto dello stipendio e di un quinto del TFR; e che, nondimeno, il 22 luglio 2025 veniva notificato un terzo precetto, sempre per il medesimo credito e senza alcuna menzione della procedura esecutiva già conclusasi con l’assegnazione. Su tale base il debitore proponeva opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., deducendo la nullità del precetto e l’abuso del processo esecutivo.

Il Tribunale ritiene fondata l’opposizione limitatamente al primo profilo. La motivazione muove dalla constatazione che il terzo precetto interviene non in una fase anteriore o esterna all’esecuzione, ma dopo che il giudice dell’esecuzione aveva già emesso l’ordinanza di assegnazione. Tale dato è decisivo, perché sposta la questione dalla mera astratta reiterabilità del precetto alla concreta utilità del nuovo atto esecutivo. Una volta che il credito sia stato già aggredito mediante pignoramento presso terzi e sia stata disposta l’assegnazione delle somme dovute dal terzo, il precetto successivo non svolge più una funzione propulsiva legittima nei confronti del debitore, giacché il rapporto esecutivo è già entrato nella fase satisfattiva.

3. Il principio generale di reiterabilità del precetto e i suoi limiti

La sentenza si confronta esplicitamente con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui non è in astratto preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l’intero importo del credito e sino alla sua totale estinzione, purché il nuovo atto non rechi l’illegittima duplicazione di spese, compensi e accessori dei precetti anteriori. Il Tribunale richiama, a tal fine, gli arresti di legittimità che ammettono un secondo precetto anche quando ne sia già stato notificato altro e perfino quando, sulla base del primo, sia stata già avviata l’azione esecutiva. Il giudice, dunque, si pone correttamente all’interno dell’orientamento dominante, evitando ogni lettura eccessivamente restrittiva del potere di impulso esecutivo del creditore.

Tuttavia, ed è questo il punto di maggior interesse, la pronuncia precisa che tale facoltà non può essere trasposta meccanicamente in ogni situazione concreta. L’ammissibilità della reiterazione del precetto presuppone pur sempre che il credito non sia già entrato in una fase di concreta soddisfazione giudizialmente conformata attraverso un provvedimento di assegnazione. Il Tribunale non contraddice il principio generale, ma lo delimita secondo la sua ratio: il nuovo precetto è ammissibile finché conserva una funzione utile e non ridondante rispetto alla tutela esecutiva del credito. Quando, invece, quella funzione viene meno perché l’assegnazione ha già individuato il canale satisfattivo coattivo del credito, il precetto successivo perde il proprio fondamento funzionale e si espone alla declaratoria di nullità per difetto di interesse.

4. L’ordinanza di assegnazione come momento satisfattivo della procedura presso terzi

Il cuore della decisione risiede nella valorizzazione dell’ordinanza di assegnazione del 30 giugno 2025. Il Tribunale osserva che il giudice dell’esecuzione aveva già stabilito l’assegnazione del quinto dello stipendio e del quinto del TFR in favore del creditore procedente. Da tale rilievo fa discendere la conclusione che, con il pignoramento presso terzi rubricato al n. 473/2025, la procedura esecutiva si era sostanzialmente esaurita nella sua funzione tipica di vincolare e destinare il credito pignorato alla soddisfazione del creditore. Ne consegue che il terzo precetto, notificato meno di un mese dopo e per il medesimo importo, era privo di interesse ad agire.

Il passaggio è teoricamente significativo perché mostra come il Tribunale attribuisca all’ordinanza di assegnazione un preciso valore di snodo tra fase introduttiva e fase satisfattiva dell’esecuzione presso terzi. La procedura, pur potendo richiedere un certo tempo per la materiale corresponsione delle somme da parte del terzo, ha già individuato il soggetto obbligato al pagamento e ha già conformato la modalità di soddisfazione del credito. Pertanto, il debitore esecutato non può essere nuovamente assoggettato a una ulteriore pressione esecutiva mediante precetto, quasi che l’esecuzione non fosse mai stata intrapresa o definita sul piano dell’assegnazione. La sentenza si segnala, dunque, per avere ben colto la funzione giuridica dell’ordinanza di assegnazione e per averne tratto conseguenze coerenti sul piano dell’interesse processuale.

5. Il mancato pagamento del terzo assegnato e la sua irrilevanza nei confronti del debitore esecutato

Un profilo particolarmente importante della motivazione è costituito dall’affermazione secondo cui il mancato pagamento del terzo assegnato non può ricadere sul debitore. Il Tribunale, con formula estremamente chiara, osserva che, una volta disposta l’assegnazione, l’eventuale inadempimento del terzo non consente di considerare nuovamente inadempiente il debitore esecutato né di rinnovare nei suoi confronti una nuova intimazione di pagamento per il medesimo credito. Questa affermazione coglie un punto essenziale del sistema dell’espropriazione presso terzi: il rapporto obbligatorio che si instaura, a seguito dell’assegnazione, tra terzo e creditore assegnatario non può essere utilizzato per riattivare contro il debitore la medesima pressione esecutiva, salvo che ricorrano distinti e specifici presupposti non riscontrati nel caso di specie.

La soluzione appare pienamente condivisibile. Ammettere il contrario significherebbe trasferire sul debitore esecutato il rischio dell’inadempimento del terzo, ossia di un soggetto che, dopo l’ordinanza di assegnazione, assume una posizione autonoma e direttamente rilevante nel meccanismo satisfattivo. In altri termini, il creditore non può trattare la mancata spontanea esecuzione del terzo come una sorta di “riapertura” automatica del rapporto esecutivo originario verso il debitore. La decisione di Pesaro, in ciò, tutela correttamente il principio di proporzione e razionalità dell’azione esecutiva, evitando un ingiustificato aggravamento della posizione del debitore.

6. La nullità del terzo precetto per difetto di interesse

Sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale dichiara la nullità del terzo precetto notificato il 22 luglio 2025 per difetto di interesse. La formula adottata dal giudice è particolarmente significativa. Non si parla di inesistenza del credito, né di estinzione sostanziale definitiva dell’obbligazione, ma di carenza dell’interesse processuale che dovrebbe sorreggere l’ulteriore iniziativa esecutiva. La nullità del precetto non discende dunque da un vizio intrinseco del titolo o del credito, bensì dall’assenza di utilità giuridicamente apprezzabile del nuovo atto nei confronti del debitore, una volta che la pretesa creditoria sia già stata incanalata nella sede esecutiva propria attraverso l’assegnazione del quinto dello stipendio e del TFR.

Il punto è di particolare rilievo perché mostra come il requisito dell’interesse ad agire, spesso evocato in astratto, trovi qui una precisa applicazione nel processo esecutivo. L’iniziativa esecutiva non è infatti neutra né illimitata, ma deve corrispondere a una concreta esigenza di tutela non già soddisfatta o non già incanalata in un meccanismo giudizialmente efficace. Il precetto successivo, nel caso di specie, non aggiungeva alcuna utilità reale alla posizione del creditore, ma costituiva una duplicazione non giustificata rispetto alla tutela già in corso. La pronuncia si segnala, dunque, per avere utilizzato il difetto di interesse come criterio di razionalizzazione dell’azione esecutiva.

7. Abuso del processo esecutivo e mancata prova di una moltiplicazione indebita delle spese

Diversa sorte ha invece la domanda dell’opponente diretta a far dichiarare l’abuso del processo esecutivo da parte del creditore. Il Tribunale richiama il principio secondo cui il creditore viola l’obbligo di correttezza ex art. 1175 c.c. quando introduca un giudizio o una procedura esecutiva senza altro scopo che far lievitare il credito mediante la moltiplicazione di spese di esazione evitabili ed esose, aggravando così ingiustificatamente la posizione del debitore. Tale condotta può integrare abuso del processo. Tuttavia, applicando concretamente tale principio, il giudice esclude che nel caso in esame ne ricorrano i presupposti, rilevando che non vi è stata una effettiva attività di moltiplicazione delle spese tale da giustificare la qualificazione della condotta in termini abusivi.

Il passaggio merita attenzione perché mostra una notevole misura argomentativa. Il Tribunale non usa la categoria dell’abuso del processo come clausola generale indifferenziata per sanzionare ogni illegittimità dell’iniziativa esecutiva. Al contrario, distingue chiaramente tra l’illegittimità del terzo precetto per difetto di interesse e l’abuso del processo in senso proprio, che richiede un quid pluris, rappresentato dalla strumentalizzazione del mezzo processuale a fini vessatori o di artificioso incremento del credito per spese. La sentenza, in tal modo, restituisce all’abuso del processo la sua funzione eccezionale, evitando che esso divenga una formula sanzionatoria onnivora. È una scelta condivisibile, perché preserva la precisione concettuale dell’istituto e impedisce che esso venga invocato in modo automatico in ogni ipotesi di illegittimità dell’azione esecutiva.

8. L’accoglimento dell’opposizione e la regolazione delle spese

All’esito del proprio percorso argomentativo, il Tribunale accoglie l’opposizione e dichiara la nullità del precetto notificato il 22 luglio 2025. La soccombenza del creditore opposto comporta la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente, liquidate in euro 3.376,00 oltre accessori. La decisione si presenta, sotto questo profilo, pienamente coerente con la struttura del giudizio ex art. 615, primo comma, c.p.c., nel quale il debitore può far valere l’inesistenza o l’inefficacia sopravvenuta del diritto del creditore a procedere esecutivamente. Qui tale diritto non viene negato in assoluto, ma viene ritenuto non ulteriormente esercitabile nelle forme prescelte, alla luce della procedura esecutiva già definita con assegnazione.

La statuizione sulle spese rafforza il significato della decisione: il precetto successivo non è stato considerato una mera irregolarità innocua o un’iniziativa processuale soltanto improduttiva, ma un atto nullo che ha imposto al debitore la necessità di attivare la tutela oppositiva. In questo senso la condanna alle spese si salda correttamente all’accertata nullità dell’atto impugnato.

9. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Pesaro offre un contributo particolarmente chiaro alla delimitazione del rapporto tra reiterazione del precetto e sviluppo della procedura esecutiva presso terzi. Il suo insegnamento principale è che la facoltà del creditore di rinnovare il precetto per il medesimo credito non è illimitata né può prescindere dallo stato concreto della tutela esecutiva già intrapresa. Finché il credito non sia integralmente estinto, la reiterazione è in astratto consentita; ma quando il giudice dell’esecuzione abbia già disposto l’assegnazione del quinto dello stipendio e del TFR, il successivo precetto per il medesimo importo perde la propria funzione e diviene nullo per difetto di interesse ad agire. Il mancato adempimento del terzo assegnato, infatti, non può tradursi in una rinnovata esposizione del debitore a ulteriori atti di precetto.

La decisione si segnala altresì per il corretto uso, sobrio ma preciso, della categoria dell’abuso del processo. Il Tribunale distingue con rigore tra precetto nullo e abuso processuale, rifiutando di sovrapporre le due figure. Solo la concreta strumentalizzazione del mezzo esecutivo a fini di artificioso aggravamento delle spese del debitore giustifica la qualificazione in termini di abuso; in difetto di tale elemento ulteriore, resta la sola illegittimità del singolo atto. In definitiva, la pronuncia offre una lettura molto equilibrata del sistema esecutivo: tutela il diritto del creditore a procedere, ma ne ricorda il necessario ancoraggio all’interesse concreto e alla leale gestione degli strumenti processuali. È proprio in questa capacità di tenere insieme effettività della tutela e correttezza dell’azione esecutiva che la sentenza trova il suo maggiore valore.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_PESARO_N._164_2026_-_N._R.G._00001374_2025_DEPOSITO_MINUTA_06_03_2026__PUBBLICAZIONE_06_03_2026


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