Estratto di ruolo, interesse ad agire e rottamazione sopravvenuta: l’inammissibilità originaria della domanda prevale sulla cessazione della materia del contendere
Massima
A seguito dell’introduzione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo e la cartella che si assumano invalidamente notificati possono essere direttamente impugnati solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, ossia quando il debitore dimostri un pregiudizio concreto e attuale correlato alla partecipazione a procedure di appalto, alla riscossione di crediti verso pubbliche amministrazioni o alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. In mancanza di tali presupposti, il ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire; tale vizio, attenendo ai requisiti intrinseci della domanda, prevale anche sulla successiva deduzione della cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata.
1. Premessa: la portata della decisione
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio si inserisce nel contenzioso, ormai fortemente ridimensionato dal legislatore, relativo all’impugnazione dell’estratto di ruolo. La pronuncia conferma l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, che aveva agito per ottenere l’accertamento negativo di un debito TARI 2014 risultante da una cartella di pagamento, deducendo vizi di notifica, prescrizione e nullità dell’atto.
Il dato centrale della decisione è la riaffermazione del principio secondo cui, dopo l’intervento dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente non notificata non è più liberamente esperibile, ma richiede la prova di uno specifico pregiudizio attuale rientrante nelle ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
2. La vicenda processuale
La contribuente aveva appreso dell’esistenza di una posizione debitoria riferita a una cartella TARI 2014 dell’importo di euro 3.214,55 e aveva proposto azione di accertamento negativo, deducendo omessa indicazione del responsabile del procedimento, mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione quinquennale. L’agente della riscossione eccepiva l’inammissibilità del ricorso, rilevando che l’azione era sostanzialmente diretta contro un estratto di ruolo e che non ricorrevano le ipotesi tassative oggi previste per l’impugnazione diretta.
Nel corso del primo grado, la contribuente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione alla rottamazione quater. Il giudice di primo grado dichiarava comunque inammissibile il ricorso, ritenendo prevalente tale profilo processuale rispetto alla verifica della cessazione della materia del contendere. La Corte conferma integralmente questa impostazione.
3. L’impugnazione dell’estratto di ruolo dopo l’art. 12, comma 4-bis
Il nucleo della sentenza è rappresentato dall’applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. La disposizione ammette l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata solo quando il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli uno specifico pregiudizio: nella partecipazione a procedure di appalto, nella riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni o nella conservazione di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La Corte rileva che, nel caso concreto, tali presupposti non erano stati dimostrati. L’azione, quindi, difettava di un interesse ad agire concreto e attuale. Non basta la mera conoscenza dell’esistenza del carico, né il generico interesse a ottenere una pronuncia di accertamento negativo: occorre un pregiudizio qualificato, attuale e normativamente tipizzato.
4. Interesse ad agire e inammissibilità della domanda
La pronuncia valorizza il principio secondo cui l’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione e deve essere concreto e attuale. Se manca tale interesse, la domanda è inammissibile indipendentemente dalla sua eventuale fondatezza nel merito.
Questo passaggio è decisivo. La Corte non esamina la prescrizione, la notifica o gli altri vizi dedotti, perché la domanda non supera la soglia preliminare di ammissibilità. L’accertamento tributario non può essere sollecitato in via meramente esplorativa o preventiva, al di fuori delle ipotesi in cui il legislatore riconosce una lesione immediata e qualificata della sfera giuridica del contribuente.
5. La rottamazione sopravvenuta non supera l’inammissibilità originaria
La contribuente aveva invocato la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata. La Corte, tuttavia, conferma che il giudizio sull’inammissibilità della domanda prevale sulla valutazione della cessazione della materia del contendere.
La ragione è chiara: la cessazione della materia del contendere presuppone un processo validamente instaurato e una domanda ammissibile. Quando invece difetta sin dall’origine l’interesse ad agire, il giudice deve rilevare tale vizio e arrestare il giudizio in rito. L’adesione alla rottamazione non può trasformare una domanda originariamente inammissibile in una domanda processualmente valida.
6. Spese di lite e soccombenza
La Corte condanna la contribuente alle spese del grado d’appello, escludendo la compensazione. Il richiamo all’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 è significativo: la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente. Nel caso concreto, tali ragioni non sussistono e trova applicazione la regola della soccombenza.
7. Considerazioni conclusive
La decisione conferma l’orientamento restrittivo sull’impugnazione dell’estratto di ruolo. Il contribuente non può più agire per il solo interesse astratto a eliminare una posizione debitoria risultante dai carichi, ma deve dimostrare uno specifico pregiudizio attuale riconducibile alle ipotesi previste dalla legge.
Il valore della sentenza sta nel chiarire che il difetto originario di interesse ad agire prevale anche sulla successiva deduzione della definizione agevolata. La rottamazione può incidere sul rapporto sostanziale, ma non sana l’inammissibilità della domanda giudiziale proposta in assenza dei presupposti processuali richiesti.
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