Contributo unificato nel rito abbreviato amministrativo: la misura dovuta dipende dalla tipologia del ricorso e non dalla sola indeterminabilità del valore
Massima
Ai fini della determinazione del contributo unificato nei giudizi amministrativi, l’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 adotta anzitutto un criterio tipologico, fondato sulla natura del ricorso proposto. Ne consegue che, ove la controversia sia soggetta al rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a., perché avente ad oggetto un provvedimento di un’Autorità amministrativa indipendente, trova applicazione la lettera d) del comma 6-bis, e non la clausola residuale di cui alla lettera e), anche se il valore della causa sia indeterminabile. Il criterio del valore opera solo all’interno della categoria processuale correttamente individuata.
1. Premessa: il nucleo della controversia
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affronta una questione tecnica ma di rilevante impatto pratico: la misura del contributo unificato dovuto per un ricorso amministrativo proposto contro una delibera AGCom e trattato con rito abbreviato.
La società contribuente aveva versato euro 650, ritenendo la controversia di valore indeterminabile e quindi riconducibile alla clausola residuale dell’art. 13, comma 6-bis, lett. e), d.P.R. n. 115/2002. Il TAR Lazio emetteva invece invito al pagamento per l’ulteriore importo di euro 2.000, ritenendo applicabile la disciplina speciale dei ricorsi ex art. 119 c.p.a. La Corte conferma tale impostazione.
2. Il criterio tipologico nella determinazione del contributo
Il punto centrale della decisione è che il contributo unificato amministrativo non viene determinato partendo immediatamente dal valore della causa, ma dalla tipologia del ricorso. L’art. 13, comma 6-bis, distingue infatti diverse categorie: accesso e silenzio, pubblico impiego, appalti, rito abbreviato e, solo in via residuale, tutti gli altri casi.
La clausola residuale da euro 650 opera dunque solo quando il ricorso non rientri in una delle categorie precedenti. Se invece la controversia ricade nel rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a., deve applicarsi la lettera d), anche quando il valore non sia agevolmente determinabile.
3. Provvedimenti AGCom e rito abbreviato
La controversia amministrativa originaria riguardava l’annullamento di una delibera AGCom. La Corte rileva che i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti rientrano tra quelli soggetti al rito abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a.
Da ciò deriva l’applicazione della misura contributiva speciale prevista per tale rito. Il fatto che la causa non avesse un valore economico immediatamente determinabile non consentiva alla società di sottrarsi alla categoria normativa propria del ricorso.
4. Valore della causa e misura minima
Una volta individuata la categoria del rito abbreviato, il criterio del valore rileva solo internamente a quella categoria. La lettera d) prevede infatti importi differenziati in base al valore della controversia e, in mancanza di una diversa determinazione, l’Ufficio ha applicato la misura minima prevista per i ricorsi di tale tipologia.
La Corte considera tale applicazione corretta e, anzi, favorevole alla contribuente rispetto agli importi superiori previsti per controversie di maggior valore o in caso di mancata dichiarazione richiesta dalla legge.
5. Considerazioni conclusive
La pronuncia chiarisce che l’indeterminabilità del valore non consente automaticamente di applicare il contributo residuale da euro 650. Prima occorre verificare se il ricorso appartenga a una categoria speciale prevista dall’art. 13, comma 6-bis.
Nel caso dei provvedimenti delle Autorità indipendenti, soggetti al rito abbreviato, la disciplina speciale prevale sulla clausola residuale. Il contributo dovuto è quindi quello previsto per il rito, nella misura minima applicabile, con conseguente legittimità dell’invito al pagamento.
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