Malattia professionale, nesso causale e centralità della consulenza medico-legale: il rigetto della domanda in assenza di origine lavorativa delle patologie denunciate
Massima
Nel giudizio per il riconoscimento dell’indennizzabilità di una malattia professionale, il lavoratore è tenuto a dimostrare non soltanto l’esistenza della patologia, ma anche il nesso causale, o quantomeno concausale efficiente, tra l’attività lavorativa svolta e l’infermità denunciata. Ove la consulenza tecnica d’ufficio, svolta nel contraddittorio delle parti e fondata sull’esame della documentazione sanitaria e del quadro clinico, escluda la natura professionale delle patologie dedotte, il giudice può legittimamente aderirvi, purché le conclusioni peritali siano logiche, coerenti e scientificamente motivate.
1. Premessa: il perimetro della controversia
La sentenza del Tribunale di Lanciano si colloca nel contenzioso previdenziale relativo al riconoscimento della malattia professionale indennizzabile. Il ricorrente, operaio edile addetto alla cantieristica stradale, aveva domandato il riconoscimento dell’origine lavorativa di plurime patologie: periartrite scapolo-omerale sinistra da artropatia artrosica e degenerazione del sovraspinato, artrosi della spalla destra, ernia discale L4-L5 ed epicondilite del gomito destro. L’ente assicuratore aveva rigettato la domanda in sede amministrativa e il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro.
Il punto decisivo della controversia non riguardava dunque la mera esistenza delle infermità, ma la loro riconducibilità causale all’attività professionale svolta. È su tale profilo che si concentra la decisione, fondata sulle risultanze della consulenza medico-legale.
2. L’onere probatorio nella malattia professionale
Nel sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la tutela indennitaria non discende automaticamente dalla diagnosi clinica. Occorre che la patologia sia causalmente ricollegabile al rischio lavorativo, secondo un giudizio medico-legale che tenga conto della mansione svolta, della durata dell’esposizione, dell’intensità del rischio e della compatibilità scientifica tra attività e malattia.
La pronuncia conferma questa impostazione: l’allegazione di una storia lavorativa gravosa, come quella dell’operaio edile nella cantieristica stradale, non è di per sé sufficiente. È necessario accertare che le specifiche patologie denunciate siano, nel caso concreto, di origine professionale. Tale accertamento richiede una valutazione tecnica specialistica, non surrogabile con presunzioni generiche tratte dalla faticosità del lavoro.
3. Il ruolo della CTU medico-legale
Il Tribunale aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale, dopo esame della documentazione clinico-sanitaria e valutazione medico-legale, ha escluso che il ricorrente fosse affetto da rachipatia lombare, epicondilite bilaterale e artropatia-tendinopatia delle spalle di natura professionale. Il giudice reputa l’elaborato peritale esauriente, documentato, persuasivo e immune da vizi logici o giuridici.
La decisione ribadisce un principio consolidato: nelle controversie previdenziali a contenuto medico-legale, la CTU costituisce lo strumento centrale per la valutazione del nesso eziologico. Il giudice resta titolare della decisione, ma può fondare il proprio convincimento sulle conclusioni del consulente quando esse siano sorrette da metodo scientifico, coerenza argomentativa e corretta considerazione del materiale sanitario acquisito nel contraddittorio.
4. Patologia comune e patologia professionale
Il passaggio sostanziale della sentenza è la distinzione tra malattia esistente e malattia professionalmente causata. Le patologie degenerative dell’apparato osteo-articolare possono certamente incidere sulla capacità lavorativa del soggetto, ma non per questo assumono automaticamente natura professionale. Occorre dimostrare che il lavoro abbia avuto un ruolo causale qualificato nella loro insorgenza o evoluzione.
Nel caso esaminato, tale dimostrazione non è stata raggiunta. La CTU ha escluso la riferibilità professionale delle condizioni denunciate e il Tribunale ha ritenuto di non avere ragioni per discostarsi da tale valutazione. Ne deriva l’esclusione dell’indennizzabilità.
5. Le spese e il regime previdenziale
La sentenza rigetta il ricorso e regola le spese secondo la soccombenza. Il testo motivazionale richiama l’art. 152 disp. att. c.p.c., ma il dispositivo contiene condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’ente e pone le spese di CTU a carico della parte soccombente.
Il dato evidenzia l’importanza, nei giudizi previdenziali, della verifica delle condizioni reddituali e delle dichiarazioni richieste per beneficiare dell’esonero dalle spese. In ogni caso, il rigetto della domanda discende esclusivamente dall’assenza del requisito medico-legale della professionalità della malattia.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Lanciano conferma che il riconoscimento della malattia professionale non può fondarsi sulla sola gravosità delle mansioni o sulla mera esistenza di patologie compatibili in astratto con un lavoro manuale. Serve un accertamento causale concreto, fondato su criteri medico-legali.
Il valore della decisione sta nella riaffermazione della centralità della CTU quale strumento tecnico di verifica del nesso eziologico. In assenza di una relazione scientificamente sostenibile tra attività lavorativa e patologie denunciate, il giudice deve rigettare la domanda indennitaria, anche quando il lavoratore abbia effettivamente svolto mansioni fisicamente impegnative.
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